Cassazione Penale, Sentenza n. 21960/2024 del 31/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Milano che confermava la condanna per il delitto di cui all'art. 642 c.p., lamentando di non aver potuto partecipare alle udienze del 24/2/2022 e successive perché sottoposto a sanzione sostitutiva dell'affidamento in prova con divieto di allontanarsi dal comune di Scalea. Denuncia violazione degli artt. 156, 426-ter e 178 lett. c) c.p.p., deducendo la nullità del giudizio e degli atti successivi per mancata traduzione/partecipazione, non avendo potuto chiedere l'autorizzazione al Tribunale di Sorveglianza essendo, a suo dire, privo della conoscenza delle date d'udienza (comunicazione via PEC non ricevuta). Sostiene che il processo si sarebbe dovuto rinviare o disporre la traduzione, richiamando giurisprudenza che tutela l'imputato sottoposto a restrizioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il D'Aniello fosse stato informato del procedimento (presenza a udienze precedenti e avvisi di rinvio), per cui avrebbe dovuto chiedere al Tribunale di Sorveglianza l'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio una volta sottoposto all'affidamento in prova. La Corte ha escluso l'applicabilità delle pronunce relative a detenuti o arresti domiciliari e ha precisato che la misura sostitutiva non legittima la traduzione da parte del giudice procedente. Ha inoltre rilevato la tardività dell'eccezione di nullità. Per effetto dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in euro 3.015,00.
Norme richiamate
art. 156 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come norma relativa alla partecipazione dell'imputato al procedimento; la Corte non ha ritenuto che la situazione del ricorrente integrasse un impedimento legittimo di comparizione ai sensi di tale normativa.
art. 426-ter cod. proc. pen.
Richiamato nel motivo di impugnazione (relativo alle nullità e alle formalità del processo); la Corte ha ritenuto la deduzione tardiva e infondata.
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Norma citata nella doglianza sul difetto di partecipazione; la Corte ha valutato che non sussistesse impedimento legittimo che imponesse la traduzione o il rinvio.
art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 33 d.lgs. 10/10/2022, n.150)
La Corte osserva che la norma impone all'imputato assente di conferire un mandato speciale all'avvocato per l'impugnazione con indicazione di domicilio. Tuttavia la Corte ha precisato che l'onere di allegare l'elezione di domicilio opera principalmente nei casi in cui l'impugnazione comporti la necessità di notificare il decreto di citazione a giudizio (tipicamente in appello).
art. 22 disp. att. cod. proc. pen.
"comparizione delle persone in stato di arresto o detenzione domiciliare"
Citata dalla difesa per richiedere traduzioni; la Corte rileva che tale disciplina riguarda persone in stato di detenzione o arresto domiciliari, non applicabile alla misura sostitutiva dell'affidamento in prova senza vincoli di tipo detentivo.
art. 182 cod. proc. pen.
La Corte considera che la nullità denunciata sia 'a regime intermedio' e quindi sanabile ex art. 182 c.p.p. se non eccepita tempestivamente; nel caso, la deduzione è stata tardiva.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la conseguenza processuale dell'inammissibilità: condanna alle spese processuali e ad altri oneri civili (qui liquidazione della sanzione alla Cassa delle ammende).
Giurisprudenza: Sez. U. n. 7635 del 30/09/2021
Pronuncia richiamata dalla difesa (in tema di traduzione e rinvio quando l'imputato sia in stato di arresto o detenzione domiciliare). La Corte ha escluso la sua applicabilità al caso di affidamento in prova, non essendo una misura detentiva.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 18659 del 03/03/2022
Pronuncia che riconosce come legittimo impedimento l'obbligo di dimora correlato al reato per cui si procede; la Corte distingue il caso di specie perché la misura non era stata disposta in relazione al reato oggetto del processo.
Massime di principio
- La misura sostitutiva dell'affidamento in prova con divieto di allontanarsi dal comune non equivale a detenzione: per partecipare a udienze l'imputato deve chiedere autorizzazione al Tribunale di Sorveglianza; il giudice che procede non può disporre la traduzione come per i detenuti.
- Se l'imputato era informato del processo (avvisi precedenti/partecipazioni a udienze), la mancata comparizione per provvedimenti successivi richiede un'autorizzazione preventiva dall'interessato al Tribunale di Sorveglianza; non è sufficiente invocare la mancata conoscenza se risulta in atti la ricezione degli avvisi.
- Le nullità che incidono sulla presenza dell'imputato sono nullità a regime intermedio e devono essere eccepite tempestivamente (prima del compimento dell'atto o immediatamente dopo), altrimenti si considerano sanate ex art. 182 c.p.p.
- L'onere di conferire procura speciale con elezione di domicilio (art. 581, comma 1-quater) si applica anche in Cassazione, ma l'obbligo di allegare l'elezione opera principalmente quando l'impugnazione comporta la necessità di ulteriori notificazioni (es. decreto di citazione a giudizio).
- In caso di ricorso infondato o inammissibile, il ricorrente rischia non solo il rigetto ma anche la condanna alle spese processuali, il pagamento di somme alla Cassa delle ammende e la rifusione delle spese della parte civile.
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