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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36937/2023 del 07/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato era stato condannato, dopo giudizio abbreviato, per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. per aver fornito false dichiarazioni sulla propria identità ai carabinieri durante un controllo stradale allo scopo di nascondere la revoca della patente. In cassazione ha dedotto: (i) errata qualificazione giuridica ritenendo che il fatto rientrasse nell'art. 496 cod. pen.; (ii) applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., in conseguenza della riforma operata dal d.lgs. n. 150 del 2022; (iii) vizio nella mancata concessione delle attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., nonostante i precedenti dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto sotto l'art. 495 cod. pen., richiamando consolidata giurisprudenza che distingue l'art. 495 dall'art. 496 quando la falsa dichiarazione sostituisce l'assenza di altri mezzi identificativi. Ha poi osservato che, sebbene l'art. 131-bis cod. pen. riformato possa essere applicato retroattivamente ai procedimenti pendenti, il ricorrente non ha specificato elementi concreti idonei a integrare la particolare tenuità del fatto, considerata la carica offensiva della condotta già valutata dai giudici di merito. Infine ha ritenuto adeguata la motivazione del diniego delle attenuanti generiche. Per effetto della declaratoria di inammissibilità è stata anche disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende pari a euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 495 cod. pen.

    La Corte conferma che integra il reato di falsa attestazione di identità l'indicazione mendace delle proprie generalità, quando serve a garantire al pubblico ufficiale le qualità personali in assenza di altri mezzi di identificazione; pertanto la condotta contestata è correttamente inquadrata in questa fattispecie.

  • art. 496 cod. pen.

    Richiamata come norma alternativa, ma la Corte ritiene che non sia applicabile al caso perché qui manca la fattispecie tipica prevista dall'art. 496; la distinzione con l'art. 495 è confermata dalla giurisprudenza citata.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La Corte riconosce che la riforma (d.lgs. n. 150/2022) ha ampliato i limiti applicativi dell'istituto (includendo reati con pena detentiva minima non superiore a due anni e introducendo la valutazione della condotta successiva), e che tale norma sostanziale può trovare applicazione retroattiva nei giudizi pendenti; tuttavia l'onere di specificare elementi concreti che giustifichino la particolare tenuità grava sull'istante e non è assolto nel caso in esame.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Intervento normativo che ha modificato l'art. 131-bis cod. pen. ampliando i casi in cui può essere riconosciuta la particolare tenuità; la Corte riconosce la rilevanza della riforma ma richiede prova concreta dei requisiti per la sua applicazione.

  • art. 6 decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162 (convertito, legge 30 dicembre 2022, n. 199)

    Norma di entrata in vigore della riforma richiamata che determina la data da cui valutare la possibilità di applicazione retroattiva; la Corte discute la retroattività in combinato disposto con la giurisprudenza delle Sezioni Unite.

  • art. 2, comma 4, cod. pen.

    Richiamato per il principio secondo cui le norme penali sostanziali più favorevoli si applicano anche ai procedimenti pendenti; fondamento giuridico della possibile retroattività dell'art. 131-bis riformato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma processuale che disciplina le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso e l'irrogazione delle spese e della sanzione pecuniaria, applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di euro 3.000,00.

  • Giurisprudenza citata (Sez. U., n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj)

    La Corte ricorda l'indirizzo delle Sezioni Unite che ha qualificato l'istituto dell'art. 131-bis come norma sostanziale la cui applicazione può essere dedotta anche in cassazione, con effetti retroattivi sui processi pendenti; tale principio è richiamato per spiegare la possibilità di retroattività della riforma.

Massime di principio

  • Se si forniscono false generalità in assenza di documenti e senza altri mezzi identificativi, la condotta tende a rientrare nell'art. 495 (falsa attestazione dell'identità) e non nell'art. 496; occorre verificare la presenza di un 'attestazione' idonea a sostituire i mezzi di identificazione.
  • La riforma dell'art. 131-bis cod. pen. può essere applicata retroattivamente ai procedimenti pendenti se più favorevole all'imputato, ma l'onere di dimostrare concretamente i requisiti della particolare tenuità (valutazione degli elementi fattuali e della carica offensiva) resta a carico di chi la invoca.
  • Il semplice richiamo alla modificazione normativa non è sufficiente: il giudice richiede elementi fattuali specifici (es. esiguità del danno, modesta offensività, modalità e conseguenze del fatto, comportamento successivo) per riconoscere l'esclusione della punibilità per particolare tenuità.
  • Per il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente una motivazione congrua che indichi gli elementi ritenuti decisivi; la mancanza di riconoscimento delle attenuanti richiede una motivazione che sia valutabile e non formale.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche rilevanti (spese processuali e sanzione a favore della cassa delle ammende), per cui è importante che il ricorso in cassazione sia specifico e dettagliato nella deduzione dei profili di diritto e di fatto impugnati.

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