Sentenza n. 293/2026 - Campobasso, Sezione 1
per la riassunzione del giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Campobasso n.r.g. 2121/2022 concluso con Decreto di estinzione n. 417/2024 del 18.01.2024, al fine di accertare e dichiarare la responsabilità del Comune di Isernia, dell’Istituto autonomo case popolari di Isernia e della Regione Molise, per aver applicato al ricorrente un canone di locazione non dovuto e comunque difforme e superiore rispetto a quanto previsto per legge e per non averlo rettificato, con decorrenza dalla stipula del contratto di locazione; giudizio concluso con il Decreto di estinzione n. 417/2024 del 18.01.2024, con il quale è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del Giudice Amministrativo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione del canone di locazione contenuta nel bando comunale e recepita nel contratto di locazione, nonché mancata rettifica retroattiva e restituzione dei maggiori importi corrisposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha riassunto davanti al TAR il giudizio già instaurato davanti al Tribunale ordinario, dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione di quest’ultimo. Ha chiesto di accertare la responsabilità della Regione, del Comune e dello IACP per avere applicato, dal 2013, un canone di locazione superiore a quello previsto dall’accordo territoriale del Comune di Isernia e dalla normativa sull’edilizia residenziale pubblica; di accertare il diritto alla rideterminazione del canone in euro 36,05/mq, anziché euro 46,50/mq; di condannare le amministrazioni alla restituzione delle somme pagate in eccesso e al risarcimento del danno. Sono state dedotte la violazione della disciplina legislativa e regolamentare di riferimento, del programma “20.000 abitazioni”, dell’accordo territoriale del 2006 e dei criteri legali di determinazione del canone, nonché la tardiva rettifica del canone, il mancato riconoscimento della riduzione dalla stipula del contratto e la mancata restituzione degli importi. Le amministrazioni hanno eccepito, tra l’altro, la tardività dell’impugnazione del bando, l’acquiescenza, il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione quinquennale.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva del Comune, che aveva approvato il bando, e dello IACP, che aveva stipulato il contratto di locazione. Quanto alla giurisdizione, ha affermato che la controversia appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, poiché la determinazione del canone discendeva da una procedura amministrativa svolta in attuazione di accordi tra pubbliche amministrazioni e privati ai sensi dell’art. 11 l. 241/1990, e non da una libera negoziazione contrattuale. Tuttavia, proprio perché il canone era stato predeterminato nel bando comunale del 2011 e il contratto si era limitato a recepirlo, la contestazione avrebbe dovuto essere proposta tempestivamente contro il bando, l’assegnazione e il contratto, già nel 2013. La riassunzione dopo la declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario non ha consentito la rimessione in termini, poiché il giudizio civile era stato instaurato nel 2022, circa nove anni dopo l’assegnazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato irricevibile per tardività. In via subordinata, il TAR ha rilevato che, anche qualificando la pretesa come controversia rientrante nella giurisdizione esclusiva relativa all’esecuzione di accordi amministrativi, le pretese restitutorie e risarcitorie sarebbero comunque prescritte, in applicazione del termine quinquennale eccepito dal Comune. Le spese sono state compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 5 D.M. n. 142/2001
La determinazione dei canoni degli alloggi realizzati nell’ambito del programma doveva essere effettuata dalla Regione entro il limite dei canoni concertati previsti dalla disciplina richiamata.
art. 60, comma 1, d.lgs. 112/1998
Richiamato quale base normativa della competenza regionale in materia di determinazione dei canoni.
art. 2, comma 3, l. 431/1998
Individua i canoni concertati cui doveva essere parametrata la determinazione del canone.
art. 11, comma 5, l. 241/1990
Attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi tra amministrazione e privati diretti a determinare il contenuto del provvedimento o a sostituirlo.
art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a.
Radica la giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di accordi amministrativi e di controversie relative alla loro formazione, conclusione ed esecuzione.
art. 41, comma 2, c.p.a.
Individua il termine per la proposizione del ricorso decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell’atto; il termine era già decorso quando il ricorrente ha agito.
art. 1442, comma 2, codice civile
Richiamato, insieme all’art. 2948, quale fondamento del termine quinquennale opposto alla pretesa restitutoria.
art. 2948, punto 3, codice civile
Richiamato quale base della prescrizione quinquennale delle pretese periodiche o restitutorie connesse al rapporto locativo.
Massime di principio
- Quando il contenuto economico di un contratto di locazione di edilizia residenziale pubblica è predeterminato unilateralmente nel bando o nell’atto amministrativo di assegnazione, anziché essere liberamente negoziato, la contestazione del canone investe direttamente tali atti amministrativi e deve essere proposta nel termine decadenziale decorrente dalla loro piena conoscenza.
- La traslatio iudicii conseguente alla declaratoria di difetto di giurisdizione non consente la rimessione in termini quando il giudizio originario sia stato instaurato dopo la scadenza del termine per impugnare l’atto amministrativo lesivo.
- Le controversie relative all’esecuzione di accordi tra pubblica amministrazione e privati, stipulati ai sensi dell’art. 11 l. 241/1990 per determinare il contenuto di un provvedimento o sostituirlo, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche quando siano dedotti diritti patrimoniali e sia chiesta la condanna al risarcimento del danno.
- La riconduzione della controversia alla giurisdizione esclusiva amministrativa non esclude l’applicazione dei termini di decadenza per l’impugnazione degli atti amministrativi né, per le pretese patrimoniali autonome, dei termini di prescrizione eccepiti dalla parte interessata.
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