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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16082/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), deducendo, tra l'altro, errata qualificazione giuridica (sostenevano che i fatti rientravano al più nell'originario millantato credito ex art. 346 c.p. o, in subordine, in una fattispecie di truffa/art. 640 c.p.), carenze e travisamenti probatori (mancanza di prova che avessero effettivi contatti/influenza sui commissari del concorso), omissione di valutazione delle circostanze attenuanti e doglianze sulla utilizzabilità delle intercettazioni (contestate per autorizzazione basata su notizie confidenziali anonime). In sostanza chiedevano la riqualificazione del fatto e/o la rinnovazione dell'accertamento probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i ricorsi ritenendo fondate le censure principali: ha rilevato gravi vizi di motivazione nella sentenza di merito, in particolare l'omessa e contraddittoria ricostruzione della vicenda rispetto alla quale non era stata chiarita se gli imputati avessero effettivamente rapporti/influenza su pubblici ufficiali (dunque se il fatto dovesse essere qualificato come millantato credito o come traffico di influenze). La Corte ha richiamato la recente interpretazione delle Sezioni Unite secondo cui non c'è continuità normativa automatica fra l'art. 346, secondo comma, e l'art. 346-bis così come riscritto dalla legge n. 3/2019, il che imponeva una ricostruzione fattuale più accurata. Tuttavia, poiché il reato era già estinto per prescrizione intervenuta dopo la sentenza di secondo grado, la Cassazione ha disposto l'annullamento della sentenza impugnata con la declaratoria dell'estinzione del reato per prescrizione; non è stato possibile disporre un rinvio per nuovo esame del merito in presenza della causa estintiva.

Norme richiamate

  • art. 346 cod. pen. (millantato credito)

    La norma (in particolare il secondo comma) è stata messa a confronto con la nuova fattispecie di traffico di influenze; le Sezioni Unite hanno ritenuto che non vi sia continuità normativa automatica tra art. 346, secondo comma, e il nuovo art. 346-bis, con possibili effetti di abolitio parziale per alcune condotte.

  • art. 346-bis cod. pen. (traffico di influenze illecite)

    La Corte ha richiamato la necessità di verificare, fattisicamente, se le condotte rientrino nella nuova fattispecie o nella precedente; l'interpretazione delle Sezioni Unite evidenzia che alcune condotte dell'originario art. 346 potrebbero non essere ricomprese nel riscritto 346-bis.

  • legge n. 3 del 2019

    Ha modificato e riformulato la fattispecie di traffico di influenze (art. 346-bis) e abrogato disposizioni dell'art. 346; la Corte sottolinea che la modifica non produce automaticamente successione di norme per tutte le condotte precedenti, richiedendo valutazione caso per caso.

  • art. 640 cod. pen. (truffa)

    I ricorrenti prospettavano la possibile riqualificazione del fatto in truffa qualora fosse emerso che l'attività fosse stata essenzialmente ingannatoria e priva di reale capacità di influenza; la Corte ha detto che tale ricostruzione richiedeva un esame fattuale più approfondito.

  • art. 2 cod. pen. (effetti temporali della legge penale)

    Richiamato per distinguere i casi di successione di leggi penali (continuazione normativa) da quelli di abolitio criminis parziale in seguito alla riforma.

  • art. 114 cod. pen. (attenuanti di partecipazione di minima importanza)

    I ricorrenti contestavano l'omessa valutazione della richiesta di riconoscimento dell'attenuante della partecipazione di minima importanza; la Corte ha rilevato omissioni motivazionali della Corte territoriale su tale punto.

  • artt. 267, comma 1-bis e 203, comma 1-bis c.p.p. (intercettazioni)

    I ricorrenti deducevano l'inutilizzabilità delle intercettazioni sostenendo che l'autorizzazione si basò su notizie confidenziali anonime e non su gravi indizi; la Corte ha rilevato la questione ma ha ritenuto necessario un vaglio più puntuale in sede di merito.

  • art. 62-bis e art. 133 cod. pen. (circostanze attenuanti e determinazione della pena)

    I ricorrenti lamentavano la mancata concessione delle attenuanti generiche e la mancata sostituzione della pena detentiva con altre misure, elementi che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato.

  • decreto-legge 28/10/2020 n.137 art. 23, commi 8-9 (trattazione in camera di consiglio in forma 'cartolare')

    Richiamato per spiegare le modalità con cui si è svolta la trattazione in Cassazione (conseguenze dell'assenza di discussione orale e comunicazioni dei difensori).

Massime di principio

  • Quando la legge penale viene riformata occorre accertare caso per caso se sussiste continuità normativa o se alcune condotte sono interessate da abolitio: non è automatica la trasposizione delle vecchie fattispecie nella nuova.
  • Per distinguere tra millantato credito (o altre ipotesi) e traffico di influenze è necessario un accertamento fattuale preciso: va chiarito se l'imputato vantava relazioni effettive e capacità di influire sui pubblici ufficiali o se la condotta era meramente ingannatoria nei confronti della vittima.
  • La ricostruzione logica e completa dei fatti è condizione indispensabile per la corretta qualificazione giuridica; omissioni o contraddizioni nella motivazione possono essere decisive in sede di legittimità.
  • Se la modifica legislativa ha cancellato la punibilità per talune condotte, il giudice deve valutare l'applicabilità dell'abolitio per eventuale non punibilità od esigenze di riqualificazione.
  • Le intercettazioni autorizzate sulla base di notizie anonime possono essere contestate per inutilizzabilità se non sussistono gravi indizi a supporto dell'autorizzazione; la loro ammissibilità richiede adeguata motivazione.
  • Quando, nel corso del giudizio di impugnazione, interviene una causa estintiva (es. prescrizione) la Cassazione può annullare la sentenza impugnata e dichiarare l'estinzione del reato, anche laddove permarrebbero questioni aperte sul merito.

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