Tribunale, Sentenza T-179/23
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) dell'11 dicembre 2024. — Fédération de la fonction publique européenne section Conseil (FFPE section Conseil) contro Consiglio dell'Unione europea. — Diritto delle istituzioni – Accordo concluso tra il Consiglio e organizzazioni sindacali o professionali per l’attuazione dell’articolo 10 quater dello statuto – Procedura di verifica dei criteri di riconoscimento e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali o professionali – Nota informativa sui risultati della procedura di verifica – Obbligo di motivazione – Principio di buona amministrazione – Principio di esecuzione in buona fede – Libertà sindacale. — Causa T-179/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto integralmente il ricorso della FFPE contro il Consiglio relativo alla sospensione dei diritti di OSP rappresentativa. Ha ritenuto che la decisione impugnata fosse adeguatamente motivata e che le censure sulla procedura di verifica, sulla scelta delle date di riferimento, sulla pubblicazione interna dei risultati e sulla mancata concessione del periodo transitorio fossero infondate o inoperanti. Ha inoltre escluso la violazione della libertà sindacale e, di conseguenza, ha rigettato anche la domanda di risarcimento del danno morale.
Impugnazione della sospensione dei diritti di un’OSP rappresentativa del Consiglio per mancato raggiungimento della soglia di rappresentatività e domanda di risarcimento morale: motivazione, regolarità della procedura di verifica e libertà sindacale.
La questione giuridica
Se il Consiglio abbia legittimamente sospeso i diritti spettanti alla ricorrente in quanto OSP rappresentativa, alla luce della procedura di verifica prevista dall’accordo del 28 marzo 2006, e in particolare: se la decisione fosse sufficientemente motivata; se vi fossero irregolarità nella prima e nella seconda procedura di verifica; se la pubblicazione dei risultati e la mancata concessione del periodo transitorio violassero buona amministrazione, proporzionalità e buona fede; e se la sospensione dei diritti incidesse illegittimamente sulla libertà sindacale.
Principio di diritto
Il Tribunale ha affermato che il Consiglio poteva sospendere i diritti di OSP rappresentativa della ricorrente quando, al termine della seconda procedura di verifica prevista dall’Accordo del 28 marzo 2006, risultava che essa soddisfaceva la soglia di riconoscimento ma non quella di rappresentatività; la decisione era sufficientemente motivata perché richiamava il verbale dell’ufficiale giudiziario e indicava gli elementi essenziali del ragionamento. Le irregolarità dedotte nella gestione delle verifiche, nella fissazione delle date di riferimento, nella pubblicazione dei risultati e nella mancata applicazione del periodo transitorio non hanno comportato illegittimità, perché erano inoperanti o non idonee a dimostrare un esito diverso; inoltre, la misura non ha violato la libertà sindacale poiché la ricorrente ha conservato lo status di OSP riconosciuta e le correlate agevolazioni, senza essere penalizzata per la sua attività sindacale. Ne consegue anche il rigetto della domanda risarcitoria per mancanza di una violazione qualificata di una norma attributiva di diritti.
Norme richiamate
- Articolo 10 quater dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 24 ter dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 268 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 12, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 27 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 52, paragrafi 1 e 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Articolo 5, paragrafo 4, TUE
- Regolamento (UE) 2018/1725
Sospensione dei diritti di un’OSP rappresentativa del Consiglio
La sentenza riguarda un ricorso diretto proposto dalla section Conseil della FFPE contro una nota del Consiglio del 3 aprile 2023. La controversia nasce nell’ambito dell’accordo del 28 marzo 2006, concluso per l’attuazione dell’articolo 10 quater dello Statuto, che disciplina il riconoscimento e la rappresentatività delle organizzazioni sindacali o professionali (OSP) presso il Segretariato generale del Consiglio.
Fatti e svolgimento della procedura
L’Accordo del 2006 prevede una soglia di riconoscimento di almeno 60 membri e una soglia di rappresentatività di almeno 300 membri, con conseguenti diritti differenziati: le OSP riconosciute beneficiano delle risorse dell’articolo 13, mentre le OSP rappresentative ottengono anche le risorse e prerogative dell’articolo 14 e dell’allegato.
