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Sentenza

Sentenza n. 1060/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501584

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cremona che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cremona n. 382/2024, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto all'attribuzione della Carta elettronica del docente, nella misura di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero ai conseguenti adempimenti. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza svolgere difese. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza, la notificazione del titolo esecutivo al Ministero in data 25 novembre 2024 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle pronunce comportanti il pagamento di somme di denaro da parte delle amministrazioni statali. È stata inoltre rilevata la tempestiva notificazione del ricorso per ottemperanza, avvenuta il 22 dicembre 2025. La ricorrente ha chiesto anche la condanna dell'Amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato e il Ministero non aveva dato esecuzione al comando giudiziale nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo. Ha quindi ordinato al Ministero, entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, di dare integrale esecuzione al giudicato mediante l'emissione della Carta elettronica del docente o di altro beneficio equipollente in favore della ricorrente. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, con facoltà di delega, incaricandolo di intervenire entro 90 giorni dalla richiesta della parte e di adottare tutti gli atti necessari, inclusa, ove occorra, l'attivazione della carta anche senza la qualifica di docente di ruolo. Il giudice ha precisato che il commissario agisce quale organo ausiliario del giudice, in sostituzione dell'Amministrazione inadempiente, e non nella sua ordinaria qualità di dirigente amministrativo. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenuta sproporzionata e iniqua in rapporto all'entità e alla funzione del beneficio, nonché alla complessità e serialità del contenzioso. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 600 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, e alla restituzione del contributo unificato ove versato.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere decorso prima di poter attivare l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni statali.

  • art. 475 c.p.c.

    A seguito della riforma introdotta dal d.lgs. 149/2022, per iniziare l'esecuzione forzata non è più necessaria l'apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente il rilascio della sentenza in copia conforme all'originale.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di disporre una penalità di mora, ma la misura non è dovuta quando risulti sproporzionata e iniqua rispetto al credito e alle circostanze concrete dell'inadempimento.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che abbia accertato un diritto e imposto alla pubblica amministrazione specifici adempimenti, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • Nei confronti delle amministrazioni statali, l'attivazione dell'esecuzione di un titolo giudiziale comportante il pagamento di somme presuppone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza il commissario ad acta nominato per l'inadempimento dell'amministrazione agisce quale organo ausiliario del giudice e può adottare tutti gli atti, anche amministrativi, necessari a dare integrale attuazione al comando giudiziale, sostituendosi all'amministrazione inadempiente.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere riconosciuta quando, in relazione all'entità e alla funzione del credito, alla complessità della gestione amministrativa e alle caratteristiche del contenzioso, risulti sproporzionata o iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCarriera degli studenti
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàRisarcimento del danno da attività amministrativa

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