Ordinanza n. 308/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'accertamento della nullità/inefficacia sopravvenuta della Convenzione Urbanistica del 17.02.1990 a valere sul Piano di lottizzazione S'Abba e Sa Pedra, nonché dell'atto di cessione gratuita di terreni per standard e viabilità del 25.03.1994, con ogni conseguente statuizione di legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Convenzione urbanistica del 17 febbraio 1990 relativa al piano di lottizzazione S'Abba e Sa Pedra e atto di cessione gratuita di terreni per standard e viabilità del 25 marzo 1994
Esito
La controversia
La società ricorrente ha proposto un'azione di accertamento volta a ottenere la declaratoria di nullità o di inefficacia sopravvenuta della convenzione urbanistica e del successivo atto di cessione gratuita di terreni destinati a standard urbanistici e viabilità. Il Comune si è costituito in giudizio e ha formulato un'istanza istruttoria, chiedendo l'acquisizione della documentazione relativa a un precedente giudizio tra le stesse parti, iscritto al R.G. n. 332/2010, e al relativo giudizio di appello dinanzi al Consiglio di Stato, Sezione IV, iscritto al R.G. n. 6668/2011.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la domanda di accertamento. Ritenuta necessaria la massima completezza istruttoria, ha disposto l'acquisizione, a cura della Segreteria, della copia digitale del fascicolo del precedente giudizio tra le stesse parti e della copia digitale del fascicolo del giudizio di appello dinanzi al Consiglio di Stato. L'adempimento dovrà essere eseguito entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell'ordinanza. All'esito dell'acquisizione, gli atti saranno rimessi al Presidente della Sezione per la fissazione dell'udienza pubblica di discussione del merito.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base normativa dei poteri istruttori del giudice amministrativo; l'ordinanza dispone l'acquisizione di documentazione ritenuta necessaria per la decisione.
art. 66 c.p.a.
Richiamato nell'ambito della disciplina degli incombenti istruttori disposti dal giudice amministrativo.
art. 67 c.p.a.
Richiamato nell'ambito della disciplina dell'istruttoria processuale.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato con riguardo alla trattazione camerale dell'ordinanza.
Massime di principio
- Quando, per la decisione di una controversia di accertamento, risultino rilevanti precedenti giudizi tra le medesime parti e il relativo giudizio d'appello, il giudice amministrativo può disporre l'acquisizione d'ufficio dei relativi fascicoli per assicurare la completezza dell'istruttoria.
- L'ordinanza istruttoria che dispone l'acquisizione di documenti non definisce la domanda principale e deve rinviare la causa alla successiva discussione del merito, una volta eseguiti gli incombenti.
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