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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26239/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna per bancarotta impropria da reato societario. Al ricorrente era contestato il concorso, con Carretta Ezio, in un fittizio aumento di capitale di Officina di Ricerca Holding s.r.l. (fallita), mediante la sottoscrizione da parte di Rel s.r.l. tramite compensazione di un credito sopravvalutato relativo a quote di Officine di Ricerca s.r.l. Tre motivi dedotti: 1) nullità della sentenza per mancato rispetto del termine a comparire a seguito di tardiva notifica del decreto di citazione in appello (si sosteneva che la notifica effettiva all'imputato fosse tardiva e che la Corte avrebbe dovuto rinnovarla); 2) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza / vizi di motivazione in quanto l'imputazione originaria si riferiva alla qualità di presidente del collegio sindacale e a omissioni inerenti a quella carica, mentre la condanna è stata basata su responsabilità concorsuale e su condotte commissive non formalmente contestate; 3) vizi di motivazione sulla rideterminazione della durata delle pene accessorie fallimentari, ritenute dalla Corte d'appello superiori alla pena principale per il presunto "pericolo effettivo" di assunzione futura di cariche sociali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che le notifiche via PEC effettuate al nuovo difensore il 13/08/2021 (due comunicazioni a distanza di un minuto) consentivano di desumere la notifica al difensore quale consegnatario per conto dell'imputato in ragione della cancellazione dall'albo del precedente difensore; l'errore formale nell'indicazione del comma dell'art. 161 c.p.p. è stato considerato irrilevante e la successiva notifica del 25/10/2021 è stata ritenuta meramente ripetitiva e superflua. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la violazione del principio di correlazione doveva essere dedotta in sede di merito e non poteva essere sollevata per la prima volta in Cassazione; inoltre la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura, osservando che il fatto contestato nel capo A1) corrisponde a quello per cui Chieffo è stato condannato e che le ricostruzioni sulla diversa qualifica erano irrilevanti rispetto all'azione ascritta. Il terzo motivo è stato ritenuto generico e infondato: la Corte d'appello aveva motivatamente ritenuto che il contributo dell'imputato alla consumazione del reato indicasse una pericolosità tale da giustificare la maggiore durata delle pene accessorie. Conclusione: ricorso rigettato; condanna e determinazione delle pene accessorie confermate.

Norme richiamate

  • art. 161 c.p.p.

    La Corte ha ritenuto che la notifica al difensore via PEC potesse essere interpretata, alla luce del contesto (cancellazione dall'albo del precedente difensore e doppia notifica contestuale), come notifica al difensore quale consegnatario/domiciliatario ex art. 161; l'errore formale nell'indicazione del comma nella relata non inficia la validità della notificazione se il destinatario poteva ragionevolmente desumere la destinazione dell'atto.

  • art. 601 c.p.p.

    Riferito nella doglianza come norma che disciplina i termini per comparire; la Corte ha ritenuto irrilevante l'asserita tardività della successiva notifica ripetitiva (25/10/2021) perché il perfezionamento della notificazione era già avvenuto secondo le modalità sopra descritte.

  • Corte Cost. n. 222/2018

    Richiamata in relazione al principio di commisurazione delle pene accessorie: la Corte d'appello si è avvalsa del dictum costituzionale per giustificare la riforma della durata delle pene accessorie in funzione della pericolosità e del contributo dell'imputato alla consumazione del reato.

Massime di principio

  • La notifica al difensore via PEC, anche se con diciture formali non perfettamente corrispondenti, può essere ritenuta valida quando il contesto consente al destinatario di capire che l'atto è notificato quale consegnatario per conto dell'imputato (es. cancellazione dall'albo del precedente difensore); errori formali nella relata non sempre determinano nullità.
  • Le notifiche ripetitive tardive possono essere ritenute superflue se le modalità precedenti hanno già perfezionato la notificazione secondo le norme rilevanti.
  • Il vizio di violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza deve essere eccepito tempestivamente nel giudizio di merito (o in appello) per poter essere sollevato in Cassazione; se non devoluto specificamente ai giudici di merito, la questione è inammissibile in sede di legittimità.
  • Non costituisce automaticamente violazione del principio di correlazione la diversa ricostruzione sulla qualifica formale dell'imputato (es. concorrente esterno vs autore tipico) quando l'azione ascritta rimane sostanzialmente la stessa.
  • Il movente è ininfluente ai fini della responsabilità penale se la partecipazione al reato è provata; tuttavia la motivazione sul movente o sugli obiettivi può influire sulla valutazione della pericolosità e quindi sulla misura delle pene accessorie.
  • Le Corti di merito possono estendere la durata delle pene accessorie rispetto alla pena principale se motivano adeguatamente la sussistenza di un "pericolo effettivo" (pericolosità) e l'incidenza del contributo dell'imputato nella consumazione del reato.
  • Prassi consigliata per difesa: sollevare tempestivamente eccezioni processuali rilevanti (notifiche, correlazione, ecc.) nelle sedi di merito; conservare documentazione delle notifiche PEC e contestualizzare eventuali errori formali per dimostrare l'effettiva conoscenza dell'atto.

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