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Sentenza

Sentenza n. 317/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202100346

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del permesso di soggiorno per casi speciali e mancata valutazione della richiesta di conversione in permesso per motivi di lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (ministero e questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, dopo il diniego della protezione internazionale, aveva ottenuto dal Tribunale di Bologna il riconoscimento della protezione umanitaria. In esecuzione di tale decisione gli era stato rilasciato dapprima un permesso per motivi umanitari e poi un permesso per casi speciali. A seguito dell'accoglimento dell'appello proposto dal Ministero dell'Interno, la Corte d'Appello di Bologna aveva riformato la decisione di primo grado, rigettando la domanda di protezione umanitaria. La Questura di Cremona aveva quindi annullato il permesso per casi speciali e respinto la richiesta di rinnovo, senza esaminare la domanda di conversione in permesso per motivi di lavoro. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo che la domanda di conversione era stata presentata quando il permesso era ancora formalmente valido e che la Questura avrebbe dovuto comunque valutarla. Con il secondo motivo ha dedotto l'illegittimità del provvedimento per mancata valutazione officiosa della possibilità di rilascio di un permesso per protezione speciale, alla luce delle modifiche normative introdotte dal d.l. 130/2020 e dell'incidenza dell'allontanamento sulla vita privata e familiare e sull'inserimento sociale dello straniero.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il secondo motivo inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo che la pretesa al rilascio della protezione speciale abbia consistenza di diritto soggettivo e che la relativa tutela spetti al giudice ordinario, con possibilità di riassunzione davanti a quest'ultimo ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Il primo motivo è stato respinto perché infondato. La sentenza della Corte d'Appello di Bologna, riformando con efficacia ex tunc la decisione del Tribunale che costituiva l'unico fondamento del permesso, aveva travolto anche il titolo per casi speciali. Pertanto, al momento della domanda di conversione, mancava già il titolo da convertire: il permesso non poteva essere rinnovato né convertito in altro titolo, anche se la revoca formale era intervenuta successivamente. Il TAR ha inoltre rilevato la dubbia persistenza dell'interesse alla decisione, poiché l'amministrazione aveva comunicato che il ricorrente aveva lasciato l'Italia in esecuzione di un decreto di espulsione, ma ha comunque deciso le censure. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    prevede il rifiuto del soggiorno qualora manchino o vengano a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, salvo che siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio

    La disposizione è richiamata dal ricorrente per sostenere che, anche in caso di venir meno dei presupposti del titolo originario, l'amministrazione avrebbe dovuto verificare l'esistenza di nuovi elementi idonei a giustificare un diverso titolo di soggiorno.

  • art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998

    in sede di rinnovo del titolo, laddove non si riscontri la permanenza delle esigenze di protezione umanitaria che ne avevano consentito l'originale rilascio, ovvero di diverse e sopravvenute, dovrà comunque essere valutata la possibilità di rilascio di un titolo di soggiorno per motivo diverso

    Il ricorrente ha invocato la norma per sostenere l'obbligo della Questura di esaminare la conversione in un titolo diverso; il TAR non ha accolto tale tesi perché, con efficacia ex tunc, era venuto meno lo stesso titolo posto a base della richiesta.

  • art. 14, comma 1, lett. c), d.P.R. 394/1999

    fa espresso riferimento al permesso per motivi umanitari

    È richiamato dal ricorrente quale ulteriore fondamento della possibilità di rilascio di un permesso per motivo diverso in sede di rinnovo.

  • art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008

    permesso di protezione speciale

    La disposizione è richiamata in relazione all'estensione della protezione speciale ai casi in cui l'allontanamento comporti una violazione del diritto alla vita privata e familiare, tenendo conto dei vincoli familiari, dell'inserimento sociale e della durata del soggiorno in Italia.

  • art. 11 c.p.a.

    riassunzione davanti al giudice ordinario nelle forme e nei termini prescritti

    Il TAR ha applicato la norma per dichiarare il difetto di giurisdizione sulla pretesa al rilascio della protezione speciale e indicare la possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario.

  • d.l. 113/2018

    abolizione della protezione umanitaria e introduzione di nuovi permessi per casi speciali

    È richiamato nel ricostruire il mutamento della disciplina dei titoli di soggiorno per ragioni umanitarie.

  • d.l. 21 ottobre 2020, n. 130

    modifica del permesso di protezione speciale

    È invocato dal ricorrente per sostenere l'applicabilità della disciplina ampliata della protezione speciale alla propria situazione.

Massime di principio

  • La riforma, con efficacia ex tunc, della sentenza che costituiva l'unico fondamento del rilascio di un permesso di soggiorno travolge retroattivamente anche il titolo amministrativo rilasciato in esecuzione di quella sentenza.
  • Quando il titolo di soggiorno è già venuto meno per effetto ex tunc della riforma della decisione giudiziaria presupposta, una successiva domanda di conversione non può essere esaminata come richiesta di rinnovo o conversione di un titolo ancora esistente, anche se la revoca formale del permesso è intervenuta successivamente.
  • La pretesa al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ha consistenza di diritto soggettivo; le relative controversie appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • In caso di dichiarazione del difetto di giurisdizione, la controversia può essere riassunta davanti al giudice munito di giurisdizione nei modi e nei termini previsti dall'art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoProtezione internazionale e specialeGiurisdizione e riparto
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomaterieLegami familiari e radicamento
IstitutiRiparto di giurisdizioneEfficacia ed esecutorietà

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