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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-157/24

Judgment of the General Court (Third Chamber) of 11 December 2024. — Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU word mark CHIPSY KINGS – International registration of the earlier word mark Curry King – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001 – Examination of the facts of EUIPO’s own motion – Article 95(1) of Regulation 2017/1001. — Case T-157/24

Giurisprudenza europea62024TJ0157

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso contro la decisione che aveva negato l’opposizione al marchio CHIPSY KINGS. Pur riconoscendo l’identità o la somiglianza di alcuni prodotti e servizi, la Corte ritiene che i segni siano solo debolmente simili, perché l’elemento comune "king" è debole e gli elementi "chipsy" e "curry" creano un’impressione complessiva diversa. Viene inoltre esclusa la violazione dell’obbligo di esame d’ufficio dei fatti, poiché EUIPO aveva comunque preso in considerazione la possibile percezione di "chipsy" come allusione a "chips".

Opposizione a registrazione di marchio UE: la coincidenza nell’elemento debole "king" non basta, nel caso CHIPSY KINGS/Curry King, a integrare un rischio di confusione.

La questione giuridica

Se la Commissione di ricorso abbia erroneamente escluso il rischio di confusione tra il segno richiesto CHIPSY KINGS e il marchio anteriore Curry King ai sensi dell’articolo 8(1)(b) del regolamento (UE) 2017/1001, e se abbia violato l’articolo 95(1) dello stesso regolamento non considerando d’ufficio il significato del termine "chipsy" in polacco.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che non sussiste rischio di confusione quando i segni condividono solo un elemento comune a debole capacità distintiva, mentre gli altri elementi verbali li differenziano nettamente sul piano visivo, fonetico e concettuale; in tale ipotesi, anche a fronte di alcuni prodotti identici o simili e di un pubblico medio, la sola presenza dell’elemento comune "king" non è sufficiente a far ritenere che il pubblico creda che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Inoltre, nell’ambito dei motivi relativi, l’articolo 95(1) non impone a EUIPO di supplire all’inerzia probatoria delle parti, sicché l’omessa considerazione esplicita del termine polacco "chipsy" non vizia la decisione quando l’ufficio ha comunque valutato l’eventuale richiamo a "chips" e la capacità dei consumatori di distinguere i segni.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 106(3) del regolamento di procedura del Tribunale
  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8(1)(b) del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8(2)(a)(iv) del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 95(1) del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 134(1) del regolamento di procedura del Tribunale

Opposizione al marchio UE CHIPSY KINGS contro Curry King

La pronuncia del Tribunale riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso la decisione della Quinta Commissione di ricorso di EUIPO che aveva respinto l’opposizione alla registrazione del marchio denominativo CHIPSY KINGS. La controversia rientra nei procedimenti di opposizione fondati su un marchio anteriore internazionale designante l’Unione europea, Curry King, con dedotta violazione delle regole sul rischio di confusione.

Fatti e procedimento amministrativo

Il richiedente del marchio contestato, András Lénárd, aveva depositato la domanda di registrazione per il segno CHIPSY KINGS in relazione a beni delle classi 29 e 30 e a servizi della classe 35, tutti legati, in sostanza, a prodotti alimentari e alla loro commercializzazione. Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG aveva proposto opposizione sulla base del marchio anteriore Curry King, registrato a livello internazionale con effetto nell’Unione per prodotti delle classi 29 e 30.

L’opposizione era fondata, in particolare, sull’articolo 8(1)(b) del regolamento (UE) 2017/1001. L’Opposition Division aveva respinto l’opposizione; la Commissione di ricorso aveva confermato il rigetto, escludendo il rischio di confusione.

Questioni dedotte in giudizio

Nel ricorso davanti al Tribunale, la ricorrente ha svolto essenzialmente due motivi:

  • violazione dell’articolo 8(1)(b) del regolamento 2017/1001, per avere EUIPO escluso erroneamente il rischio di confusione;
  • violazione dell’articolo 95(1) del medesimo regolamento, per non avere EUIPO considerato d’ufficio che il termine "chipsy" esisterebbe in polacco e sarebbe descrittivo.

Quadro normativo e criteri applicati

Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’articolo 8(1)(b) del regolamento 2017/1001, un marchio non può essere registrato se, per identità o somiglianza con un marchio anteriore e per identità o somiglianza dei prodotti o servizi, esiste un rischio di confusione nel pubblico, rischio che comprende anche l’associazione con il marchio anteriore. Richiama inoltre l’articolo 8(2)(a)(iv), secondo cui rientrano tra i marchi anteriori anche le registrazioni internazionali efficaci nell’Unione con data anteriore alla domanda di marchio UE.

Sul piano dell’analisi, il Tribunale applica i criteri consolidati: valutazione globale del rischio di confusione, interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti/servizi, percezione del consumatore medio, e rilievo della distintività del marchio anteriore.

Pubblico di riferimento e confronto dei prodotti/servizi

Il pubblico rilevante è individuato nei consumatori dell’Unione europea, con livello di attenzione medio, poiché si tratta di prodotti alimentari e di servizi di vendita al dettaglio relativi al cibo.