Nel 2022 il Consiglio ha avviato una prima procedura di verifica, affidata a un ufficiale giudiziario indipendente. Il primo verbale del 20 ottobre 2022 ha concluso che la ricorrente non raggiungeva più né la soglia di riconoscimento né quella di rappresentatività. Con nota del 24 novembre 2022 il segretario generale del Consiglio ha invitato la ricorrente a conformarsi ai criteri entro tre mesi, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, dell’Accordo. Dopo una seconda procedura di verifica, il secondo verbale del 27 marzo 2023 ha invece constatato che la ricorrente soddisfaceva la soglia di riconoscimento ma non quella di rappresentatività. La decisione impugnata ha quindi sospeso i diritti spettanti alla ricorrente come OSP rappresentativa, mantenendo però le risorse dell’articolo 13 in quanto OSP riconosciuta.
Domande delle parti
La ricorrente chiedeva l’annullamento della decisione impugnata ex articolo 263 TFUE e un risarcimento simbolico di un euro ex articolo 268 TFUE per il preteso danno morale. Il Consiglio chiedeva il rigetto integrale del ricorso.
Motivi di ricorso esaminati dal Tribunale
La ricorrente deduceva quattro gruppi di censure contro la domanda di annullamento:
- violazione dell’articolo 5 dell’Accordo e irregolarità nella prima procedura di verifica;
- violazione dello spirito di leale cooperazione, della buona amministrazione, della proporzionalità e della buona fede nell’esecuzione delle convenzioni;
- violazione della libertà sindacale;
- insufficienza di motivazione della decisione impugnata.
Motivazione della decisione impugnata
Il Tribunale ha respinto la censura sulla motivazione. Ha ricordato che, ai sensi dell’articolo 296 TFUE e dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta, la motivazione deve esporre in modo chiaro e inequivocabile il ragionamento seguito dall’istituzione. Nel caso di specie, la decisione impugnata richiamava il secondo verbale dell’ufficiale giudiziario, indicava che la ricorrente raggiungeva la soglia di riconoscimento ma non quella di rappresentatività e collocava la decisione nel contesto noto della procedura di verifica. Pur non riportando il numero esatto dei membri conteggiati, la motivazione consentiva alla ricorrente e al giudice di comprendere il ragionamento seguito.
Regolarità della prima procedura di verifica
Quanto alla prima procedura di verifica, il Tribunale ha anzitutto chiarito che la nota del 24 novembre 2022 era una misura meramente preparatoria, impugnabile solo indirettamente nel ricorso contro l’atto finale. Ha poi respinto la censura relativa alla scelta dell’organismo indipendente, rilevando che dagli atti risultava l’accordo delle OSP cofirmatarie sulla designazione dell’ufficiale giudiziario e che l’Accordo non imponeva il consenso delle OSP sul contenuto della lettera di incarico.
Ha inoltre escluso che il mancato rispetto del calendario triennale di verifica integrasse una violazione sostanziale: il calendario dell’Accordo aveva funzione di programmazione e non prevedeva sanzioni per il suo mancato rispetto. In ogni caso, la ricorrente non aveva fornito alcun principio di prova che, se la verifica fosse stata svolta nei tempi teoricamente previsti, avrebbe raggiunto la soglia di rappresentatività.
Irregolarità del primo verbale e date di riferimento
Le censure contro il primo verbale sono state dichiarate in gran parte inoperanti. La menzione, ritenuta erronea, secondo cui la prima lettera di incarico sarebbe stata redatta d’intesa con le OSP non incideva sulla validità del verbale, poiché nessuna disposizione dell’Accordo imponeva tale consenso.
Quanto al ritardo nella conclusione della prima procedura rispetto al termine del 31 luglio 2022, il Tribunale ha osservato che la data di riferimento per il conteggio dei membri restava il 31 maggio 2022 e che il superamento del termine finale non aveva inciso sulla regolarità della verifica. Ha poi respinto l’interpretazione della ricorrente secondo cui la data di riferimento avrebbe dovuto essere l’ultimo giorno del mese precedente l’effettiva verifica, richiamando i principi di certezza del diritto e di parità di trattamento: una simile soluzione avrebbe potuto determinare date di riferimento diverse per ciascuna OSP.
Infine, l’eventuale errore del primo verbale sul mancato raggiungimento della soglia di riconoscimento non incideva sulla legittimità della decisione impugnata, perché quest’ultima aveva comunque riconosciuto alla ricorrente il mantenimento dello status di OSP riconosciuta.
