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Ordinanza

Ordinanza del 11/07/2019 n. 18618 - Corte di Cassazione

PA: attività - Principi generali - Legittimo affidamento del contribuente - Art. 10, commi 1 e 2, della legge n. 212 del 2000 (statuto del contribuente) - Buona fede del contribuente - Presupposto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha stabilito che non sussiste legittimo affidamento quando il contribuente compensa unilateralmente un credito senza la preventiva autorizzazione dell’ufficio competente e senza una disposizione che consenta tale operazione. La tutela dell’affidamento presuppone, tra l’altro, la buona fede e l’assenza di violazioni del dovere di correttezza. È stata quindi confermata l’applicazione delle sanzioni per omesso versamento, con rigetto del ricorso originario della società e condanna alle spese del giudizio di legittimità.

Legittimo affidamento del contribuente e compensazione non autorizzata di un credito tributario

Legittimo affidamento e compensazione di crediti tributari

La pronuncia riguarda la tutela del legittimo affidamento del contribuente ai sensi dell’art. 10, commi 1 e 2, della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), in relazione alla compensazione di un credito risultante presso un ufficio doganale diverso da quello competente per il debito tributario. La Corte ha escluso la sussistenza dell’affidamento tutelabile e ha ritenuto dovute le sanzioni applicate per il mancato versamento tempestivo dell’imposta.

Fatti e accertamento tributario

La Energetic S.p.A. ha impugnato un atto di accertamento emesso dall’Ufficio delle Dogane di (------), a seguito di un controllo informatizzato della contabilità societaria relativa al capitolo 1421, gas naturale.

L’ufficio aveva accertato:

  • un insufficiente versamento del conguaglio a debito pari a Euro 278.131,59;
  • interessi per Euro 2.592,64;
  • indennità di mora per Euro 16.687,90;
  • una sanzione di Euro 83.439,48, pari al 30% dell’imposta non versata, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997.

La società aveva compensato il debito con un credito esistente presso l’Ufficio delle Dogane di (------), relativo all’attività svolta nella Provincia di (------), senza avere previamente ottenuto l’autorizzazione dell’ufficio competente.

Esito dei giudizi di merito

La Commissione tributaria provinciale di Torino ha rigettato il ricorso, ritenendo non sussistenti i presupposti per rendere legittimo il rimborso mediante compensazione. Ha precisato che, qualora la società avesse successivamente ottenuto il trasferimento del credito ai fini della compensazione, avrebbe potuto utilizzarlo per futuri versamenti.

La Commissione tributaria regionale del Piemonte ha accolto parzialmente l’appello della contribuente, dichiarando non dovute le sanzioni e compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Contro tale decisione l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. La società ha resistito con controricorso e ha depositato una memoria difensiva prima dell’adunanza camerale.

Oggetto del giudizio di legittimità

La controversia in Cassazione riguardava esclusivamente l’applicazione delle sanzioni. Non era invece in discussione il diritto sostanziale alla compensazione, poiché la società non aveva proposto ricorso incidentale contro la parte della decisione relativa alla debenza dell’imposta.

La questione di legittimità costituzionale prospettata dalla contribuente con riferimento all’art. 26 del D.Lgs. n. 504 del 1995 è stata quindi ritenuta irrilevante nel giudizio, limitato alla debenza delle sanzioni.

Motivo di ricorso dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia ha denunciato la violazione e falsa applicazione delle seguenti disposizioni:

  • art. 26, comma 13, del TUA;
  • art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997;
  • art. 6 del D.M. n. 689 del 1996;
  • artt. 8 e 10 della legge n. 212 del 2000.

Secondo l’Agenzia, la Commissione tributaria regionale aveva erroneamente escluso le sanzioni, non considerando che la società:

  • aveva effettuato unilateralmente una compensazione non consentita dalla normativa;
  • non aveva preventivamente comunicato l’operazione all’ufficio doganale competente per il debito;
  • aveva ottenuto il nulla osta al trasferimento del credito soltanto in un momento successivo;
  • aveva omesso di eseguire nei termini i versamenti dovuti per l’anno d’imposta 2010, risultanti dalla dichiarazione annuale presentata il 31 marzo 2011.

