Cassazione Civile, Ordinanza n. 09760/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Lo straniero ha proposto opposizione avverso un decreto di espulsione emesso dopo il suo rintraccio al momento dell'attraversamento irregolare della frontiera. Il giudice di pace aveva respinto l'opposizione ritenendo provato l'ingresso clandestino in Italia e l'assenza di ragioni ostative al rilascio di un titolo di soggiorno o di profili tutelati dagli obblighi costituzionali e internazionali, incluso l'art. 19 del T.U. immigrazione. In cassazione il ricorrente ha dedotto tre censure: (1) omesso esame di un fatto decisivo, perché avrebbe già presentato domanda di protezione internazionale in Austria; (2) violazione della disciplina che impone un'informativa completa ed effettiva sulla possibilità di chiedere protezione internazionale, assumendo che durante l'intervista sarebbe stato compilato solo un modulo prestampato senza vera informazione; (3) violazione delle norme sul diritto all'unità familiare e sulla comparazione con l'interesse pubblico all'espulsione, per non avere il giudice considerato il legame familiare con il fratello.
La decisione
La Corte ha esaminato prioritariamente il secondo motivo, ritenendolo assorbente e fondato. Ha qualificato la fattispecie come quella di uno straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera, cui si applica l'art. 10-ter T.U. immigrazione, norma che impone un'informativa completa ed effettiva sulla procedura di protezione internazionale, sul ricollocamento in altri Stati membri e sul rimpatrio volontario assistito. Nel caso concreto né il foglio notizie né il decreto di espulsione davano conto, anche solo sinteticamente, dell'avvenuta informazione. La Corte ha quindi cassato il provvedimento impugnato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dichiarando la nullità del decreto di espulsione. Quanto alle spese, ha rilevato che la parte era ammessa ex lege al patrocinio a spese dello Stato e che, in caso di soccombenza di un'amministrazione statale, le spese vanno liquidate dal giudice del procedimento secondo la disciplina del patrocinio, senza condanna alle spese in favore dello Stato nel giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 13 d.lgs. 286/1998
richiamato come base del decreto di espulsione impugnato
art. 19 d.lgs. 286/1998
evocato quale parametro per verificare l'esistenza di divieti di espulsione o rimpatrio
art. 10, d.lgs. 286/1998
richiamato in relazione al mancato immediato respingimento alla frontiera
art. 10-ter d.lgs. 286/1998
interprettato come norma che, per lo straniero rintracciato all'attraversamento irregolare della frontiera, impone l'informativa completa ed effettiva sulla protezione internazionale, sulla ricollocazione e sul rimpatrio volontario assistito
art. 8 direttiva 2013/32/UE
richiamato dal ricorrente quale parametro di legittimità dell'informativa sulla protezione internazionale
art. 117 Cost.
richiamato dal ricorrente come parametro interposto di conformità della disciplina interna al diritto sovranazionale
art. 360 n. 5 c.p.c.
invocato per l'omesso esame di un fatto decisivo
art. 360 n. 3 c.p.c.
invocato per violazione e falsa applicazione di legge
artt. 2, 3, 30 Cost.
richiamati dal ricorrente a tutela dell'unità familiare e dei diritti fondamentali
art. 8 CEDU
richiamato dal ricorrente a tutela della vita privata e familiare
art. 3 L. 241/1990
richiamato dal ricorrente nel quadro delle censure di violazione di legge
art. 13 d.lgs. 286/1998
richiamato anche con riferimento ai presupposti dell'espulsione e alla necessità di bilanciamento con i diritti fondamentali
art. 19 d.lgs. 286/1998
richiamato anche con riferimento ai divieti di espulsione e alle situazioni protette
artt. 13 co. 5-bis e 14 co. 4 d.lgs. 286/1998
indicati come fonte dell'ammissione automatica al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio di convalida
art. 82 d.P.R. 115/2002
richiamato per la liquidazione del compenso e delle spese del difensore della parte ammessa al patrocinio
art. 83, comma 2, d.P.R. 115/2002
indicato come norma applicabile alla liquidazione nel giudizio di cassazione
art. 133 d.P.R. 115/2002
esclusa la sua applicazione all'ipotesi di soccombenza di un'amministrazione statale
art. 9 regolamento UE n. 603/2013
richiamato nel testo dell'art. 10-ter per il rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico
art. 14 regolamento UE n. 603/2013
richiamato nel testo dell'art. 10-ter per il rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico
Massime di principio
- Lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera deve ricevere un'informazione completa ed effettiva, prima che il silenzio o una dichiarazione ambigua possano essere valorizzati come rinuncia a chiedere protezione internazionale.
- La prova dell'avvenuta informativa non può essere desunta in modo generico dalla sola formula contenuta nel decreto: occorre che dagli atti della procedura emergano, anche sinteticamente, il contenuto, i tempi e le modalità dell'avviso, così da consentire la verifica della sua comprensibilità e completezza.
- In mancanza di alcuna traccia dell'informativa nel foglio notizie o nel decreto di espulsione, l'atto è nullo per violazione della disciplina dell'art. 10-ter T.U. immigrazione.
- Quando il vizio accolto è assorbente e non servono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito dichiarando la nullità del decreto di espulsione.
- Nel regime del patrocinio a spese dello Stato, la vittoria del patrocinato contro una pubblica amministrazione statale non comporta la condanna di quest'ultima alle spese in favore dello Stato nel giudizio di cassazione; la liquidazione del compenso difensivo segue invece la disciplina speciale del patrocinio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09681/2025 del 14/04/2025
- ordinanza_civile · 14 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09682/2025 del 14/04/2025
- ordinanza_civile · 14 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09684/2025 del 14/04/2025
- ordinanza_civile · 14 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09696/2025 del 14/04/2025
- ordinanza_civile · 14 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09697/2025 del 14/04/2025
- ordinanza_civile · 14 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09698/2025 del 14/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →