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Sentenza

Sentenza n. 583/2026 - Bari, Sezione 1

per - l’accertamento e la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento della Guardia di Finanza rispetto alla istanza inviata con p.e.c. del 4 aprile 2025, con cui si denunciava l’intervenuta decadenza del signor -OMISSIS--OMISSIS- ex art. 11 co. 1 lett. f) del Decreto del Comando Generale della Guardia di Finanza n. -OMISSIS- e si richiedeva l’avvio del procedimento amministrativo volto alla verifica della decadenza medesima nonché rispetto al sollecito inviato via p.e.c. il 5 maggio 2025; - l’accertamento e la declaratoria dell’obbligo di provvedere, entro congruo e prefiggendo termine, alla verifica della intervenuta decadenza del -OMISSIS--OMISSIS- dalla concessione dell’ASTC in data antecedente la scadenza del termine di tre mesi dalla consegna dell’alloggio, avvenuta, giusta contratto di concessione, in data 2 gennaio 2025, e in conseguenza, in caso di verifica positiva alle ragioni del ricorrente, di riassegnare l’alloggio in favore del ricorrente, quale secondo in graduatoria; - per la condanna della P.A. resistente al risarcimento del danno patrimoniale subito dal ricorrente dal giorno della intervenuta decadenza (2 aprile 2025) sino alla consegna dell’alloggio in favore dello stesso, calcolato nella differenza tra l’importo che il ricorrente corrisponde mensilmente per la locazione della casa di abitazione in cui attualmente abita (€ 550,00) e quanto pagherebbe se occupasse l’ASTC concesso al -OMISSIS-(€ 128,54), differenza pari ad € 371,46 al mese.

Giustizia amministrativa202501396

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulle istanze volte a ottenere la verifica della decadenza del concessionario di un alloggio di servizio e la riassegnazione dell'alloggio

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni militari)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni sulla PEC del 4 aprile 2025 e sul successivo sollecito del 5 maggio 2025, con cui aveva denunciato la decadenza del concessionario dell'alloggio di servizio ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera f), del decreto del Comando Generale della Guardia di Finanza e aveva richiesto l'avvio del procedimento di verifica della decadenza. Ha inoltre chiesto l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni di provvedere entro un termine prefissato, l'eventuale riassegnazione dell'alloggio quale secondo in graduatoria e il risarcimento del danno patrimoniale, quantificato nella differenza mensile tra il canone dell'abitazione privata occupata dal ricorrente (€ 550,00) e quello dell'alloggio di servizio (€ 128,54), per un differenziale di € 371,46 al mese dal 2 aprile 2025 sino alla consegna dell'alloggio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, accogliendo la richiesta formulata dal ricorrente nella memoria del 30 marzo 2026. Nelle more del giudizio, il concessionario aveva lasciato l'alloggio in seguito al trasferimento e l'alloggio era stato nuovamente inserito in un bando, al quale lo stesso ricorrente aveva partecipato; l'esito del nuovo procedimento non era ancora stato pubblicato. Tali sopravvenienze hanno fatto venir meno l'interesse attuale alla decisione sulle domande relative al silenzio, all'obbligo di provvedere e alla riassegnazione. Il giudice ha disposto la compensazione integrale delle spese in ragione della complessiva evoluzione della vicenda e ha richiamato il principio dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 1, lettera f), decreto del Comando Generale della Guardia di Finanza

    Norma richiamata dal ricorrente quale fondamento della denunciata decadenza del concessionario dall'assegnazione dell'alloggio di servizio; il TAR non ne ha esaminato nel merito l'applicazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse attuale alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso amministrativo quando, per effetto di fatti successivi alla sua proposizione, viene meno l'utilità concreta che il ricorrente potrebbe conseguire dalla pronuncia.
  • Nel giudizio amministrativo il giudice deve conformarsi alla richiesta di dichiarazione di improcedibilità formulata dal ricorrente per sopravvenuta carenza di interesse, in applicazione del principio dispositivo.
  • La sopravvenuta disponibilità del bene oggetto della controversia e l'avvio di una nuova procedura amministrativa per la sua assegnazione possono far venir meno l'interesse attuale alle domande dirette a ottenere l'accertamento del silenzio, l'obbligo di provvedere e l'assegnazione del bene secondo la precedente procedura.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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