Presupposti del legittimo affidamento

La Corte ha richiamato i principi elaborati in materia di legittimo affidamento del contribuente ai sensi dell’art. 10, commi 1 e 2, dello Statuto del contribuente.

La situazione è tutelabile quando ricorrono congiuntamente elementi quali:

  • l’apparente legittimità e coerenza dell’attività dell’Amministrazione finanziaria, favorevole al contribuente;
  • la buona fede del contribuente, desumibile da una condotta priva di qualsiasi violazione del dovere di correttezza;
  • l’esistenza di circostanze specifiche e rilevanti idonee a dimostrare la presenza dei suddetti presupposti.

La buona fede non viene quindi presunta in presenza di una mera interpretazione favorevole dell’attività amministrativa, ma deve risultare anche dal comportamento concretamente tenuto dal contribuente.

Rilevanza delle circolari e degli atti dell’Amministrazione

La Corte ha ribadito che le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti e obblighi.

Quando il contribuente si conforma a un’interpretazione erronea fornita dall’Amministrazione finanziaria, il principio di tutela dell’affidamento può escludere l’irrogazione delle sanzioni e degli interessi, ma non elimina l’obbligo di adempiere all’obbligazione tributaria principale, secondo quanto previsto dall’art. 10, comma 2, della legge n. 212 del 2000.

Sono stati richiamati, in particolare, i precedenti della Corte di cassazione n. 537 del 14 gennaio 2015, n. 17.576 del 10 dicembre 2002 e n. 10.195 del 18 maggio 2016.

Contenuto della nota dell’Agenzia delle Dogane

La Commissione tributaria regionale aveva fondato il riconoscimento dell’affidamento legittimo sul contenuto di un estratto della nota dell’Agenzia delle Dogane n. (------) del 6 maggio 2009.

Secondo la Corte, tuttavia, la nota richiamava chiaramente la necessità di una procedura preventiva articolata nei seguenti passaggi:

  • richiesta di acquisizione del nulla osta favorevole al trasferimento del credito da parte dell’ufficio che ne attestava l’esistenza;
  • emissione di un provvedimento di discarico amministrativo riferito alla posizione originaria;
  • contestuale presa in carico dell’importo corrispondente al credito trasferito da parte dell’ufficio doganale presso il quale risultava il debito, relativo al medesimo capitolo d’imposta.

La lettura della nota, pertanto, non autorizzava una compensazione immediata e unilaterale da parte della contribuente.

Condotta della società e insussistenza dell’affidamento

La società ha compensato il credito prima di ottenere l’autorizzazione preventiva dell’ente competente, limitandosi a comunicare all’Agenzia delle Dogane l’operazione già compiuta.

La Corte ha ritenuto che tale comportamento fosse incompatibile con la buona fede richiesta per la tutela del legittimo affidamento, perché:

  • l’operazione era stata eseguita unilateralmente;
  • mancava la preventiva autorizzazione dell’ufficio competente;
  • non esisteva una specifica disposizione che consentisse l’utilizzo immediato del credito;
  • la sola presentazione dell’istanza di trasferimento non faceva venir meno l’obbligo di versare tempestivamente gli importi dovuti.

La circostanza che il credito fosse effettivamente esistente non era sufficiente a legittimare la compensazione effettuata in assenza del procedimento autorizzatorio previsto.

Sanzioni e danno per l’Erario

La Corte ha respinto l’argomento secondo cui la condotta della società non avrebbe arrecato danno all’Erario. Il mancato versamento nei termini degli importi dovuti per l’anno d’imposta 2010 costituiva comunque violazione dell’obbligo di pagamento, indipendentemente dalla successiva possibilità di trasferire o utilizzare il credito.

Di conseguenza, non ricorrevano i presupposti per disapplicare la sanzione prevista dall’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997.

Decisione e spese

Ritenendo fondato l’unico motivo di ricorso, la Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso nel merito, rigettando il ricorso originario della società contribuente.

Le spese dei giudizi di merito sono state compensate tra le parti, in considerazione dello svolgimento del processo e delle questioni controverse. Le spese del giudizio di legittimità sono state invece poste a carico della società contribuente, condannata al pagamento di Euro 5.600,00 per onorari in favore dell’Agenzia delle entrate, oltre alle spese prenotate a debito.

La decisione è stata assunta il 16 aprile 2019 e depositata in cancelleria l’11 luglio 2019.

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