Sentenza n. 414/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza della Sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, Sezione Lavoro, n. 389/2024, pubblicata il 28/11/2024, RG n. 435/2024, nella sola parte relativa al capo sulla liquidazione delle spese legali in favore dei ricorrenti procuratori antistatari;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione del capo della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, Sezione Lavoro, relativo alla liquidazione delle spese legali distratte in favore dei procuratori antistatari
Esito
Favorevole al ricorrente (procuratori antistatari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno dedotto l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, Sezione Lavoro, nella parte in cui l'Amministrazione era stata condannata al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. La sentenza era stata regolarmente notificata e il giudicato era comprovato dall'attestazione della Cancelleria. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, tra la notifica della sentenza all'Amministrazione e la proposizione del ricorso, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito ha accertato l'inottemperanza al giudicato, limitatamente al capo relativo al pagamento delle spese di lite, rilevando l'assenza di esecuzione e di ragioni ostative dedotte dall'Amministrazione. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione a tale capo, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre IVA, CPA e spese generali del 15%, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare, se necessario, un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 669/1996
Il ricorso per l'esecuzione di obbligazioni pecuniarie nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori che dichiarano di averle anticipate e di non averle riscosse.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabili al processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui quella sulla distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto il pagamento di somme dovute da una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile quando, dopo la notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
- La mancata esecuzione di un capo del giudicato relativo alla condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese di lite integra inottemperanza e legittima il creditore a chiedere l'ordine giudiziale di adempimento, anche quando il giudicato sia stato eseguito per le altre parti della pronuncia.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza deve assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e può nominare sin d'ora un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia, definendone il termine e i poteri necessari all'esecuzione.
- La costituzione meramente formale dell'Amministrazione, in assenza di contestazioni sulla spettanza e sull'azionabilità della pretesa, non impedisce l'accertamento dell'inottemperanza quando risulti documentalmente la mancata esecuzione del giudicato.
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