Tribunale, Sentenza T-447/23
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) dell'11 dicembre 2024. — Blue Underwriting Agency Srl contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo blue is underwriting – Marchio nazionale figurativo anteriore BLUE ASSISTANCE – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001. — Causa T-447/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di Blue Underwriting Agency Srl contro la decisione dell’EUIPO che aveva accolto l’opposizione di Blue Assistance SpA. Viene confermato il rischio di confusione tra i segni per servizi assicurativi e di gestione sinistri, poiché il termine comune "blue" domina l’impressione complessiva dei marchi. Il Tribunale esclude anche che la ricorrente abbia dimostrato una coesistenza pacifica idonea a eliminare il rischio di confusione. La ricorrente è condannata alle spese.
Marchio UE: conferma del rischio di confusione tra il segno figurativo "blue is underwriting" e il marchio nazionale anteriore "BLUE ASSISTANCE" per servizi assicurativi, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
La questione giuridica
Se la commissione di ricorso dell’EUIPO abbia correttamente ravvisato un rischio di confusione tra il marchio richiesto e il marchio anteriore, alla luce: del pubblico di riferimento, della somiglianza dei servizi, della somiglianza visiva/fonetica/concettuale dei segni, del carattere distintivo del marchio anteriore e dell’asserita coesistenza pacifica dei marchi sul mercato.
Principio di diritto
Il Tribunale ha confermato che, in presenza di un marchio anteriore con carattere distintivo normale, l’identità sostanziale di parte dei servizi assicurativi e la somiglianza media, sul piano visivo, fonetico e concettuale, dei segni, il pubblico di riferimento può ritenere che i servizi provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate; pertanto, l’opposizione è fondata e il marchio richiesto è escluso dalla registrazione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. La coesistenza pacifica non è stata provata e le differenze invocate non neutralizzano il predominio dell’elemento comune "blue".
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi
- Direttiva (UE) 2016/97
Marchio dell’Unione europea – opposizione tra "blue is underwriting" e "BLUE ASSISTANCE"
La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO, resa in un procedimento di opposizione fondato sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001. Il Tribunale esamina la sussistenza di un rischio di confusione tra un marchio dell’Unione figurativo richiesto per servizi assicurativi e un marchio italiano anteriore anch’esso relativo alla sfera assicurativa.
Fatti e procedimento amministrativo
La Blue Underwriting Agency Srl aveva depositato una domanda di marchio dell’Unione europea per il segno figurativo "blue is underwriting" per numerosi servizi della classe 36, in particolare agenzie assicurative, mediazione assicurativa e sottoscrizione di assicurazioni. Blue Assistance SpA, titolare del marchio italiano anteriore n. 1357735 "BLUE ASSISTANCE", aveva proposto opposizione per servizi della classe 36, tra cui assicurazioni, affari finanziari, affari monetari e affari immobiliari. L’EUIPO aveva richiesto all’opponente la prova dell’uso effettivo del marchio anteriore e la commissione di ricorso aveva poi ritenuto provato l’uso per i "servizi di gestione e liquidazione di sinistri". Sulla base della somiglianza dei servizi, dei segni e del carattere distintivo normale del marchio anteriore, la commissione di ricorso aveva confermato l’esistenza di un rischio di confusione.
Questioni esaminate dal Tribunale
La ricorrente deduceva un motivo unico di violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), articolato in cinque profili:
- errore nell’individuazione del pubblico di riferimento;
- errore nella valutazione della somiglianza tra i servizi;
- errore nella valutazione della somiglianza tra i segni;
- mancato riconoscimento della coesistenza pacifica dei marchi;
- errore nella valutazione globale del rischio di confusione.
Normativa e criteri applicati
Il Tribunale ricorda che il rischio di confusione comprende il rischio di associazione e deve essere valutato globalmente, tenendo conto della percezione del consumatore medio e dell’interdipendenza tra somiglianza dei marchi e somiglianza dei servizi. La pronuncia richiama la giurisprudenza consolidata su consumatore medio, complementarità dei servizi, impressione complessiva dei segni complessi, e sull’eventuale rilevanza della coesistenza pacifica nel mercato.
