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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46609/2024 del 18/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la decisione che ha autorizzato l'esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dalle autorita' francesi per reati connessi a truffa, contraffazione di marchio, associazione a delinquere e autoriciclaggio. La difesa sostiene che il contributo del Mannucci si e' esaurito nella sua tipografia a Torino e che, avendo la Procura locale attestato l'assenza di procedimenti pendenti, la consegna non avrebbe dovuto essere disposta in presenza di fatti commessi in tutto o in parte sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 18-bis e degli artt. 6 e 7 cod. pen.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come generico e manifestamente infondato. Ha confermato l'orientamento secondo cui la sussistenza di fatti in parte commessi in Italia non comporta automaticamente il rifiuto della consegna: per rifiutare e' necessario dimostrare un interesse concreto dello Stato italiano, attestato dalla pendenza di indagini o procedimenti. Valutata l'attestazione della Procura locale circa l'assenza di procedimenti pendenti, la Corte ha ritenuto corretta la decisione di consegna. Il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende; sono stati inoltre disposti gli adempimenti di cancelleria previsti dall'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.

Norme richiamate

  • art. 18-bis, comma 1, lett. a) e lett. b), legge 22 aprile 2005, n. 69

    La norma prevede cause facoltative di rifiuto della consegna; secondo la Corte il rifiuto per fatti commessi in tutto o in parte sul territorio nazionale richiede l'esistenza di un interesse concreto dello Stato italiano, verificabile caso per caso tramite elementi oggettivi quali indagini o procedimenti pendenti.

  • art. 18, legge 22 aprile 2005, n. 69

    Richiamata nella giurisprudenza consolidata: il collegamento con il territorio nazionale non determina automaticamente il rifiuto della consegna; e' necessario accertare un concreto interesse italiano all'esercizio della giurisdizione.

  • art. 6 cod. pen.

    La Corte rileva che l'art. 6, che disciplina la giurisdizione italiana, va letto unitamente alle norme ordinarie e agli strumenti internazionali (come la disciplina del mandato di arresto europeo) e non prevale automaticamente sull'obbligo o sulla valutazione di consegna.

  • art. 7 cod. pen.

    Citando la difesa, la Corte osserva che le norme sulla giurisdizione non comportano automaticamente l'inammissibilita' della consegna senza una verifica degli elementi che attestino l'interesse nazionale.

  • legge 117/2019

    Ha introdotto modifiche confermanti e specifiche alla disciplina del mandato di arresto europeo, in particolare riguardo alla causa facoltativa di rifiuto; la Corte la considera nel quadro del suo orientamento consolidato.

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base dell'impugnazione in Cassazione; la Corte la considera ma dichiara il ricorso inammissibile per genericita' e mancanza di fondamento.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata nel caso di specie per l'ammenda di euro 3.000.

  • art. 22, comma 5, legge n. 69/2005

    Prevede adempimenti di cancelleria successivi alla decisione di consegna; la Corte ha disposto che la Cancelleria provveda a tali formalita'.

Massime di principio

  • La presenza di una parte della condotta sul territorio nazionale non determina automaticamente il rifiuto della consegna in esecuzione di un mandato di arresto europeo: serve dimostrare un interesse concreto dello Stato italiano, tipicamente attestato da indagini o procedimenti pendenti.
  • L'art. 6 cod. pen. (giurisdizione italiana) va interpretato insieme alle norme che disciplinano il mandato di arresto europeo e agli obblighi internazionali; non prevale automaticamente senza verifica degli elementi che dimostrino la volonta' italiana di esercitare la giurisdizione.
  • Per opporsi efficacemente alla consegna occorre documentare l'esistenza di indagini o procedimenti penali italiani relativi agli stessi fatti; mere asserzioni generiche sono insufficienti e i ricorsi in Cassazione rischiano di essere dichiarati inammissibili.
  • La giurisprudenza tende a richiedere una valutazione caso per caso: se non sussistono procedimenti nazionali o elementi che attestino l'interesse italiano, i giudici ordinano la consegna anche quando un 'frammento' del fatto e' avvenuto in Italia.
  • Chi propone ricorso deve formulare motivi specifici e motivati: la genericita' e la mancata indicazione di elementi di fatto o di diritto concreti espongono al rigetto e a condanne per spese e ammende.
  • E' possibile che la consegna sia subordinata a condizioni (ad es. garanzia del rientro dell'interessato in Italia per lo sconto della pena o misura), a tutela degli interessi nazionali ove ritenuto opportuno dal giudice.

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