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Ordinanza

Ordinanza n. 308/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'accertamento della nullità/inefficacia sopravvenuta della Convenzione Urbanistica del 17.02.1990 a valere sul Piano di lottizzazione S'Abba e Sa Pedra, nonché dell'atto di cessione gratuita di terreni per standard e viabilità del 25.03.1994, con ogni conseguente statuizione di legge.

Giustizia amministrativa202100887

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di accertamento

Atto impugnato: Convenzione urbanistica del 17 febbraio 1990 relativa al piano di lottizzazione S'Abba e Sa Pedra e atto di cessione gratuita di terreni per standard e viabilità del 25 marzo 1994

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha proposto un'azione di accertamento volta a ottenere la declaratoria di nullità o di inefficacia sopravvenuta della convenzione urbanistica e del successivo atto di cessione gratuita di terreni destinati a standard urbanistici e viabilità. Il Comune si è costituito in giudizio e ha formulato un'istanza istruttoria, chiedendo l'acquisizione della documentazione relativa a un precedente giudizio tra le stesse parti, iscritto al R.G. n. 332/2010, e al relativo giudizio di appello dinanzi al Consiglio di Stato, Sezione IV, iscritto al R.G. n. 6668/2011.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito la domanda di accertamento. Ritenuta necessaria la massima completezza istruttoria, ha disposto l'acquisizione, a cura della Segreteria, della copia digitale del fascicolo del precedente giudizio tra le stesse parti e della copia digitale del fascicolo del giudizio di appello dinanzi al Consiglio di Stato. L'adempimento dovrà essere eseguito entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell'ordinanza. All'esito dell'acquisizione, gli atti saranno rimessi al Presidente della Sezione per la fissazione dell'udienza pubblica di discussione del merito.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa dei poteri istruttori del giudice amministrativo; l'ordinanza dispone l'acquisizione di documentazione ritenuta necessaria per la decisione.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato nell'ambito della disciplina degli incombenti istruttori disposti dal giudice amministrativo.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato nell'ambito della disciplina dell'istruttoria processuale.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato con riguardo alla trattazione camerale dell'ordinanza.

Massime di principio

  • Quando, per la decisione di una controversia di accertamento, risultino rilevanti precedenti giudizi tra le medesime parti e il relativo giudizio d'appello, il giudice amministrativo può disporre l'acquisizione d'ufficio dei relativi fascicoli per assicurare la completezza dell'istruttoria.
  • L'ordinanza istruttoria che dispone l'acquisizione di documenti non definisce la domanda principale e deve rinviare la causa alla successiva discussione del merito, una volta eseguiti gli incombenti.

Come è indicizzato

MateriePiani attuativi e lottizzazioniIstruttoria processuale
RamiUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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