Cassazione Penale, Sentenza n. 27826/2025 del 29/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso articolava tre censure: 1) violazione dell'art. 309 c.p.p. per mancata trasmissione del decreto autorizzativo dell'attività di videosorveglianza su cui si fondava il giudizio di gravità indiziaria; 2) violazione dell'art. 273 c.p.p. per mancanza di gravità indiziaria rispetto ai capi relativi a detenzione e porto di arma (capo 16 e capo 28) e per eccessiva e mal motivata applicazione dell'aggravante del metodo mafioso; 3) violazione dell'art. 274 c.p.p. per errata valutazione delle esigenze cautelari, lamentando la confusione tra attualità e concretezza del pericolo di reiterazione e la valutazione del fatto che le due condotte contestate fossero distanziate nel tempo.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato nella sua interezza. La Corte ha ritenuto legittima e utilizzabile la videosorveglianza effettuata in luogo pubblico/antistante un locale terraneo, richiamando la giurisprudenza sul carattere atipico delle videoriprese e l'assenza di intrusione nel domicilio; ha confermato la gravità indiziaria ritenuta dal Tribunale, rilevando che Sorrentino ha concorso nel porto e nella detenzione di armi anche mediante la consegna/dispensa delle armi ad altri componenti del gruppo, e ha ritenuto applicabili le aggravanti connesse al metodo mafioso e all'agevolazione; ha dichiarato inammissibile o manifestamente infondato il motivo sulle esigenze cautelari, ritenendo congrua la valutazione del Tribunale circa l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, data la disponibilità di un covo con armi e la partecipazione a condotte violente. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ex art. 616 c.p.p. Non è disposta la rimessione in libertà e si dà atto della necessità di provvedere secondo l'art. 94, comma 1-ter, disposizioni di attuazione.
Norme richiamate
art. 189 cod. proc. pen.
Le videoriprese rientrano nella categoria delle prove atipiche; se effettuate tramite telecamera esterna che non integra intrusione nel domicilio, sono utilizzabili senza autorizzazione del gip.
art. 309 cod. proc. pen.
Il vizio relativo alla mancata trasmissione del decreto autorizzativo non incide sull'utilizzabilità delle risultanze quando l'attività di videoripresa sia conforme ai limiti della non intrusività e riguardi luogo pubblico o visibile dall'esterno.
art. 273 cod. proc. pen.
Norma sulla gravità indiziaria: la Corte di legittimità controlla la congruità e la logicità della motivazione del giudice di merito, non riesamina i fatti salvo violazioni di legge o manifesta illogicità.
art. 274 cod. proc. pen.
Regola l'apprezzamento delle esigenze cautelari; la Corte valuta la correttezza logica della motivazione del giudice di merito sulle esigenze cautelari senza sostituirsi al sindacato di merito.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Si riconosce una presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere per taluni reati aggravati (ad es. correlati ad associazione mafiosa) che non è facilmente superabile se permane il pericolo di reiterazione.
art. 416-bis cod. pen.
Rilevanza dell'aggravante mafiosa e del metodo mafioso: l'azione con armi, atti di forza e intimidazione per imporsi sul territorio giustifica l'aggravante e influisce sul giudizio delle esigenze cautelari.
art. 7 D.L. n. 152 del 1991
Richiamata per il principio secondo cui l'aggravante può essere intesa in duplice accezione (metodo mafioso e agevolazione): se contestata solo in una delle sue declinazioni l'impugnazione può risultare priva di utilità concreta.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente rigettato.
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata la norma di attuazione relativa agli effetti della decisione sulla custodia: dato che la decisione non dispone la rimessione in libertà, si provvede secondo le disposizioni di attuazione richiamate.
Massime di principio
- La videosorveglianza esterna che riprende spazi visibili dall'esterno e non integra intrusione nel domicilio è utilizzabile senza autorizzazione del gip; per impugnare l'uso di tali riprese occorre dimostrare intrusività o violazione concreta della riservatezza.
- In sede di cassazione sui provvedimenti cautelari la rivalutazione dei fatti è limitata: il ricorrente deve individuare vizi di diritto o manifesta illogicità della motivazione, non chiedere una nuova valutazione di merito.
- Chi custodisce armi e le mette a disposizione del gruppo può essere ritenuto concorrente nel porto d'armi anche se non viene ripreso mentre porta materialmente l'arma in luogo pubblico.
- La contestazione parziale di una aggravante collegata al fenomeno mafioso (ad esempio solo del metodo o solo dell'agevolazione) può risultare priva di utilità se l'aggravante è stata comunque ritenuta nel suo complesso.
- La disponibilità stabile di un covo con armi e la partecipazione a condotte intimidatorie sono fattori che rafforzano la sussistenza delle esigenze cautelari e rendono difficile sostituire la custodia in carcere con misure meno afflittive.
- Per contestare efficacemente la mancata trasmissione di atti autorizzativi occorre dimostrare il concreto pregiudizio dell'omissione sulla utilizzabilità e attendibilità della prova, non la sola mancata produzione formale.
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