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Ordinanza

Ordinanza n. 405/2026 - Latina, Sezione 2

per il pagamento dell’importo di euro 3.074,50 versati a titolo di oneri concessori per la domanda di condono, oltre ad interessi di mora al tasso di cui al D. Lgs. 231/2002, ovvero in subordine interessi legali, e rivalutazione monetaria, dalla data del diniego della concessione in sanatoria (26 novembre 2007) fino al saldo

Giustizia amministrativa202500591

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IIOrdinanzaaltro

Atto impugnato: Richiesta di liquidazione delle spese legali relative a un decreto ingiuntivo divenuto definitivo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiario decreto ingiuntivo)

Prevale il privato

La controversia

Il privato aveva proposto ricorso per decreto ingiuntivo per ottenere dal Comune la restituzione di euro 3.074,50, versati a titolo di oneri concessori relativi a una domanda di condono, oltre agli accessori richiesti. Il decreto ingiuntivo n. 61/2025 aveva ingiunto il pagamento della somma, con interessi legali dalla proposizione della domanda giudiziale, assegnando al Comune il termine per proporre opposizione. Dopo la notificazione del decreto, avvenuta il 22 luglio 2025, il Comune ha pagato il quantum dovuto e non risulta avere proposto opposizione; il decreto è pertanto divenuto definitivo. Il difensore del ricorrente ha quindi depositato una richiesta di liquidazione delle spese legali, quantificando i compensi in euro 690,17, oltre alla restituzione del contributo unificato di euro 650,00, per complessivi euro 1.340,17.

La decisione

Il TAR ha liquidato in favore dei difensori del ricorrente la somma complessiva di euro 1.340,17 e ne ha ordinato il pagamento da parte del Comune. Il Collegio ha applicato i parametri del d.m. 13 agosto 2022, n. 147, richiamando l'art. 82 del d.P.R. n. 115/2002. Considerata la semplicità della lite, la natura dei fatti, la non complessità del procedimento, il ridotto numero e la limitata importanza delle questioni trattate, nonché l'esito del giudizio, ha ritenuto che l'attività difensiva non fosse superiore al minimo e ha confermato gli importi indicati nella nota spese: euro 473,00 per compenso tabellare, euro 70,95 per spese generali, euro 21,76 per Cassa Forense, euro 124,46 per IVA, oltre euro 650,00 per contributo unificato. Il pagamento è stato ordinato nelle forme e nei termini previsti dal d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 82 d.P.R. n. 115/2002

    i compensi spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa

    La liquidazione giudiziale dei compensi deve rispettare i parametri professionali vigenti e deve essere commisurata alla natura, complessità e concreta incidenza dell’attività difensiva svolta.

  • d.m. 13 agosto 2022, n. 147

    I parametri ministeriali vigenti costituiscono il riferimento per la liquidazione dei compensi forensi; per i procedimenti monitori di valore fino a euro 5.200,00 è applicabile il punto 8 della tabella richiamata dal provvedimento.

  • d.P.R. n. 115/2002

    Disciplina le forme e i termini del pagamento delle somme liquidate e la restituzione del contributo unificato secondo quanto disposto dal giudice.

Massime di principio

  • Nella liquidazione delle spese legali relative a un procedimento monitorio, il giudice deve applicare i parametri ministeriali vigenti, adeguandoli alla complessità della controversia e all'attività difensiva concretamente svolta.
  • La semplicità della lite, il ridotto numero e la limitata importanza delle questioni trattate e la non complessità del procedimento giustificano la liquidazione del compenso al valore minimo previsto dai parametri applicabili.
  • Quando il decreto ingiuntivo non viene opposto nel termine previsto e il debitore provvede al pagamento del quantum ingiunto, il decreto diviene definitivo e le spese legali possono essere liquidate successivamente sulla base della nota spese depositata.
  • La liquidazione delle spese legali può comprendere, oltre al compenso parametrico e ai relativi accessori fiscali e previdenziali, la restituzione del contributo unificato versato per il procedimento.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso amministrativo

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