Buona amministrazione, diligenza, imparzialità e pubblicazione dei risultati
Il Tribunale ha respinto anche il secondo motivo. Sulla pretesa violazione della buona amministrazione e dell’obbligo di diligenza, ha ritenuto inoperante la critica rivolta alla prima procedura di verifica, perché la decisione finale si fondava sui risultati della seconda procedura, e la ricorrente non aveva dimostrato che le eventuali irregolarità della prima verifica avessero influito sul secondo esito.
Ha poi escluso che il Consiglio avesse mancato di diligenza nel fissare la prima data di riferimento al 31 maggio 2022, poiché l’Accordo non imponeva il consenso delle OSP né la scelta dell’ultimo giorno del mese precedente la verifica. La ricorrente aveva avuto, inoltre, un preavviso sufficiente per prepararsi alla procedura.
La censura relativa alla mancata comunicazione di dati sui gradi e sulle retribuzioni dei membri è stata respinta perché l’Accordo non prevedeva tale comunicazione alle OSP, il segreto era tutelato dalla clausola di riservatezza dell’articolo 5, paragrafo 1, e dal regolamento (UE) 2018/1725, e la ricorrente non aveva neppure dimostrato di aver richiesto formalmente tali dati.
Quanto alla pubblicazione sul sito intranet del 30 novembre 2022, il Tribunale ha osservato che si trattava di una comunicazione sintetica e informativa, che la ricorrente non aveva dimostrato essere stata adottata in violazione di un obbligo di consultazione, né aveva provato la pretesa campagna denigratoria successiva.
Leale cooperazione, proporzionalità e periodo transitorio
La parte del secondo motivo fondata sulla violazione dello spirito di leale cooperazione è stata dichiarata inoperante. Il Tribunale ha ricordato che l’articolo 4, paragrafo 3, TUE disciplina la leale cooperazione tra Unione e Stati membri e non crea, di per sé, un obbligo nei rapporti tra un’istituzione e una persona giuridica come la ricorrente. L’Accordo, inoltre, non prevedeva un simile obbligo.
Quanto al principio di proporzionalità, il Tribunale ha escluso che la ricorrente potesse beneficiare del periodo transitorio di 18 mesi previsto dall’allegato, poiché tale previsione vale solo per le OSP rappresentative. Una sua applicazione alla ricorrente avrebbe contraddetto il testo dell’allegato e il principio di certezza del diritto.
Libertà sindacale
Sul terzo motivo, il Tribunale ha riconosciuto che la libertà sindacale dei funzionari e degli agenti dell’Unione è tutelata dall’articolo 12, paragrafo 1, della Carta, dagli articoli 27 e 28 della Carta e dall’articolo 24 ter dello Statuto. Tuttavia, ha ritenuto che la decisione impugnata non ostacolasse tale libertà: la ricorrente conservava lo status di OSP riconosciuta e le corrispondenti risorse dell’articolo 13, poteva riacquistare lo status di OSP rappresentativa se avesse nuovamente raggiunto la soglia prevista, e la misura non era adottata per penalizzare l’attività sindacale bensì per l’esito negativo della verifica prevista dall’Accordo.
Domanda di risarcimento del danno
La domanda di risarcimento è stata respinta. Il Tribunale ha ricordato che la responsabilità extracontrattuale dell’Unione richiede una violazione sufficientemente qualificata di una norma attributiva di diritti, un danno e un nesso causale. Poiché la censura alla base della domanda risarcitoria — la pubblicazione del 30 novembre 2022 — era già stata respinta nel merito, mancava il primo presupposto della responsabilità. Non è stato quindi necessario esaminare gli altri requisiti.
Dispositivo
Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso e ha condannato la FFPE sezione Consiglio alle spese, comprese quelle del procedimento sommario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 11 dic 2024Tribunale, Sentenza T-440/22
- Sentenza · 11 dic 2024Tribunale, Sentenza T-554/22
- Sentenza · 11 dic 2024Tribunale, Sentenza T-385/22
- Sentenza · 11 dic 2024Tribunale, Sentenza T-447/23
- Sentenza · 11 dic 2024Tribunale, Sentenza T-1163/23
- Sentenza · 11 dic 2024Tribunale, Sentenza T-157/24
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →