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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27826/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso articolava tre censure: 1) violazione dell'art. 309 c.p.p. per mancata trasmissione del decreto autorizzativo dell'attività di videosorveglianza su cui si fondava il giudizio di gravità indiziaria; 2) violazione dell'art. 273 c.p.p. per mancanza di gravità indiziaria rispetto ai capi relativi a detenzione e porto di arma (capo 16 e capo 28) e per eccessiva e mal motivata applicazione dell'aggravante del metodo mafioso; 3) violazione dell'art. 274 c.p.p. per errata valutazione delle esigenze cautelari, lamentando la confusione tra attualità e concretezza del pericolo di reiterazione e la valutazione del fatto che le due condotte contestate fossero distanziate nel tempo.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato nella sua interezza. La Corte ha ritenuto legittima e utilizzabile la videosorveglianza effettuata in luogo pubblico/antistante un locale terraneo, richiamando la giurisprudenza sul carattere atipico delle videoriprese e l'assenza di intrusione nel domicilio; ha confermato la gravità indiziaria ritenuta dal Tribunale, rilevando che Sorrentino ha concorso nel porto e nella detenzione di armi anche mediante la consegna/dispensa delle armi ad altri componenti del gruppo, e ha ritenuto applicabili le aggravanti connesse al metodo mafioso e all'agevolazione; ha dichiarato inammissibile o manifestamente infondato il motivo sulle esigenze cautelari, ritenendo congrua la valutazione del Tribunale circa l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, data la disponibilità di un covo con armi e la partecipazione a condotte violente. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ex art. 616 c.p.p. Non è disposta la rimessione in libertà e si dà atto della necessità di provvedere secondo l'art. 94, comma 1-ter, disposizioni di attuazione.

Norme richiamate

  • art. 189 cod. proc. pen.

    Le videoriprese rientrano nella categoria delle prove atipiche; se effettuate tramite telecamera esterna che non integra intrusione nel domicilio, sono utilizzabili senza autorizzazione del gip.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Il vizio relativo alla mancata trasmissione del decreto autorizzativo non incide sull'utilizzabilità delle risultanze quando l'attività di videoripresa sia conforme ai limiti della non intrusività e riguardi luogo pubblico o visibile dall'esterno.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma sulla gravità indiziaria: la Corte di legittimità controlla la congruità e la logicità della motivazione del giudice di merito, non riesamina i fatti salvo violazioni di legge o manifesta illogicità.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Regola l'apprezzamento delle esigenze cautelari; la Corte valuta la correttezza logica della motivazione del giudice di merito sulle esigenze cautelari senza sostituirsi al sindacato di merito.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Si riconosce una presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere per taluni reati aggravati (ad es. correlati ad associazione mafiosa) che non è facilmente superabile se permane il pericolo di reiterazione.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Rilevanza dell'aggravante mafiosa e del metodo mafioso: l'azione con armi, atti di forza e intimidazione per imporsi sul territorio giustifica l'aggravante e influisce sul giudizio delle esigenze cautelari.

  • art. 7 D.L. n. 152 del 1991

    Richiamata per il principio secondo cui l'aggravante può essere intesa in duplice accezione (metodo mafioso e agevolazione): se contestata solo in una delle sue declinazioni l'impugnazione può risultare priva di utilità concreta.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente rigettato.

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata la norma di attuazione relativa agli effetti della decisione sulla custodia: dato che la decisione non dispone la rimessione in libertà, si provvede secondo le disposizioni di attuazione richiamate.

Massime di principio

  • La videosorveglianza esterna che riprende spazi visibili dall'esterno e non integra intrusione nel domicilio è utilizzabile senza autorizzazione del gip; per impugnare l'uso di tali riprese occorre dimostrare intrusività o violazione concreta della riservatezza.
  • In sede di cassazione sui provvedimenti cautelari la rivalutazione dei fatti è limitata: il ricorrente deve individuare vizi di diritto o manifesta illogicità della motivazione, non chiedere una nuova valutazione di merito.
  • Chi custodisce armi e le mette a disposizione del gruppo può essere ritenuto concorrente nel porto d'armi anche se non viene ripreso mentre porta materialmente l'arma in luogo pubblico.
  • La contestazione parziale di una aggravante collegata al fenomeno mafioso (ad esempio solo del metodo o solo dell'agevolazione) può risultare priva di utilità se l'aggravante è stata comunque ritenuta nel suo complesso.
  • La disponibilità stabile di un covo con armi e la partecipazione a condotte intimidatorie sono fattori che rafforzano la sussistenza delle esigenze cautelari e rendono difficile sostituire la custodia in carcere con misure meno afflittive.
  • Per contestare efficacemente la mancata trasmissione di atti autorizzativi occorre dimostrare il concreto pregiudizio dell'omissione sulla utilizzabilità e attendibilità della prova, non la sola mancata produzione formale.

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