Il Tribunale conferma le valutazioni della Commissione di ricorso:

  • alcuni prodotti della classe 29 del marchio richiesto sono identici a prodotti coperti dal marchio anteriore;
  • i servizi di vendita al dettaglio della classe 35 presentano un certo grado di somiglianza con i prodotti anteriori;
  • i prodotti della classe 30 del marchio richiesto sono solo mediamente simili ai prodotti anteriori, perché gli snack e le chips hanno finalità diversa rispetto ai "prepared dishes", essendo normalmente consumati tra i pasti e non come sostituti dei piatti principali.

Confronto dei segni: distintività degli elementi verbali

Il Tribunale esamina in dettaglio gli elementi verbalmente costitutivi dei segni.

Per il marchio anteriore Curry King osserva che:

  • "curry" è descrittivo o comunque evocativo del tipo di pietanza o del suo sapore, quindi ha distintività debole o molto debole;
  • "king" è un termine laudativo, frequentemente usato per evocare qualità superiore o grandezza, e ha anch’esso distintività debole.

Per CHIPSY KINGS rileva che:

  • "chipsy" può essere percepito da una parte del pubblico come allusione a "chips" e quindi essere descrittivo o comunque poco distintivo in relazione ai prodotti e servizi di cui si tratta;
  • per un’altra parte del pubblico, che non coglie tale allusione, "chipsy" conserva una maggiore capacità distintiva;
  • "kings" non è più distintivo di "chipsy" nel confronto complessivo, e il suo peso è comunque limitato.

Somiglianza visiva, fonetica e concettuale

Sul piano visivo, il Tribunale conferma una somiglianza bassa: i segni coincidono nell’elemento "king", ma divergono nettamente per la presenza di "chipsy" nel marchio richiesto e di "curry" nel marchio anteriore. La coincidenza nelle lettere iniziale e finale tra "chipsy" e "curry" non è ritenuta decisiva, perché le lettere centrali sono diverse e non producono un’impressione rilevante per il consumatore.

Sul piano fonetico, la somiglianza è ancora bassa, dato che i segni differiscono nella parte iniziale e nell’elemento finale del marchio richiesto, oltre che nell’elemento "curry" dell’anteriore.

Sul piano concettuale, il Tribunale osserva che entrambi i segni evocano l’idea di "king", ma producono nel complesso associazioni mentali differenti: CHIPSY KINGS può essere percepito come gioco di parole o allusione ai "Gipsy Kings" o a "re" associati alle chips; Curry King rimanda invece al "re del curry" o a un curry di qualità superiore.

Valutazione globale del rischio di confusione

Applicando il principio di interdipendenza, il Tribunale afferma che la sola presenza di un elemento comune a bassa distintività non basta a compensare le differenze complessive tra i segni. Anche tenendo conto dell’identità di alcuni prodotti, della somiglianza di altri e della distintività media del marchio anteriore, il pubblico rilevante sarà in grado di distinguere chiaramente i segni.

Il Tribunale esclude quindi che il pubblico possa ritenere che i prodotti o servizi provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. La conclusione non è modificata dai precedenti invocati dalla ricorrente, poiché le fattispecie TOFUKING e Schinken King presentavano circostanze diverse, in particolare un collegamento più diretto tra il termine evocato e una possibile variante del prodotto anteriore.

Esame d’ufficio dei fatti ex articolo 95(1)

Quanto al secondo motivo, il Tribunale chiarisce che, nei procedimenti relativi a motivi relativi di rifiuto, l’esame d’ufficio di EUIPO è limitato dai fatti, dalle prove e dalle argomentazioni fornite dalle parti. L’obbligo di cui all’articolo 95(1) è quindi un dovere di diligenza e di esame imparziale, non un obbligo di supplenza istruttoria illimitata.

Nel caso concreto, benché la Commissione di ricorso non avesse espressamente menzionato l’esistenza del termine polacco "chipsy", aveva comunque considerato che parte del pubblico avrebbe potuto percepire quel termine come allusione a "chips". Di conseguenza, secondo il Tribunale, non vi è violazione utile dell’articolo 95(1), e il motivo viene respinto come inefficace.

Dispositivo e principi affermati

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Quanto alle spese, dispone che ciascuna parte sopporti le proprie, poiché non si è tenuta udienza e EUIPO aveva chiesto la condanna alle spese solo nell’eventualità di una convocazione.

Il principio ricavabile è che, nell’opposizione tra marchi, la coincidenza in un elemento comune debole non basta a fondare il rischio di confusione se l’impressione complessiva dei segni resta nettamente diversa; inoltre, nell’ambito dei motivi relativi, EUIPO non è tenuto a ricercare autonomamente ogni possibile significato linguistico non allegato in modo adeguato dalle parti, purché abbia comunque esaminato con diligenza gli elementi pertinenti della controversia.

Come è indicizzato

Materiemarchi ueopposizione alla registrazionerischio di confusionevalutazione globale della somiglianza dei segniesame d’ufficio dei fatti euipo

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