Sentenza del 18/07/2019 n. 19323 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha chiesto la revocazione della sentenza della Corte di cassazione n. 5725/2016, sostenendo un errore di fatto ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. Secondo la ricorrente, la Corte avrebbe erroneamente affermato che il vizio della sentenza della CTP, sottoscritta dal solo giudice relatore, non fosse stato dedotto nei precedenti gradi di giudizio. Ha inoltre sostenuto che tale vizio rendesse la sentenza insanabilmente nulla e che avrebbe dovuto consentire l'estensione del giudicato favorevole ottenuto dal coobbligato solidale acquirente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che non ricorresse un errore di fatto revocatorio, cioè una falsa percezione immediata e obiettiva degli atti di causa, ma una contestazione relativa alla valutazione e all'applicazione di norme giuridiche. La sentenza della CTP, pur sottoscritta dal solo relatore, non era inesistente: si trattava di una nullità per sottoscrizione insufficiente, convertibile in motivo di impugnazione e suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 161, comma 1, c.p.c. La Corte ha inoltre precisato che gli eventuali errori nell'interpretazione del giudicato costituiscono errori di diritto e non possono essere fatti valere con la revocazione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio precedente e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato; nulla è stato liquidato per il giudizio di revocazione poiché l'Agenzia non ha svolto attività difensiva.
Norme richiamate
Art. 1306, comma 2, codice civile
Il coobbligato può opporre al creditore la sentenza pronunciata tra il creditore e un altro coobbligato, salvo che la sentenza sia fondata su ragioni personali al coobbligato.
Il coobbligato solidale può avvalersi del giudicato favorevole ottenuto da un altro coobbligato, ma tale effetto riflesso è escluso quando nei suoi confronti esiste un giudicato autonomo e contrario, anche se derivante da una pronuncia processuale di inammissibilità per tardività.
Art. 132 codice di procedura civile
Disciplina i requisiti formali della sentenza. La sottoscrizione incompleta della decisione collegiale non comporta automaticamente l'inesistenza della sentenza, potendo determinare una nullità impugnabile.
Art. 161, commi 1 e 2, codice di procedura civile
La nullità della sentenza per vizi formali si converte normalmente in motivo di impugnazione e può essere sanata se non viene tempestivamente fatta valere. Solo la mancanza assoluta della sottoscrizione determina l'inesistenza o la nullità insanabile prevista dal comma 2.
Art. 391-bis codice di procedura civile
Consente la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione nei casi e nei limiti previsti dall'art. 395 c.p.c.
Art. 395, n. 4, codice di procedura civile
La revocazione per errore di fatto è ammessa solo quando la decisione sia fondata su una falsa percezione obiettiva e immediatamente rilevabile degli atti, relativa a un fatto decisivo non controverso.
Artt. 353 e 354 codice di procedura civile
Prevedono tassativamente i casi in cui il giudice d'appello deve rimettere la causa al primo giudice. La nullità derivante da sottoscrizione insufficiente della sentenza non rientra tra tali ipotesi: il giudice d'appello deve trattenere la causa e decidere nel merito.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
In caso di inammissibilità, improcedibilità o rigetto dell'impugnazione, impone il pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto non è un ulteriore grado di giudizio: non consente di correggere errori di interpretazione delle norme, di valutazione giuridica o di interpretazione del giudicato.
- La sottoscrizione della sentenza da parte di un solo componente del collegio, quando la firma non è del tutto assente, determina normalmente una nullità sanabile e non l'inesistenza della decisione.
- I vizi formali della sentenza devono essere dedotti tempestivamente con l'impugnazione ordinaria; in mancanza, possono convertirsi in motivi di gravame e sanarsi.
- Il giudicato favorevole ottenuto da un coobbligato solidale può essere invocato dagli altri coobbligati, ma non prevale su un precedente giudicato autonomo e contrario formatosi nei loro confronti.
- Anche una pronuncia processuale, come la dichiarazione di inammissibilità per tardività, può impedire l'applicazione del giudicato riflesso previsto dall'art. 1306 c.c.
- Quando un motivo è stato effettivamente esaminato dal giudice, contestare il modo in cui è stato deciso costituisce generalmente una censura di diritto, non un errore di fatto revocatorio.
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