Cassazione Penale, Sentenza n. 9835/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 25/05/2023 che aveva annullato e revocato la misura degli arresti domiciliari nei confronti di Marcello Manna (contestato per scambio elettorale politico-mafioso, artt. 81, 416-ter c.p.). La Procura deduce inosservanza ed erronea applicazione di norme di diritto processuale (artt. 292, 309 co.9, 273 co.1 e 1-bis, 192 co.2-4 c.p.p.) e manifesta carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, sostenendo che il Tribunale abbia proceduto a una valutazione frazionata e parcellizzata delle emergenze indiziarie invece di una valutazione unitaria e coerente del compendio probatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Procura, dichiarandolo fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio. La Corte ha censurato l'approccio 'frazionato' del Tribunale, richiamando il principio secondo cui la gravità indiziaria va valutata nella sua globalita' e ha indicato che il giudice del rinvio dovrà rivalutare organicamente tutte le intercettazioni e la documentazione, evitando letture decontestualizzate che possono costituire travisamento probatorio.
Norme richiamate
art. 416-ter cod. pen.
La fattispecie di scambio elettorale politico-mafioso richiede l'esistenza di un patto sinallagmatico tra organizzazione mafiosa e candidato; tuttavia la Corte afferma che tale intesa può essere provata anche per via indiziaria mediante la valutazione complessiva di elementi sintomatici (es. fama criminale del procacciatore, assoggettamento, utilità del contributo elettorale)
art. 416-bis cod. pen.
Richiamato quali modalità e parametri di riferimento nell'analisi del coinvolgimento di soggetti legati alla criminalita' organizzata; utilizzato nel testo come criterio per valutare la natura mafiosa delle condotte di procacciamento
artt. 292; 309, co. 9; 273, co. 1 e 1-bis; 192, co. 2, 3 e 4 cod. proc. pen.
Norme processuali indicate come presunte violate dalla Procura nelle modalita' di formazione e motivazione dell'ordinanza impugnata; dal testo si evince che il ricorso lamentava errori nella corretta applicazione delle regole sul riesame delle misure cautelari, sul contraddittorio e sulla valutazione degli elementi probatori; la Corte ha ritenuto infondati questi profili nella misura in cui la motivazione del Tribunale appariva manifestamente frazionata e quindi suscettibile di annullamento
art. 611, co. 1-bis cod. proc. pen. e norme relative (d.l. n. 137/2020 e successive modificazioni e proroghe)
Richiamate in relazione alla richiesta di trattazione orale: le parti avevano chiesto la discussione ai sensi delle norme sull'udienza orale telematica e sulla prosecuzione della trattazione; nel testo la Corte annota la presenza della memoria e della discussione ma il rilievo principale resta sulla valutazione probatoria
Massime di principio
- Il giudice delle misure cautelari deve valutare la gravità indiziaria in sede globale e unitaria: l'esame parcellizzato o atomistico dei singoli elementi indiziari è illegittimo.
- La Cassazione non può rivedere i fatti e le valutazioni di merito se non nei limiti della verifica della legittimità e della presenza di illogicità manifesta; tuttavia un travisamento probatorio o una motivazione manifestamente irragionevole giustificano l'annullamento.
- Le intercettazioni vanno lette nel loro contesto e coordinate con il resto del compendio probatorio; letture decontestualizzate possono compromettere la correttezza della valutazione degli indizi.
- Per il reato di scambio elettorale politico-mafioso la prova puo' essere anche indiziaria: contano indici quali la fama criminale del procacciatore, l'assoggettamento intimidatorio e l'utilità apportata dalla consorteria, indipendentemente dall'esito elettorale numerico.
- Il giudice chiamato a riesaminare deve affrontare espressamente tutti gli elementi indicati dalla Corte di legittimità (intercettazioni omesse, documenti prodotti, riascolti), motivando compiutamente l'accoglimento o il rigetto delle ricostruzioni alternative.
- Omissioni di valutazione su elementi probatori rilevanti (p.es. specifiche captazioni o riascolti documentali) possono configurare vizio di motivazione e determinare il rinvio del provvedimento cautelare.
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