Cassazione Civile, Ordinanza n. 09794/2023 del 12/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La controversia nasce da una procedura di concessione di agevolazioni pubbliche ex legge n. 488 del 1992 per la realizzazione di un nuovo impianto. A seguito di accertamenti della Guardia di Finanza furono rilevate irregolarità; il Ministero dello sviluppo economico revocò il contributo chiedendone la restituzione. Parallelamente si svolsero: un giudizio civile davanti al Tribunale di Catania sulla revoca del contributo e un giudizio sulla cartella di pagamento emessa dall’agente della riscossione; un giudizio contabile promosso dalla Procura della Corte dei conti per danno erariale nei confronti della società e dell’amministratore. La Corte dei conti di appello confermò la giurisdizione contabile e condannò in solido società e amministratore al pagamento della somma erogata, oltre accessori. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti dedussero, con il primo motivo, il difetto di giurisdizione contabile per violazione del ne bis in idem, del diritto di difesa, del giusto processo e della ragionevole durata, sostenendo che la giurisdizione erariale sarebbe solo sussidiaria rispetto agli altri strumenti di recupero e che la duplicazione dei giudizi sarebbe incompatibile anche con i criteri CEDU. Con il secondo motivo contestarono l’esistenza della giurisdizione contabile nei confronti dell’amministratore di società di capitali, sostenendo che il giudice contabile non potrebbe superare lo schermo della personalità giuridica; contestarono inoltre la sospensione del giudizio disposta in appello nei suoi confronti.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso. Hanno ritenuto infondata l’eccezione di giudicato sulla precedente sentenza d’appello della Corte dei conti, spiegando che quella decisione non era ancora definitiva quanto alla posizione dell’amministratore e, quindi, non si era formato un giudicato utile in punto di giurisdizione. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: le doglianze sul ne bis in idem, sulla sussidiarietà dell’azione contabile, sul diritto di difesa e sulla ragionevole durata del processo sono state qualificate come censure attinenti al modo di esercizio della giurisdizione e non ai suoi limiti esterni. La Corte ha ribadito che l’azione civilistica dell’amministrazione per la restituzione del contributo e l’azione erariale del pubblico ministero contabile operano su piani diversi, hanno finalità diverse e non sono reciprocamente preclusive; il problema di eventuali duplicazioni si affronta in sede esecutiva, con le dovute detrazioni, non come questione di giurisdizione. Il secondo motivo è stato in parte inammissibile, per quanto diretto contro la sospensione del procedimento, e in parte infondato, perché la giurisdizione contabile sui soggetti che, come amministratori o legali rappresentanti, abbiano distratto contributi pubblici vincolati dalle finalità di interesse pubblico è già riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la qualità meramente formale della parte pubblica resistente. È stato dato atto altresì dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
art. 111 Cost.; art. 111, u.c., Cost.
Le doglianze su giusto processo e ragionevole durata non valgono, di per sé, a trasformare in questione di giurisdizione gli errores in iudicando o in procedendo del giudice speciale.
art. 6 CEDU
La dedotta violazione delle garanzie convenzionali, ove si risolva in errori di giudizio o di procedura, non è sindacabile dalle Sezioni Unite come vizio di giurisdizione.
art. 7 CEDU
Le censure richiamate dai ricorrenti sono state ritenute estranee ai limiti esterni della giurisdizione.
art. 4 Protocollo n. 7 CEDU
La prospettata violazione del ne bis in idem convenzionale è stata ricondotta a profili non inerenti alla giurisdizione.
art. 360, n. 1, c.p.c.
Il ricorso per cassazione contro le decisioni della Corte dei conti è ammesso solo per motivi inerenti alla giurisdizione.
art. 362, primo comma, c.p.c.
Delimita il sindacato delle Sezioni Unite ai soli motivi inerenti alla giurisdizione.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.
art. 105 r.d. n. 1038 del 1933
La norma è richiamata per spiegare il regime della sentenza d’appello contabile non definitiva e la sospensione del giudizio rispetto alla posizione dell’amministratore.
art. 53, comma 7-bis, d.lgs. n. 165/2001
È richiamato per affermare il carattere necessario dell’azione del pubblico ministero contabile in materia di danno erariale.
art. 111 Cost. e art. 6 CEDU
Il richiamo congiunto serve a escludere che la dedotta lesione del giusto processo integri un difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro le sentenze della Corte dei conti il sindacato delle Sezioni Unite è limitato ai soli motivi inerenti alla giurisdizione; non possono essere fatti valere come difetto di giurisdizione gli errores in iudicando o in procedendo, anche se si invocano il giusto processo, la ragionevole durata o la CEDU.
- L’azione civilistica dell’amministrazione per il recupero di somme indebitamente erogate e l’azione di responsabilità erariale promossa dal pubblico ministero contabile sono autonome, perseguono finalità diverse e possono coesistere sul medesimo fatto materiale senza violare, di per sé, il ne bis in idem.
- L’eventuale duplicazione di pretese restitutorie o risarcitorie non elimina la giurisdizione contabile: il problema si risolve sul piano dell’azione proponibile o, se del caso, in sede esecutiva mediante la detrazione di quanto già recuperato, fino a evitare un indebito doppio pagamento.
- In caso di contributi pubblici vincolati a una specifica finalità, la giurisdizione contabile può estendersi anche agli amministratori o legali rappresentanti della società beneficiaria quando abbiano partecipato allo sviamento delle somme dal fine pubblico.
- La sospensione del giudizio d’appello contabile e le altre statuizioni processuali interne al giudizio speciale non integrano, di regola, una questione di giurisdizione, ma eventualmente un errore processuale non sindacabile in sede di controllo dei limiti esterni della giurisdizione.
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