Sentenza del 26/02/2020 n. 641 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IVA - omessa presentazione della dichiarazione - spettanza del credito IVA - effettività - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Verificare se l'omessa presentazione della dichiarazione IVA impedisca al contribuente di utilizzare in compensazione, in periodi d'imposta successivi, il credito che sarebbe derivato dalla dichiarazione stessa; il caso specifico riguarda una situazione nella quale il soggetto incaricato della trasmissione ha negligentemente omesso l'adempimento e successivamente, con provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., è stato costretto a produrre la documentazione probatoria.
La decisione
La sentenza afferma che l'omessa presentazione della dichiarazione IVA non fa venir meno la possibilità di utilizzare il credito in compensazione in periodi successivi, a condizione che il credito sia effettivo e comprovato. Nel caso concreto, la produzione, ottenuta mediante provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., della documentazione necessaria ha permesso di dimostrare la situazione pretensiva del contribuente e quindi riconoscere la spettanza del credito.
Norme richiamate
art. 700 c.p.c.
Consente al giudice civile di adottare provvedimenti d'urgenza per ottenere la produzione di documenti; nel caso concreto ha permesso al contribuente di acquisire la prova del credito IVA non dichiarato.
DPR n. 633/1972 (normativa IVA)
Principio interpretativo applicato: l'omessa presentazione della dichiarazione non estingue il diritto al credito IVA se questo è effettivo e comprovato; il credito può essere utilizzato in compensazione nei periodi successivi purché documentato.
Massime di principio
- L'omessa presentazione della dichiarazione IVA non preclude automaticamente l'utilizzo del credito: rileva l'effettività del credito e la sua comprovazione documentale.
- La negligenza del soggetto incaricato della trasmissione non dovrebbe pregiudicare il diritto del contribuente se la prova del credito è successivamente acquisita e prodotta.
- È possibile ricorrere a provvedimenti d'urgenza (art. 700 c.p.c.) per obbligare alla produzione di documenti necessari a dimostrare il credito IVA.
- In assenza di prova dell'effettività del credito, l'amministrazione finanziaria può legittimamente opporsi: pertanto è fondamentale conservare e, se necessario, recuperare tempestivamente la documentazione.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe attivarsi immediatamente per ottenere le prove (anche giudizialmente) e utilizzare il credito in compensazione nei periodi successivi una volta comprovata la spettanza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 26 feb 2020Sentenza del 26/02/2020 n. 7 - Comm. Trib. Prov. Asti
- Sentenza · 26 feb 2020Sentenza del 26/02/2020 n. 8 - Comm. Trib. Prov. Asti
- Sentenza · 26 feb 2020Sentenza del 26/02/2020 n. 10 - Comm. Trib. Prov. Asti
- Sentenza · 26 feb 2020Sentenza del 26/02/2020 n. 12 - Comm. Trib. Prov. Asti
- Sentenza · 26 feb 2020Sentenza del 26/02/2020 n. 22 - Comm. Trib. Prov. Gorizia
- Sentenza · 26 feb 2020Sentenza del 26/02/2020 n. 33 - Corte Costituzionale
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →