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Sentenza

Sentenza del 22/02/2018 n. 402 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Registro - Determinazione dell'imposta - Conferimento di azienda in una società e successiva cessione delle quote della società - I due atti, ai sensi dell'art. 20, d.P.R. 26.04.1986, n. 131, vanno interpretati come cessione di azienda.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’applicazione dell’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, alla sequenza negoziale composta dal conferimento di un’azienda in una società e dalla successiva cessione a terzi delle quote della società. Il tema era stabilire se i due atti dovessero essere considerati separatamente, secondo la loro forma giuridica, oppure unitariamente, valorizzando la causa concreta dell’operazione complessiva. La Corte ha ritenuto rilevanti le circostanze obiettive dell’operazione e la sua funzione economica effettiva, senza che fosse necessario dimostrare uno specifico intento elusivo.

La decisione

La Corte di cassazione, con sentenza 15 marzo 2017, n. 6758, ha confermato il principio secondo cui il conferimento di un’azienda seguito dalla cessione delle quote della società conferitaria può essere riqualificato, ai fini dell’imposta di registro, come cessione d’azienda quando gli atti, considerati complessivamente, realizzano una causa unitaria di trasferimento dell’azienda. La riqualificazione prescinde dalla prova di un disegno elusivo e si fonda sulla causa concreta e sulle circostanze oggettive dell’operazione.

Norme richiamate

  • Art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell’imposta di registro)

    La disposizione impone di interpretare gli atti "secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici" degli stessi.

    La norma consente di considerare la causa concreta dell’operazione e gli effetti giuridici complessivi degli atti collegati, oltre la loro forma apparente. Pertanto, un conferimento d’azienda seguito dalla cessione delle partecipazioni può essere qualificato come cessione d’azienda quando, in base a elementi obiettivi, costituisce un’unica operazione economica di trasferimento dell’azienda. Non è necessaria la prova di un intento elusivo.

Massime di principio

  • Ai fini dell’imposta di registro, atti formalmente distinti possono essere valutati unitariamente quando risultano collegati e diretti a realizzare una medesima operazione economica.
  • La qualificazione fiscale può dipendere dalla causa concreta e dagli effetti sostanziali dell’operazione, non soltanto dal nomen iuris utilizzato dalle parti.
  • Il conferimento di un’azienda seguito in tempi ravvicinati dalla cessione delle quote della società conferitaria può essere riqualificato come cessione d’azienda se le circostanze oggettive dimostrano che il risultato effettivo era il trasferimento dell’azienda.
  • La riqualificazione ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 non richiede necessariamente la prova di un intento elusivo o fraudolento: è sufficiente l’accertamento della natura unitaria dell’operazione.
  • Per valutare casi analoghi occorre esaminare la sequenza temporale degli atti, i soggetti coinvolti, l’oggetto economico trasferito, gli accordi sottostanti e gli effetti complessivi prodotti.

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