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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11911/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Sollazzo ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso la misura di custodia cautelare in carcere applicata il 2 agosto 2022 per il delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). I motivi dedotti sono: (1) mancata autonoma valutazione dei gravi indizi da parte del giudice per le indagini preliminari (art. 292 e 309 c.p.p.); (2) mancata e insufficiente motivazione in ordine alla richiesta di retrodatazione della nuova misura alla data del 20/02/2020 (art. 297 c.p.p.); (3) connessione tra procedimenti e conseguente retrodatazione per effetto della coincidenza di risultanze investigative già valutate nella precedente ordinanza (art. 12 lett. b) e c) c.p.p. e art. 297 c.p.p.); (4) carenza di gravi indizi e travisamento probatorio, con censura della valutazione delle dichiarazioni del collaboratore Roberto Presta e della valorizzazione di episodi già oggetto del procedimento per stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990); (5) insussistenza delle esigenze cautelari in ragione della databilità remota delle condotte (2017), del perdurante stato di detenzione dal 2017 e della presunta cessazione dei contatti con i sodali (art. 274 c.p.p. e art. 275 c.p.p.).

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ritenendolo proposto per motivi indeducibili, generici e manifestamente infondati. Sul piano procedurale, la Corte ha ritenuto che alcuni dei rilievi non fossero stati posti al giudice competente o risultassero differentemente formulati in memoria e quindi indeducibili in Cassazione; ha inoltre qualificato come generiche le censure che non indicavano puntualmente le omissioni motivazionali tali da poter condurre a diversa decisione. Nel merito sostanziale, la Corte ha ritenuto congrua la valutazione dei gravi indizi operata dal Tribunale, richiamando le dichiarazioni del collaboratore Roberto Presta e il loro riscontro nelle intercettazioni ambientali e telefoniche, nonché la loro compatibilità con la ricostruzione di un contributo partecipativo dell'indagato al clan (stipendio, ruoli operativi, attività di recupero di armi, partecipazione a vicende estorsive). La Corte ha inoltre escluso che la sovrapposizione della medesima fonte probatoria tra il procedimento per droga e quello per associazione mafiosa comporti automaticamente ne bis in idem: le fattispecie sono autonome e possono coesistere se emergono elementi specifici che qualificano la consorteria come di tipo mafioso. Infine la Corte ha confermato l'esistenza delle esigenze cautelari, richiamando la presunzione di adeguatezza della custodia carceraria per i reati di stampo mafioso e precisando che il mero decorso del tempo o la detenzione precedente non sono di per sé idonei a dimostrare la recisione dei legami con il contesto criminale senza elementi obiettivi che lo provino. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Reato contestato (associazione di tipo mafioso). La Corte valuta la sussistenza di gravi indizi in virtù del metodo intimidatorio, del controllo territoriale e delle attività plurime (lecite e illecite) del clan; la fattispecie è distinta dall'associazione finalizzata al narcotraffico e può concorrere con essa.

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    Fattispecie di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. La Corte riconosce che pur potendo condividere fonti probatorie con il 416-bis, la diversa struttura e finalizzazione del reato non comporta automaticamente ne bis in idem.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione all'onere del giudice di motivare e alla necessità di autonoma valutazione degli elementi: la Corte richiede che la censura indichi specificamente quale omissione motivazionale avrebbe potuto portare a diversa decisione.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma sul procedimento cautelare richiamata con riferimento al dovere di motivazione del giudice sulle esigenze cautelari.

  • art. 297 cod. proc. pen.

    Disciplina sulla retrodatazione delle misure cautelari e sulla connessione: la Corte osserva che le questioni relative all'efficacia sopravvenuta della misura (decorrenza dei termini) non sono necessariamente devolibili al Tribunale del riesame ma vanno dedotte davanti al giudice che ha emesso la misura; inoltre la mera coincidenza di fonti probatorie non legittima automaticamente la retrodatazione.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma che impone la motivazione delle esigenze cautelari: la Corte ritiene che il Tribunale abbia adeguatamente motivato il pericolo di reiterazione, anche alla luce della specificità dei reati di stampo mafioso.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Previsione della presunzione di pericolosità e dell'adeguatezza della custodia cautelare in carcere per taluni reati; la Corte richiama la giurisprudenza che ammette tale presunzione per i reati di tipo mafioso.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiesto dalla Corte per la sintesi dei motivi del ricorso e l'ammissibilità della loro esposizione nei limiti indispensabili.

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti della cancelleria a seguito della decisione (esecuzione condanne pecuniarie/accessorie).

  • art. 12 lett. b) e c) cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla connessione tra procedimenti; la Corte ricorda che la connessione e gli effetti collegati vanno valutati concretamente e secondo le regole di devoluzione delle questioni procedurali.

Massime di principio

  • Per contestare l'assenza di autonoma valutazione motivazionale è necessario indicare specificamente quali omissioni o carenze della motivazione avrebbero potuto condurre a un apprezzamento opposto: deduzioni generiche sono inammissibili.
  • Le contestazioni sulla retrodatazione della misura cautelare e sull'efficacia sopravvenuta dell'ordinanza (decorrenza dei termini) devono essere tempestivamente e specificamente sollevate dinanzi al giudice che ha emesso la misura; il riesame o la Cassazione non sempre sono sedi idonee per deduzioni tardive o nuovi profili procedurali.
  • La condivisione di fonti probatorie tra procedimenti diversi (es. associazione mafiosa e associazione per stupefacenti) non determina per sé ne bis in idem: occorre valutare la differente struttura e gli elementi specializzanti di ciascuna fattispecie.
  • Le dichiarazioni di un collaboratore, se corroborate da riscontri oggettivi (es. intercettazioni), possono costituire gravi indizi di colpevolezza utili ai fini della misura cautelare; la mera contestazione generica dell'attendibilità non inficia automaticamente la valutazione, se esistono riscontri.
  • Per i reati di stampo mafioso opera una presunzione, sostenuta dalla giurisprudenza, circa la necessità della custodia carceraria per contenere il pericolo di reiterazione; il semplice periodo di detenzione pregresso non prova la recisione dei legami con il gruppo: serve prova oggettiva e concreta del venir meno dei rapporti di solidarietà criminale.
  • Le questioni di merito che mirano a una diversa lettura del materiale probatorio sono tipicamente devolute al giudizio di merito (dibattimento) e non sempre suscettibili di accoglimento in sede di riesame cautelare o in Cassazione se si limitano a offire una diversa interpretazione dei fatti.

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