Tribunale, Sentenza T-385/22
Judgment of the General Court (Fourth Chamber) of 11 December 2024. — Carmeuse Holding SRL v European Commission. — Environment – Directive 2003/87/EC – Scheme for greenhouse gas emission allowance trading – Transitional rules for the harmonised free allocation of emission allowances for the 2021-2030 period – Changes to Romania’s national allocation table for the 2021-2025 period – Transitional free allocation of greenhouse gas emission allowances to installations producing quicklime – Obligation to state reasons – Right to be heard – Principle of good administration – Error of law – Manifest error of assessment – Equal treatment – Legal certainty – Legitimate expectations. — Case T-385/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di Carmeuse Holding SRL contro la decisione della Commissione che aveva corretto le tabelle nazionali di assegnazione della Romania per due impianti di produzione di calce. La Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione, rispettato il diritto di difesa e insussistenti errori di diritto o di valutazione. Ha inoltre escluso la violazione dei principi di parità di trattamento, certezza del diritto e legittimo affidamento.
Impugnazione della decisione della Commissione che ha corretto le tabelle nazionali di assegnazione della Romania nel sistema ETS, riducendo l’allocazione gratuita per due impianti di produzione di calce dell’impresa ricorrente per asserite incoerenze nei dati di attività e di emissione.
La questione giuridica
La Corte è stata chiamata a stabilire se la Commissione avesse legittimamente richiesto la rettifica dei rapporti annuali sui livelli di attività e, conseguentemente, potuto modificare le assegnazioni gratuite di quote ETS per gli impianti della ricorrente, oppure se la decisione fosse viziata da: difetto di motivazione, violazione del diritto di essere ascoltati e del diritto a una buona amministrazione, errore di diritto e manifesto errore di valutazione, nonché violazione dei principi di parità di trattamento, certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento.
Principio di diritto
La Commissione può chiedere la rettifica dei dati comunicati dagli operatori nel quadro dell’ETS quando tali dati risultino incoerenti o non sufficientemente accurati, anche se l’operatore ha seguito un metodo ammesso dai piani di monitoraggio approvati a livello nazionale; il richiamo a una formula di verifica non vincolante non integra l’imposizione di un nuovo metodo, ma serve solo a controllare la consistenza dei dati. Ne consegue che, in assenza di prova di un errore manifesto o di una violazione delle garanzie procedurali, la modifica delle assegnazioni gratuite è legittima; la domanda di annullamento è quindi respinta.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 10(1) della direttiva 2003/87/CE
- Articolo 10a(20) della direttiva 2003/87/CE
- Regolamento delegato (UE) 2019/331
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842
- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067
- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066
Modifica delle assegnazioni gratuite ETS per due impianti di produzione di calce in Romania
La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da Carmeuse Holding SRL contro la decisione della Commissione del 14 febbraio 2022, con cui erano state modificate le tabelle nazionali di assegnazione della Romania per il periodo 2021-2025, incidendo sulle quote gratuite spettanti a due impianti dell’impresa situati a Valea Mare-Pravăț e Fieni. La controversia si colloca nell’ambito del sistema UE di scambio di quote di emissione e, più precisamente, delle regole transitorie per l’assegnazione armonizzata gratuita nel periodo 2021-2030.
Fatti essenziali e contesto tecnico
La ricorrente gestisce impianti che producono calce viva a partire da calcare. Il procedimento di produzione genera emissioni di CO2 sia per combustione del combustibile, sia per decarbonazione del calcare, considerate "process emissions". Nel calcolo dell’allocazione gratuita assumono rilievo anche il contenuto di ossido di magnesio nel prodotto finale e la necessità di una corretta corrispondenza tra dati di produzione, contenuto di ossidi liberi ed emissioni riportate.
La ricorrente aveva trasmesso i rapporti sui livelli di attività per il 2021, contenenti dati per il 2019 e 2020, tramite l’autorità nazionale rumena competente, ANPM. Dopo alcuni scambi con la Commissione, i rapporti furono modificati e poi nuovamente rettificati dalla ricorrente. Sulla base di tali dati la Commissione ha infine modificato l’assegnazione iniziale già fissata con decisione del 29 giugno 2021, aumentando le quote gratuite per i due impianti, ma in misura contestata dalla società.
Normativa rilevante richiamata dalla Corte
La Corte richiama, in particolare:
- l’articolo 263 TFUE, quale base del ricorso;
- l’articolo 296 TFUE, sull’obbligo di motivazione;
- l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, sul diritto a una buona amministrazione;
- gli articoli 10 e 10a, paragrafo 20, della direttiva 2003/87/CE;
- il regolamento delegato (UE) 2019/331, in particolare gli articoli 3, 7, 8 e 23;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842, in particolare l’articolo 3;
- i regolamenti di esecuzione (UE) 2018/2066 e 2018/2067.
Censure dedotte dalla ricorrente
La ricorrente articolava quattro motivi di ricorso:
- difetto di motivazione della decisione impugnata;
- violazione del diritto di essere ascoltati e del diritto a una buona amministrazione;
- errore di diritto e manifesto errore di valutazione;
- violazione dei principi di parità di trattamento, certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento.
Obbligo di motivazione
La ricorrente contestava il fatto che la decisione della Commissione non spiegasse adeguatamente perché le modifiche alla tabella nazionale rumena dipendessero dall’applicazione della formula richiamata in una FAQ della Commissione del 24 settembre 2021. Sosteneva che la decisione non ricostruisse il processo decisionale né le ragioni del rigetto delle sue osservazioni.
