Tribunale, Sentenza T-1163/23
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) dell'11 dicembre 2024 (Estratti). — Glashütter Uhrenbetrieb GmbH - Glashütte/Sa. contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Glashütte ORIGINAL – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001. — Causa T-1163/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di Glashütter Uhrenbetrieb contro il rigetto della domanda di marchio UE "Glashütte ORIGINAL". Secondo il Tribunale, il segno sarebbe percepito dal pubblico pertinente come richiamo alla reputazione della città di Glashütte nell’orologeria di qualità e non come indicazione di origine commerciale, anche con riferimento a prodotti e servizi virtuali. Ne consegue la conferma dell’assenza di carattere distintivo ai sensi del regolamento 2017/1001.
Marchio UE figurativo "Glashütte ORIGINAL": il Tribunale conferma il rifiuto di registrazione per assenza di carattere distintivo anche per prodotti e servizi virtuali legati all’orologeria
La questione giuridica
Se il segno figurativo "Glashütte ORIGINAL" fosse idoneo a svolgere la funzione essenziale di marchio per prodotti e servizi virtuali relativi all’orologeria e ai suoi accessori, oppure se fosse percepito dal pubblico di riferimento come un messaggio promozionale evocativo della reputazione della città di Glashütte, con conseguente mancanza di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
Principio di diritto
Un segno composto da elementi denominativi evocativi di una località rinomata per un certo settore produttivo può essere privo di carattere distintivo quando il pubblico di riferimento lo percepisce, anche per prodotti e servizi virtuali che rappresentano o emulano prodotti reali corrispondenti, come un’informazione promozionale sulla qualità, l’autenticità o la reputazione di tali prodotti e servizi, e non come indicazione della loro origine commerciale; in tale ipotesi il rifiuto di registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 va confermato.
Norme richiamate
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 7, paragrafo 1, lettera b)
Marchio UE figurativo "Glashütte ORIGINAL": assenza di carattere distintivo per prodotti e servizi virtuali
La pronuncia riguarda un ricorso diretto proposto avverso la decisione dell’EUIPO che aveva negato la registrazione di un marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’espressione "Glashütte ORIGINAL". La questione centrale è la sussistenza del carattere distintivo del segno, in particolare rispetto a prodotti e servizi virtuali collegati all’orologeria.
Parti e contesto procedurale
La ricorrente è Glashütter Uhrenbetrieb GmbH – Glashütte/Sa., società con sede in Germania. Il convenuto è l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). Il Tribunale è stato investito del controllo di legittimità della decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO.
Questione esaminata
Il Tribunale doveva stabilire se il marchio richiesto fosse idoneo a distinguere commercialmente i prodotti e servizi virtuali indicati nella domanda oppure se, per il pubblico di riferimento, esso fosse percepito soprattutto come:
- richiamo alla città di Glashütte, nota per la fabbricazione di orologi di alta qualità;
- evocazione di autenticità, tradizione e qualità;
- messaggio promozionale privo di funzione distintiva.
Normativa e criteri giuridici richiamati
La base giuridica applicata è l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, che vieta la registrazione dei marchi privi di carattere distintivo.
Il Tribunale richiama la propria e la giurisprudenza della Corte di giustizia secondo cui:
- un marchio può essere distintivo anche se veicola un messaggio pubblicitario, purché presenti originalità, ricchezza di significato o richieda un minimo sforzo interpretativo;
- un segno è invece non distintivo quando il nesso tra il suo significato e i prodotti o servizi è così diretto e concreto da consentire al pubblico un’immediata identificazione del contenuto promozionale, non dell’origine commerciale.
Sono citate, tra le altre, le sentenze Audi/UAMI e Genius, oltre a precedenti del Tribunale in materia di segni promozionali e di carattere distintivo.
Ragionamento del Tribunale
Il Tribunale approva l’analisi dell’EUIPO in base alla quale:
- il termine Glashütte evoca per il pubblico pertinente una città tedesca celebre per l’orologeria di qualità;
- il termine originale richiama l’idea di autenticità e fedeltà all’originale;
- nel loro insieme, gli elementi denominativi del segno trasmettono l’idea di un’eredità di know-how eccezionale e di una reputazione di eccellenza nel settore orologiero.
Con specifico riguardo ai prodotti e servizi virtuali, il Tribunale afferma che il pubblico di riferimento tende, in linea di principio, a percepire i prodotti e servizi virtuali in modo analogo ai corrispondenti prodotti e servizi reali, quando quelli virtuali rappresentano, emulano o richiamano tali prodotti e servizi reali. Nel caso concreto, poiché i prodotti virtuali sono relativi all’orologeria e ai suoi accessori, il marchio sarebbe percepito come estensione logica della notorietà della città di Glashütte, non come indicatore di provenienza imprenditoriale.
Il Tribunale respinge inoltre gli argomenti della ricorrente secondo cui:
- la notorietà di Glashütte non si estenderebbe all’orologeria virtuale;
- esisterebbe una differenza sostanziale tra prodotti reali e virtuali;
- vi sarebbe assenza di sovrapposizione tra il pubblico interessato agli orologi reali e quello interessato ai prodotti virtuali.
Secondo il Tribunale, tali rilievi non incidono sulla percezione del pubblico di riferimento, che continua ad associare il segno a qualità, autenticità e prestigio dell’orologeria di Glashütte.
Decisione e dispositivo
Il Tribunale conclude che la commissione di ricorso non ha commesso errori di valutazione nel ritenere il marchio privo di carattere distintivo. Di conseguenza, il ricorso è respinto e la ricorrente è condannata alle spese.
Principio affermato
Un marchio che richiama una località famosa per un determinato settore produttivo, unito a un termine evocativo di autenticità, può essere escluso dalla registrazione quando, per il pubblico di riferimento, esso comunica soprattutto un messaggio promozionale sulla qualità e sulla tradizione dei prodotti o servizi, anche se questi sono offerti in forma virtuale e rappresentano o emulano prodotti reali corrispondenti.
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