Cassazione Penale, Sentenza n. 45282/2024 del 10/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di L'Aquila che, in parziale riforma del provvedimento del GIP di Sulmona del 20/06/2024, aveva sostituito la misura degli arresti domiciliari prima con il divieto di dimora nel comune di Sulmona e successivamente (su istanza del difensore) con la misura dell'obbligo di dimora con obbligo di permanenza domiciliare dalle ore 22:00 alle ore 07:00. Il ricorrente, assistito dal difensore, deduceva: vizio di motivazione per omissione rispetto alla gravità degli indizi (art. 273 c.p.p.), violazione di legge in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e violazione dell'art. 292 c.p.p.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta mancanza d'interesse, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a) c.p.p., perché la misura cautelare impugnata è stata revocata in data 12/11/2024; pertanto l'eventuale accoglimento non potrebbe recare alcun effetto favorevole al ricorrente. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'interesse all'impugnazione (art. 568, comma 4, c.p.p.) deve essere attuale e concreto e deve persistere fino alla decisione; ha altresì statuido che la sopravvenuta cessazione dell'interesse non configura soccombenza imputabile al ricorrente, con la conseguenza che non si applicano né le spese processuali né la somma a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309, art. 73
comma 4 (reato contestato); comma 5 (richiamato dal ricorrente)
La norma incriminatrice è stata indicata come titolo del reato contestato (detenzione di sostanza stupefacente). La censura relativa al comma 5 non è stata esaminata nel merito, essendo il ricorso dichiarato inammissibile per sopravvenuta mancanza d'interesse
Codice di procedura penale, art. 273
Richiamato dal ricorrente in relazione alla gravità degli indizi; la Corte non ha affrontato la questione di merito per inammissibilità del ricorso
Codice di procedura penale, art. 292
Violazione dedotta dal ricorrente ma non esaminata per sopravvenuta carenza d'interesse
Codice di procedura penale, art. 591
Fondamento normativo utilizzato per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta mancanza d'interesse
Codice di procedura penale, art. 568
Richiama il requisito dell'interesse attuale e concreto quale condizione di ammissibilità delle impugnazioni; la Corte lo applica per valutare la sopravvenuta carenza d'interesse
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23
Richiamato esclusivamente in relazione alle modalità con cui è stato trattato il procedimento in udienza (utilizzo delle forme previste per le udienze in camera di consiglio)
Massime di principio
- Se la misura cautelare impugnata viene revocata prima della decisione della Corte di cassazione, il ricorso è inammissibile per sopravvenuta mancanza d'interesse (art. 591 c.p.p.).
- L'interesse ad impugnare deve essere attuale e concreto fino al momento della decisione (art. 568, comma 4 c.p.p.); la cessazione dell'efficacia del provvedimento elimina l'utilità dell'impugnazione.
- La Corte non esamina le censure di merito (vizi di motivazione o violazioni di legge) se l'accoglimento non potrebbe produrre effetti concreti a favore del ricorrente.
- La sopravvenuta mancanza d'interesse non configura soccombenza imputabile al ricorrente: quindi, in tali casi, non si applicano le spese processuali né la sanzione a favore della Cassa delle ammende.
- È possibile per il difensore rinunciare al ricorso qualora venga a mancare l'interesse, o segnalare la sopravvenuta revoca della misura per ottenere la declaratoria di inammissibilità.
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