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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28366/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Lecce che confermava la massima misura cautelare nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 416-ter c.p. (scambio elettorale politico mafioso). Contestava la sussistenza dei gravi indizi: riteneva insufficiente il compendio indiziario sul quale il riesame aveva fondato il rigetto (in particolare la rilevanza della "messa a disposizione" di buoni pasto erogati dalla "Onlus Arcobaleno" da lui presieduta e il generico ringraziamento per il sostegno al voto della figlia Marianna), affermando la mancanza di un interesse personale (sosteneva interesse solo indiretto come padre) e l'assenza di elementi che qualificassero l'associazione come di tipo mafioso, essendo gli associati non condannati per il reato di cui all'art. 416-bis c.p.. Inoltre deduceva l'inammissibilità del ricorso perché si sarebbe trattato di una mera rivalutazione delle prove senza indicare fratture logiche o travisamenti decisivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di Lecce avesse fornito una motivazione esaustiva e persuasiva circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al concorso nel reato di scambio elettorale politico mafioso: è stato richiamato l'accordo elettorale del 17 agosto 2021 tra Davide Sudoso e Francesco Andrioli, l'elezione congiunta di Andrioli e di Marianna Simeone (figlia del ricorrente), la messa a disposizione da parte di Giorgio Simeone dei buoni pasto della Onlus per retribuire elettori e il ringraziamento espresso al capo-clan per il sostegno alla candidata. Per tali ragioni la censura di merito era inammissibile perché attuata come ricostruzione alternativa delle prove e non come indicazione di un vizio di motivazione decisivo. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-ter cod. pen.

    Il reato di "scambio elettorale politico mafioso" è stato ritenuto prospettato alla luce degli indizi raccolti (accordo elettorale con il clan, messa a disposizione di mezzi per remunerare elettori, ringraziamenti espliciti). La Corte ha ritenuto che tali elementi, nel loro complesso, costituiscano gravi indizi ai fini cautelari.

  • art. 416-bis cod. pen.

    La sentenza evidenzia che l'assenza di condanne specifiche per 416-bis a carico degli associati non preclude la valutazione della connotazione mafiosa del gruppo ai fini indiziari; la qualificazione mafiosa può scaturire da elementi di fatto e dalle dinamiche di forza e di controllo sul territorio, non soltanto da precedenti condanne.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per disporre la condanna alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nei procedimenti cautelari per reati elettorali di tipo mafioso (art. 416-ter), la somma degli indizi (accordi elettorali con soggetti di rango mafioso, messa a disposizione di risorse per remunerare elettori, dichiarazioni di ringraziamento che attestano rapporto e riconoscimento) può configurare "gravi indizi" anche se non vi sono condanne pregresse per 416-bis.
  • L'assenza di un interesse diretto formalmente dimostrato (es. interesse personale dell'elettore/candidato) non esclude l'affermazione di responsabilità se emergono elementi che connettono l'attività dell'indagato all'azione elettorale del clan (es. utilizzo di beni/risorse per il reclutamento del consenso).
  • In Cassazione, per superare la soglia di ammissibilità del ricorso contro ordinanze cautelari, non è sufficiente chiedere una rivalutazione complessiva delle prove: è necessario indicare specifici vizi di motivazione, travisamenti logico-giuridici o inosservanze di legge che incidano decisivamente sulla decisione.
  • La qualificazione di un gruppo come "mafioso" può essere fondata su elementi fattuali e dinamiche di comando e intimidazione; la mancanza di condanne per 416-bis non è di per sé determinante per escludere tale qualificazione in sede cautelare.
  • Chi propone ricorso in Cassazione contro misure cautelari deve attenzione alle conseguenze economiche in caso di inammissibilità, previste dall'art. 616 c.p.p. (spese e somma alla Cassa delle ammende).

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