Sentenza n. 3891/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento - della nota dell’A.S.L. Napoli 3 Sud in data 16.01.2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota dell’ASL relativa alla chiusura del procedimento per il recupero del saldo amministrativo-contabile dell’anno 2010, con richiesta di restituzione di € 70.771,28
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La struttura sanitaria privata accreditata ha impugnato la nota con cui l’ASL ha accertato l’avvenuto pagamento di somme eccedenti il dovuto per le prestazioni sanitarie rese nell’anno 2010 e ha quantificato in € 70.771,28 l’importo da restituire. Sono stati dedotti: omessa comunicazione di avvio del procedimento e mancata indicazione di ragioni d’urgenza; carenza di motivazione e lesione del legittimo affidamento; mancata prova dello sforamento riferito all’intera macroarea di riferimento; tardività della richiesta, formulata circa dodici anni dopo l’erogazione delle prestazioni; debenza dei corrispettivi per le prestazioni effettivamente rese, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di cassazione. L’ASL ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse la quantificazione dei corrispettivi dovuti nell’ambito del rapporto contrattuale di accreditamento.
La decisione
Il TAR ha accolto l’eccezione preliminare di difetto di giurisdizione. Richiamando le ordinanze delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 7902/2023 e n. 7908/2023, ha rilevato che le censure non investivano i provvedimenti autoritativi a monte, con cui erano state stabilite la regressione tariffaria e i relativi criteri, ma esclusivamente le modalità e i tempi della concreta applicazione della regressione e, quindi, la quantificazione del corrispettivo spettante alla struttura. In tale fase l’ASL opera, secondo il giudice, nell’ambito di un rapporto contrattuale e mediante atti paritetici, senza esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, incidendo su una posizione di diritto soggettivo. La controversia appartiene pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; sono stati fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., se riproposta davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 8-quinquies, comma 2, d.lgs. 502/1992
Il rapporto tra Servizio sanitario nazionale e struttura privata accreditata è regolato da appositi accordi contrattuali, nell’ambito dei quali sono determinati i corrispettivi delle prestazioni.
art. 11, comma 2, c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il giudizio è riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato.
art. 73 c.p.a.
La mancata presentazione di memorie da parte della ricorrente è rilevata dal Collegio, senza incidere sulla declaratoria di difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- Quando le contestazioni relative alla regressione tariffaria sanitaria riguardano esclusivamente le modalità, i tempi e la quantificazione della riduzione del corrispettivo, senza investire i provvedimenti autoritativi a monte che hanno stabilito la regressione e i criteri applicabili, la controversia attiene a una posizione di diritto soggettivo e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
- Nel rapporto tra ASL e struttura sanitaria privata accreditata, la determinazione dell’importo concretamente dovuto per le prestazioni rese, quando avviene in applicazione di accordi contrattuali e di mere operazioni di calcolo, costituisce attività paritetica iure privatorum e non esercizio di potere autoritativo.
- La contestazione della lesione dell’affidamento, se riferita alla concreta quantificazione del corrispettivo nell’ambito di un rapporto contrattuale e non all’esercizio di poteri autoritativi, conferma la natura patrimoniale della controversia, senza radicare la giurisdizione amministrativa.
- In caso di declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali, ferme le preclusioni e decadenze già maturate.
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