Cassazione Civile, Ordinanza n. 33194/2022 del 10/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda monitoria proposta da un'ex amministratrice di condominio per ottenere il rimborso di somme anticipate nel corso del mandato gestorio. Il decreto ingiuntivo veniva opposto dal condominio, il quale contestava la debenza delle somme, rilevava l'omessa presentazione dei rendiconti consuntivi relativi ad alcuni esercizi e lamentava che l'amministratrice non avesse informato tempestivamente i condomini di richieste di manutenzione straordinaria riferite al terrazzo. La Corte d'appello riformava la decisione di primo grado e rigettava la domanda monitoria, ritenendo insussistente un riconoscimento del debito da parte dell'assemblea e non provata l'inerenza degli esborsi alla gestione condominiale. Nel ricorso per cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., per asserita motivazione apparente o insufficiente, sostenendo che il condominio non avesse contestato le spettanze e che i bilanci e i rendiconti fossero stati approvati senza rilievi; 2) omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che i consuntivi e i preventivi fossero stati approvati dal nuovo amministratore e che la documentazione giustificativa dei pagamenti fosse stata acquisita; 3) violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., per errata ripartizione dell'onere probatorio e per mala valutazione delle prove, sostenendo che la documentazione prodotta e l'attività di esibizione avessero già dimostrato il credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse inammissibile perché diretto non già a denunciare un vizio motivazionale nei limiti del "minimo costituzionale", ma a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio. Ha escluso anche il secondo e il terzo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva esaminato i fatti rilevanti, aveva correttamente affermato che i bilanci e i consuntivi non equivalevano a una formale approvazione o ricognizione di debito da parte dell'assemblea, unica competente ai sensi dell'art. 1135 c.c., e aveva ritenuto non provata l'inerenza delle spese alla gestione condominiale. La Cassazione ha inoltre ribadito che la violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo se l'onere della prova viene attribuito alla parte sbagliata, mentre la censura sul modo di valutare le prove non integra violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La censura motivazionale è ammissibile solo nei casi di motivazione mancante, apparente, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile; non è denunciabile il mero difetto di sufficienza della motivazione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. quale parametro dell'obbligo di motivazione della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al 'minimo costituzionale' e non consente di rimettere in discussione la valutazione delle prove.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La violazione di legge è prospettabile per errata applicazione delle norme sulla prova solo nei limiti in cui il giudice abbia realmente violato il regime legale di valutazione o di riparto dell'onere probatorio.
art. 2697 c.c.
È violato solo se l'onere della prova viene posto a carico di una parte diversa da quella onerata secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; non quando si contesti la valutazione delle risultanze istruttorie.
art. 115 c.p.c.
La violazione ricorre solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei casi consentiti; non quando si critichi la valutazione delle prove acquisite.
art. 116 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice disapplica il criterio del prudente apprezzamento o attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto; non quando si contesti l'apprezzamento del materiale probatorio.
art. 1135 c.c.
L'assemblea condominiale è l'unico organo competente ad adottare una delibera che possa valere come approvazione o ratifica delle spese o come riconoscimento del debito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Accertati i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.
art. 380-bis c.p.c.
La causa è stata trattata con il procedimento camerale sulla base di proposta del relatore.
art. 375, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato quale base del rito camerale adottato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti del minimo costituzionale: non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione delle prove.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura solo quando il giudice assegna l'onere probatorio alla parte sbagliata; se invece si contesta l'apprezzamento delle risultanze istruttorie, la doglianza è inammissibile.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per contestare il peso attribuito alle prove dal giudice di merito, salvo che questi abbia posto a fondamento della decisione prove non dedotte o abbia disatteso una prova soggetta a regola legale di valutazione.
- In materia condominiale, la formale approvazione o ratifica di spese e l'eventuale riconoscimento del debito richiedono una delibera dell'assemblea, essendo irrilevante la mera consegna o sottoscrizione dei bilanci da parte del nuovo amministratore.
- Chi chiede il rimborso di anticipazioni effettuate nell'interesse del condominio deve provare non solo l'esborso, ma anche la sua concreta inerenza alla gestione condominiale, quando manchi una delibera assembleare che valga come ricognizione del debito.
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