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Ordinanza

Ordinanza n. 32/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Impugnativa ordinanza del Responsabile IV settore Tecnico n. 6 del 13 novembre 2025

Giustizia amministrativa202600036

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza del Responsabile del IV Settore Tecnico del Comune di Roccaraso n. 6 del 13 novembre 2025

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Responsabile del IV Settore Tecnico del Comune di Roccaraso n. 6 del 13 novembre 2025, chiedendone l'annullamento e, in via incidentale, la sospensione cautelare. Dal testo dell'ordinanza non emergono il contenuto specifico dell'atto impugnato né i singoli vizi di legittimità dedotti. Nel giudizio si sono costituiti il Comune e un'impresa controinteressata; è inoltre intervenuta ad adiuvandum un'associazione o scuola di sci. In udienza la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla pronuncia cautelare.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda cautelare per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa in udienza dalla parte ricorrente. Non è stata quindi svolta una valutazione sul fumus boni iuris o sul periculum in mora, né sui motivi di illegittimità dell'ordinanza impugnata. La causa è stata rinviata alla trattazione del merito all'udienza pubblica del 24 giugno 2026, con contestuale previsione della trattazione del fascicolo r.g. n. 560/2025. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto, la domanda è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • La domanda cautelare diviene improcedibile quando, per una sopravvenienza o per una dichiarazione della parte ricorrente, viene meno l'interesse concreto e attuale a ottenere la misura cautelare.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia cautelare consente al giudice di definire la fase cautelare senza esaminare il fumus boni iuris e il periculum in mora, restando ferma la prosecuzione del giudizio per la decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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