Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26630/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente era destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere, confermata in sede di riesame, per il reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni della BRT spa. Si contesta che, dal 19 giugno 2024 e in concorso con altri, abbia minacciato i responsabili aziendali (Aiello Marco e Florio Rosario) per costringere la BRT a non recedere dal contratto di facchinaggio con la Gifra s.r.l. (ricondotta a soggetti vicini ad ambienti mafiosi) o a riconoscere un risarcimento. Le condotte includerebbero incontri intimidatori con allusioni alla forza del padre detenuto per mafia e minacce di danni ai mezzi aziendali. In sede di ricorso il difensore ha chiesto la cassazione sostenendo la diversa qualificazione giuridica dei fatti (violenza privata o esercizio arbitrario delle proprie ragioni), l'assenza dell'elemento soggettivo dell'estorsione, l'inesistenza dell'aggravante del metodo mafioso e l'inesistenza delle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità e per prospettazioni difensive che proponevano una ricostruzione alternativa dei fatti senza confrontarsi puntualmente con la motivazione del Tribunale. È stata ritenuta congrua e articolata la valutazione del Tribunale in ordine alla gravità indiziaria, alla natura intimidatoria e reiterata delle condotte, all'assenza di legittimazione degli indagati a rappresentare la Gifra s.r.l. e alla idoneità delle minacce a evocare il metodo mafioso. Di conseguenza il provvedimento di custodia è stato confermato implicitamente con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416‑bis, comma 1 c.p.

    L'aggravante del "metodo mafioso" è stata ritenuta sussistente in quanto le minacce evocavano la forza del vincolo associativo e il coinvolgimento di terzi; la Corte conferma che tale aggravante è valorizzabile anche come elemento sintomatico del dolo estorsivo.

  • art. 393 c.p. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni)

    Citato dalla difesa quale fattispecie alternativa; la Corte ha ritenuto però che la gravità e la natura delle minacce e l'assenza di legittimazione degli attori escludessero la riconducibilità a reati meno gravi.

  • artt. 274 e 275 c.p.p.

    Norme relative ai presupposti e alla motivazione delle misure cautelari: la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, intensità del dolo e presunzione collegata all'aggravante mafiosa).

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che autorizza la condanna al versamento di somme alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile con profili di colpa; applicata per condannare il ricorrente a €3.000.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 186/2000

    Richiamata in relazione ai profili di colpa che giustificano la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Se le minacce evocano o fanno leva su rapporti con soggetti riconducibili a organizzazioni mafiose, è probabile che venga applicata l'aggravante del "metodo mafioso", con effetto sulla valutazione della gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari.
  • La mera prospettazione difensiva che i fatti costituiscano l'esercizio di un diritto o siano riconducibili a reati meno gravi (violenza privata, esercizio arbitrario delle proprie ragioni) è insufficiente se non contrasta specificamente e con elementi la motivazione del giudice di merito.
  • Per ottenere la revoca o attenuazione di misure cautelari è necessario un argomento motivato e specifico che affronti i punti decisivi indicati dal giudice (efficacia coercitiva delle minacce, legittimazione ad agire, collegamenti mafiosi, pericolo di reiterazione), non semplici ricostruzioni alternative.
  • La sussistenza dell'aggravante mafiosa può giustificare una presunzione relativa rilevante ai fini cautelari: va pertanto fornita prova convincente della mancanza di legami o della inidoneità intimidatoria degli atti per contrastare tale valutazione.
  • Gli appelli o ricorsi che si limitano a una diversa ricostruzione dei fatti senza confutare punto per punto la motivazione del giudice rischiano di essere dichiarati inammissibili e di comportare sanzioni per il ricorrente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.