Sentenza del 29/07/2024 n. 2168 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'atto di recupero relativo al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo anno 2015 per Euro 15.468,00. L'Ufficio aveva qualificato il credito come non rientrante nell'ambito della ricerca agevolabile ai sensi dell'art. 3 D.L. n.145/2013 (mancanza del requisito di innovatività e contestata condivisione del rischio con il ricercatore esterno), aveva rideterminato la media degli investimenti 2013-2014 e contestato l'imputazione dei costi (principio di cassa vs competenza). Sulla base di ciò l'Ufficio aveva dichiarato il credito inesistente e applicato la sanzione del 100% ai sensi dell'art. 13, comma 5, D.Lgs. n.471/1997. La società aveva eccepito vizi formali (mancata allegazione di documento), violazione del principio dell'onere della prova e prospettato l'esistenza del credito R&S; in subordine deduceva nullità o riduzione delle sanzioni.
La decisione
La Corte Regionale di Giustizia Tributaria ha riformato la decisione di primo grado, accogliendo l'appello della società contribuente: ha annullato integralmente l'atto di recupero e condannato l'Ufficio al rimborso delle spese processuali del doppio grado (complessivi Euro 6.814,00 oltre accessori). La Corte ha ritenuto che il Progetto 3 fosse intrinsecamente innovativo e funzionale ai precedenti Progetti 1 e 2, valutando credibile e determinante la relazione tecnica prodotta da docente esperto del settore; ha escluso che la previsione contrattuale con il professor S. integrasse una reale assunzione di rischio imprenditoriale a suo carico; ha altresì ritenuto ammissibile la produzione di perizia in appello ratione temporis e ha superato le eccezioni formali sollevate dall'Ufficio.
Norme richiamate
D.L. n.145 del 2013 (decreto Destinazione Italia), art. 3
credito di imposta nella misura del 25 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015; per le spese relative alle lettere a) e c) del comma 6 il credito di imposta spetta nella misura del 50 per cento
La Corte ha applicato i criteri di accesso all'agevolazione richiedendo il requisito di innovazione tecnico-scientifica e la corretta determinazione della media storica (con regole speciali per neo-costituiti).
Decreto attuativo MEF e MISE del 27.05.2015
Specifica le attività e le tipologie di spesa agevolabili; la Corte lo utilizza come riferimento tecnico per delimitare l'ambito delle attività R&S ammissibili.
D.Lgs. n.471 del 1997, art. 13, comma 5
Norma sanzionatoria: prevede la sanzione del 100% per compensazioni operate con credito inesistente. La Corte ha distinto tra credito inesistente e credito non spettante, ritenendo nel caso di specie che il credito fosse esistente e spettante.
D.Lgs. n.472 del 2009, art. 5, comma 1
Riguarda criteri per l'irrogazione delle sanzioni (colpevolezza). La Corte ha escluso elementi di colpevolezza tali da giustificare la qualifica di inesistenza e la sanzione piena.
D.P.R. n.600 del 1973, art. 42; L. n.241/1990, art. 3; L. n.212/2000, art. 7
Norme procedimentali sulla conoscenza degli atti e diritto di difesa. La Corte ha ritenuto non fondati i rilievi della società relativi a difetto di allegazione in misura tale da invalidare l'atto.
D.Lgs. n.546 del 1992, art. 58, comma 1
Regola la produzione di documenti e perizie in giudizio; la Corte ha ritenuto che il divieto richiamato dall'Ufficio non fosse applicabile ratione temporis al caso in esame, consentendo la valutazione della perizia prodotta in appello.
Art. 109 TUIR
Richiamato in relazione alle regole generali di competenza per l'imputazione degli investimenti R&S (la contestazione dell'Ufficio su computo a cassa è stata superata).
Art. 2697 c.c.
Principio dell'onere della prova: la Corte valuta che l'Ufficio non abbia dimostrato adeguatamente l'assenza del requisito di innovazione e la compartecipazione del rischio da parte del ricercatore tale da escludere il credito.
Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 198/01 e Manuale di Frascati (OCSE)
Fonti interpretative utilizzate per definire i criteri di ricerca fondamentale, applicata e sviluppo sperimentale e per valutare il requisito di innovatività e l'esistenza di incertezze scientifiche/tecnologiche.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 42 del 2022
Richiamata per i chiarimenti sull'interpretazione comunitaria e sugli elementi che qualificano le attività come R&S ai fini del credito d'imposta.
Massime di principio
- Requisito di innovazione: per accedere al credito R&S vanno dimostrate incertezza scientifica/tecnologica e un progresso rispetto allo stato dell'arte; attività meramente applicative o replica di soluzioni esistenti difficilmente sono agevolabili.
- Distinzione inesistente vs non spettante: il credito viene qualificato come inesistente se mancano i presupposti costitutivi o in presenza di frode/operazioni simulate; se invece i presupposti esistono ma l'agevolazione è stata calcolata o documentata male, il credito può essere semplicemente non spettante e le sanzioni devono essere commisurate.
- Onere della prova: pesa sull'Amministrazione l'onere di dimostrare l'assenza dei presupposti agevolativi (innovazione, assunzione del rischio, legittimità dei costi); mancare di prove tecniche convincenti può portare all'accoglimento del contribuente.
- Contratti con terzi (università/esperti): per far valere costi esterni come ammissibili, i contratti devono contemplare l'effettivo svolgimento di attività di R&S e dimostrare che l'impresa è il beneficiario dei risultati e che assume il rischio economico dell'investimento; clausole che prevedono compensi variabili non assimilabili necessariamente a una partecipazione imprenditoriale al rischio.
- Sanzioni: la qualificazione dell'operazione (inesistente vs non spettante) e il grado di colpevolezza o buona fede del contribuente influenzano la misura della sanzione (100% per credito inesistente in presenza di presupposti assenti o frode; percentuali inferiori se il credito è non spettante e manca colpa grave).
- Prove tecniche e perizie: pareri e relazioni tecniche di esperti del settore sono determinanti; la loro ammissibilità può dipendere da regole processuali e da modifiche normative ratione temporis, ma contenuti tecnici autorevoli possono ribaltare contestazioni di merito.
- Calcolo della media per neo-costituiti e imputazione dei costi: per le società di nuova costituzione la media storica si calcola sul periodo disponibile e gli investimenti devono essere imputati secondo competenza (art. 109 TUIR), non secondo il criterio di cassa.
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