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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27519/2024 del 23/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

I contribuenti impugnavano un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione a una sentenza del Tribunale di Napoli che li aveva condannati, insieme ad altri soggetti, in qualità di componenti del collegio sindacale di una società fallita. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la CTR Campania aveva confermato la legittimità dell'atto, ritenendo sufficientemente indicati i criteri di calcolo degli interessi legali, reputando applicabile la solidarietà passiva ex art. 57 d.P.R. 131/1986 e affermando che la tassazione della sentenza era legittima anche se non definitiva, ai sensi dell'art. 37 d.P.R. 131/1986. Con il ricorso per cassazione i contribuenti deducevano la violazione degli artt. 6, comma 5, L. 212/2000, e 37, comma 1, d.P.R. 131/1986, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto adeguatamente motivato l'avviso di liquidazione, in particolare quanto al calcolo della somma di euro 65.568,87/65.568,47.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il motivo inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, perché i ricorrenti non avevano trascritto il contenuto dell'avviso di liquidazione, impedendo il controllo di fondatezza della censura; in ogni caso, lo ha considerato anche infondato, osservando che dalla sentenza impugnata emergeva che l'atto richiamava la natura degli importi come interessi legali e rinviava ai criteri già esposti nella sentenza del Tribunale. La Corte ha inoltre ribadito che, in materia di imposta di registro, la sentenza che definisce il giudizio è tassabile anche se non passata in giudicato e che l'eventuale riforma successiva dà luogo a conguaglio o rimborso da far valere separatamente, non incidendo sull'avviso di liquidazione già emesso. Ha confermato la condanna alle spese e, poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., ha applicato l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., condannando i ricorrenti sia al pagamento di una somma pari alle spese in favore della resistente sia al versamento di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 5, L. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato dai ricorrenti come parametro di sufficienza motivazionale dell'avviso di liquidazione; la Corte non ne fa una lettura autonoma, ma reputa la censura inammissibile e comunque infondata perché non autosufficiente e perché l'atto, per come descritto nella sentenza di merito, indicava i criteri di calcolo.

  • art. 37, comma 1, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    la sentenza che definisce il giudizio è soggetta a tassazione anche se non passata in giudicato o ancora impugnabile; l'eventuale riforma successiva non incide sull'avviso di liquidazione, ma rileva come autonoma base per conguaglio o rimborso.

  • art. 57 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    richiamato come base della solidarietà tra le parti obbligate al pagamento dell'imposta di registro.

  • art. 2407 c.c.

    richiamato dalla CTR per qualificare i componenti del collegio sindacale come litisconsorti necessari nel giudizio di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma evocata per denunciare la violazione di legge in cassazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale a seguito di proposta di definizione agevolata; la conformità tra proposta e decisione finale rileva ai fini dell'applicazione dell'art. 96 c.p.c.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    applicato dalla Corte per la condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte, quale conseguenza della definizione conforme alla proposta e come presidio contro l'abuso del processo.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    applicato per la condanna della parte ricorrente al pagamento di una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, nei casi di definizione conforme alla proposta.

  • d.lgs. 149/2022, art. 3, comma 28, lett. g)

    richiamato quale fonte della nuova disciplina che codifica, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come valutazione legale tipica della lite temeraria.

  • artt. 36-bis e 54-bis d.lgs. 462/1997

    richiamati solo per confutare un rilievo dei ricorrenti ritenuto non pertinente alla fattispecie dell'avviso di liquidazione.

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro, la sentenza che definisce il giudizio è tassabile anche se non definitiva; l'avviso di liquidazione è legittimo e resta autonomamente impugnabile per vizi propri, mentre gli effetti di una successiva riforma si fanno valere con conguaglio o rimborso in un distinto procedimento.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura che investe il contenuto di un avviso di liquidazione deve rispettare il principio di autosufficienza: se il documento impugnato non è trascritto o riprodotto nelle parti rilevanti, la Corte non può verificarne la fondatezza e il motivo è inammissibile.
  • La motivazione dell'avviso di liquidazione è sufficiente quando consenta di comprendere la base imponibile e i criteri di determinazione dell'importo richiesto, anche mediante rinvio a un atto già noto al contribuente perché parte del giudizio presupposto.
  • La solidarietà passiva nell'imposta di registro segue la previsione normativa specifica e può riguardare più soggetti tenuti al pagamento in relazione al medesimo atto giudiziario.
  • Quando la trattazione del ricorso avviene ex art. 380-bis c.p.c. e la decisione finale è conforme alla proposta del consigliere, la Corte può applicare l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. come presidio contro l'abuso del processo e la lite temeraria.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoAbuso del diritto

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