Pubblico di riferimento
Il Tribunale conferma che il pubblico di riferimento è composto sia dal grande pubblico sia da professionisti del settore assicurativo, nel territorio italiano. Anche i servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, sebbene svolti per conto delle compagnie, possono essere percepiti direttamente dagli assicurati, che contattano il gestore del sinistro e ricevono documentazione recante il relativo marchio. Il livello di attenzione è quindi medio per il grande pubblico ed elevato per i professionisti.
Somiglianza tra i servizi
Il Tribunale approva la valutazione di elevata somiglianza tra i servizi. I servizi del marchio richiesto e quelli coperti dal marchio anteriore appartengono entrambi all’area dei servizi assicurativi: i primi riguardano la conclusione del contratto assicurativo, i secondi la fase di esecuzione e liquidazione del sinistro. La Corte sottolinea che vi è stretta complementarità: il contratto di assicurazione è indispensabile per usufruire dei servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, cosicché il pubblico può supporre che siano prestati dalla stessa impresa o da imprese collegate. Le obiezioni della ricorrente sulla diversa disciplina nazionale, sulla diversa organizzazione del gruppo societario e sulla circostanza che il cliente non scelga il gestore del sinistro al momento del sinistro sono ritenute irrilevanti per la percezione del pubblico di riferimento.
Elementi distintivi e dominanti dei segni
Il punto centrale della decisione è il ruolo dell’elemento comune "blue". Il Tribunale conferma che esso è distintivo per i servizi in questione, poiché il suo significato non presenta correlazione con i servizi assicurativi. Al contrario, l’elemento "assistance" del marchio anteriore ha carattere distintivo debole, in quanto richiama l’idea di assistenza nel settore assicurativo; l’elemento figurativo con due delfini è visibile ma accessorio rispetto alla componente verbale; l’espressione "is underwriting" del marchio richiesto è poco leggibile per il grande pubblico e solo allusiva per i professionisti. Per tali ragioni, il Tribunale ritiene che "blue" domini l’impressione complessiva di entrambi i marchi, pur in presenza di alcune differenze grafiche marginali.
Somiglianza visiva, fonetica e concettuale
Sul piano visivo, la presenza comune di "blue" determina una somiglianza di grado medio: le differenze tipografiche, la sottolineatura della lettera "u", la diversa collocazione degli elementi verbali e l’elemento figurativo del marchio anteriore non neutralizzano l’impatto del termine comune. Sul piano fonetico, il termine "blue" è il primo e più probabile elemento pronunciato; "assistance" ha rilievo debole e "is underwriting" difficilmente sarà pronunciato dal pubblico medio. Anche qui la somiglianza è media. Sul piano concettuale, entrambi i segni evocano il colore blu; l’ipotesi che il marchio anteriore richiami il mare per effetto dei delfini è giudicata non convincente, poiché non emerge da altri elementi del segno né dai servizi considerati. La somiglianza concettuale è quindi anch’essa media.
Coesistenza pacifica e prova del rischio di confusione
Il Tribunale ribadisce che la coesistenza pacifica può incidere sulla valutazione del rischio di confusione solo se è provata in modo serio e circostanziato, con elementi idonei a dimostrare l’identità dei segni considerati e l’assenza di confusione nel pubblico. Nel caso di specie, la ricorrente non ha dimostrato che i marchi coesistessero pacificamente nel mercato: le prove prodotte non attestano l’identità tra i marchi rilevanti e la loro stessa lite giudiziaria in sede nazionale depone, anzi, contro la tesi della coesistenza pacifica. Il Tribunale precisa inoltre che l’autonomia del sistema del marchio dell’Unione impedisce di vincolarsi alle conclusioni di un giudice nazionale; in ogni caso, la decisione del Tribunale di Milano richiamata dalla ricorrente riguardava la preclusione per tolleranza ex articolo 61 del regolamento 2017/1001, istituto diverso dalla coesistenza pacifica rilevante nell’opposizione.
Valutazione globale e dispositivo
Sulla base della somiglianza elevata dei servizi, della somiglianza media dei segni e del carattere distintivo normale del marchio anteriore, il Tribunale conferma la conclusione dell’EUIPO: il pubblico di riferimento può credere che i servizi provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Il motivo unico è quindi respinto e, con esso, l’intero ricorso. La Blue Underwriting Agency Srl è condannata alle spese ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.
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