La Corte ricorda che la motivazione ex articolo 296 TFUE deve essere adeguata all’atto, chiara e idonea a consentire agli interessati di comprendere la decisione e al giudice di controllarne la legittimità. Tuttavia, non è necessario che tutti i fatti e i dettagli giuridici siano esposti nel testo della decisione, potendo rilevare anche il contesto procedurale. Nel caso concreto, la Commissione aveva già spiegato durante lo scambio con la ricorrente che i dati sulle quantità di calce prodotta, moltiplicati per il contenuto di ossidi liberi, non erano coerenti con le emissioni annuali dichiarate. Inoltre, la società aveva successivamente presentato rapporti corretti, da cui risultavano le quote poi inserite nella decisione. La Corte conclude che la motivazione era sufficiente.
Diritto di essere ascoltati e buona amministrazione
La ricorrente sosteneva che il ritardo della Commissione nell’esaminare i rapporti le avesse impedito un confronto pieno e tempestivo, costringendola di fatto a modificare i dati. Invocava inoltre l’eccessiva durata del procedimento, con riferimento alla trasmissione dei rapporti e alla successiva adozione della decisione.
La Corte osserva che la procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento delegato 2019/331 non è una procedura avviata contro l’operatore, ma un procedimento tra Commissione e autorità nazionale sulla base delle notifiche del Ministero competente o dell’autorità nazionale. Inoltre, la ricorrente aveva comunque potuto formulare osservazioni tramite ANPM nei giorni 2 e 9 dicembre 2021. Quanto alla durata, la Corte considera ragionevole il tempo impiegato dalla Commissione, tenuto conto del numero elevato di domande trattate e della complessità tecnica dell’analisi, svolta anche con l’ausilio di un contraente esterno. Nessuna violazione dell’articolo 41 della Carta viene quindi accertata.
Errore di diritto: portata della FAQ e obbligo di coerenza dei dati
Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe illegittimamente subordinato l’approvazione dei rapporti all’uso della formula contenuta nella FAQ/Question 2.1, formula non vincolante e pubblicata dopo la presentazione dei rapporti. Essa sosteneva di aver correttamente applicato un metodo ammesso dalla normativa e approvato dall’autorità nazionale, nonché già utilizzato nel periodo precedente.
La Corte respinge l’argomento. Rileva che la Commissione non ha imposto un nuovo metodo di calcolo, ma ha soltanto segnalato una incoerenza tra i dati forniti. La FAQ/Question 2.1 è presentata come uno strumento di verifica, utile a controllare la consistenza tra i dati su produzione, contenuto di calce libera e ossidi di magnesio e le emissioni dichiarate. Il fatto che la formula sia stata resa pubblica dopo l’invio dei rapporti e che sia non vincolante non è decisivo, poiché essa deriva dalla stechiometria della reazione di decarbonatazione e non sostituisce gli obblighi già previsti dall’articolo 7 del regolamento delegato 2019/331, che impone dati completi, coerenti e privi di sovrapposizioni. La Corte conclude quindi che non vi è stato alcun errore di diritto.
Manifesto errore di valutazione
La ricorrente contestava nel merito le verifiche della Commissione, sostenendo che il metodo da essa utilizzato fosse realistico, conforme ai piani di monitoraggio approvati e compatibile con la guida tecnica della Commissione, e che non fossero stati considerati alcuni elementi, come la polvere di forno. Sosteneva anche che le differenze riscontrate fossero inferiori alla soglia di materialità del 5%.
La Corte ricorda l’ampio potere discrezionale delle istituzioni UE in materia tecnica e scientifica, con un sindacato giurisdizionale limitato all’errore manifesto, al travisamento dei fatti o all’eccesso di potere. Nel caso concreto, la Commissione aveva già mostrato con calcoli specifici le incoerenze nei dati presentati dalla ricorrente; quest’ultima, però, non aveva fornito dati corretti o spiegazioni numeriche idonee a smentire tali incoerenze. Inoltre, l’argomento relativo alla polvere di forno non era stato sviluppato in modo preciso e, per di più, risultava riferito a un diverso metodo di calcolo. Neppure il richiamo alla soglia del 5% poteva essere accolto, poiché la Commissione non aveva imposto un cambio di metodologia, ma aveva chiesto la correzione di dati incoerenti.
Parità di trattamento, certezza del diritto e legittimo affidamento
La ricorrente lamentava una disparità rispetto alle installazioni che non superano la soglia del 15% prevista dall’articolo 10a, paragrafo 20, della direttiva 2003/87/CE e sosteneva di aver fatto affidamento sulle approvazioni nazionali dei propri piani di monitoraggio e sulla formula tecnica utilizzata nei rapporti.
La Corte afferma che le installazioni che superano la soglia del 15% si trovano in una situazione diversa rispetto a quelle che non la superano; il diverso trattamento è quindi oggettivamente giustificato e coerente con la normativa. Quanto al legittimo affidamento, esso non può fondarsi su piani di monitoraggio o metodologici approvati dall’autorità nazionale, poiché tali documenti non contengono dati precisi sulle assegnazioni e l’autorità nazionale non è un’istituzione UE idonea a generare affidamento tutelabile nei confronti dell’Unione. Inoltre, l’obbligo di trasmettere dati completi e coerenti ex articolo 7 del regolamento delegato 2019/331 era chiaro e prevedibile. La Corte aggiunge che la FAQ/Question 2.1 era solo una guida di verifica e che la ricorrente avrebbe comunque dovuto correggere le incoerenze rilevate.
Dispositivo e principio applicato
Poiché tutti i motivi sono respinti, il Tribunale rigetta integralmente il ricorso e condanna Carmeuse Holding SRL alle spese, comprese quelle della Commissione. La pronuncia conferma che, nel sistema ETS, la correttezza e coerenza dei dati comunicati dall’operatore prevalgono sul mero richiamo a metodologie nazionali approvate, e che la Commissione può esigere rettifiche quando rilevi discrepanze oggettive nei dati trasmessi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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