Sentenza n. 5477/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 00191/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Marche che aveva respinto la domanda di accertamento dell’esenzione dal contributo di costruzione e le censure contro la richiesta comunale di pagamento di euro 2.562,49
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il proprietario aveva impugnato la richiesta comunale di contributo di costruzione relativa a un intervento di ampliamento di un fabbricato unifamiliare, sostenendo di avere diritto all’esenzione prevista dall’art. 17, comma 3, lett. b), d.P.R. n. 380/2001 per gli ampliamenti non superiori al 20 per cento del volume complessivo dell’edificio. In appello ha contestato, anzitutto, il calcolo dell’incremento volumetrico effettuato dal TAR, deducendo che la relazione tecnica e gli elaborati progettuali dimostrassero il mancato superamento della soglia e che il Comune non avesse specificamente contestato tale dato nel giudizio di primo grado. In secondo luogo ha censurato la qualificazione dell’intervento come nuova costruzione anziché come ristrutturazione edilizia, sostenendo l’applicabilità dell’esenzione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha rilevato che il superamento del limite volumetrico del 20 per cento costituisce un presupposto oggettivo della domanda e incide sulla sussistenza dell’interesse a ricorrere, sicché può essere verificato d’ufficio dal giudice, indipendentemente dalla specifica contestazione dell’amministrazione. Esaminando gli elaborati progettuali, il Collegio ha confermato il calcolo del volume dell’edificio esistente in 276,89 mc e ha determinato in 55,38 mc l’incremento massimo esente; il volume dello stato futuro, pari a 449,53 mc, risultava invece ampiamente superiore alla soglia di 332,27 mc. I dati alternativi prospettati dall’appellante erano fondati su indicazioni planimetriche e volumetriche incongrue. Il secondo motivo è stato respinto perché, secondo la disciplina vigente al momento della domanda del 2008, la ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione richiedeva il rispetto della medesima sagoma e volumetria, mentre l’intervento prevedeva ampliamenti e demolizioni senza tali requisiti; esso doveva quindi essere qualificato come nuova costruzione, con conseguente debenza del contributo. Il Collegio ha inoltre rilevato il mutamento di destinazione d’uso di locali originariamente adibiti a deposito e ripostiglio, trasformati in camere e bagno, circostanza ulteriore ostativa all’esenzione, che presupponeva la permanenza della precedente destinazione d’uso. L’appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 6.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 16 d.P.R. 380/2001
Il contributo di costruzione costituisce l’onere ordinariamente dovuto per gli interventi edilizi soggetti alla relativa disciplina.
art. 17, comma 3, lett. b), d.P.R. 380/2001
L’esenzione dal contributo per gli interventi su edifici unifamiliari opera entro il limite dell’incremento volumetrico del 20 per cento e presuppone, secondo la decisione, la permanenza della precedente destinazione d’uso.
art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001, nel testo vigente nel 2008
All’epoca della domanda, la demolizione e ricostruzione rientrava nella ristrutturazione edilizia solo con mantenimento della stessa volumetria e sagoma, salvo le innovazioni necessarie per l’adeguamento antisismico.
art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001
La realizzazione ex novo di un ampliamento non riconducibile alla ristrutturazione edilizia è qualificabile come intervento di nuova costruzione.
art. 23-ter d.P.R. 380/2001
La disposizione, introdotta successivamente ai fatti, disciplina le ipotesi di irrilevanza del mutamento di destinazione d’uso e non è stata applicata retroattivamente dal giudice.
d.lgs. 301/2001
Ha modificato la nozione di ristrutturazione edilizia, ricomprendendovi la demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma.
art. 30, comma 1, lett. c), l. 98/2013
Ha ulteriormente ampliato la nozione di ristrutturazione edilizia, consentendo la demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria anche senza identità di sagoma, modifica successiva alla domanda esaminata.
Massime di principio
- Il superamento del limite volumetrico previsto per l’esenzione dal contributo di costruzione costituisce un presupposto oggettivo della domanda e può essere verificato d’ufficio dal giudice, anche se l’amministrazione non lo abbia specificamente contestato nel processo.
- Per verificare il limite percentuale di incremento volumetrico occorre fare riferimento alle effettive dimensioni dell’edificio risultanti dagli elaborati progettuali, disattendendo dati planimetrici o cubature incongrui e non corrispondenti alla consistenza reale del manufatto.
- Quando, secondo la disciplina vigente al momento della domanda edilizia, un intervento comporta ampliamenti e demolizioni-ricostruzioni senza conservare la medesima sagoma e volumetria, esso non può essere qualificato come ristrutturazione edilizia, ma rientra nella nuova costruzione.
- L’esenzione dal contributo di costruzione per interventi su edifici unifamiliari presuppone la permanenza della precedente destinazione d’uso; il mutamento funzionale da locali non residenziali a locali residenziali costituisce elemento ostativo all’esenzione.
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