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Sentenza

Sentenza n. 12613/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno -OMISSIS- del 19 agosto 2020, con cui è stata respinta l’istanza di concessione della cittadinanza italiana avanzata dal ricorrente in data 11 novembre 2014, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;

Giustizia amministrativa202107584

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione adottato a fronte di precedenti deferimenti all'autorità giudiziaria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 19 agosto 2020, con cui era stata respinta l'istanza di cittadinanza presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto la violazione dell'art. 9 della legge n. 91/1992 e dell'art. 3 della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e carenza di motivazione. Il diniego si fondava su due deferimenti: uno del 2000 per violazione delle norme sul soggiorno degli stranieri, associato anche a un alias, e uno del 2009 per falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità. Secondo il ricorrente, tali elementi non avrebbero potuto giustificare il diniego perché il procedimento relativo al reato di cui all'art. 495 c.p. era stato archiviato per prescrizione nel 2015 e l'espulsione collegata al primo episodio era stata annullata in autotutela nel 2019. Il ricorrente ha inoltre valorizzato la propria stabile occupazione, l'integrazione sociale e l'assenza di pericolosità sociale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e ha ritenuto legittimo il diniego ministeriale. I due deferimenti, considerati congiuntamente e non in modo atomistico, sono stati ritenuti sufficienti a costituire indicatori sintomatici di inaffidabilità, di non compiuta integrazione nella comunità nazionale e di insufficiente rispetto delle istituzioni. La falsa dichiarazione sull'identità è stata considerata particolarmente significativa nell'ambito della valutazione prognostica richiesta per la naturalizzazione. Il giudice ha affermato che la valutazione amministrativa della condotta del richiedente è autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale: l'archiviazione per prescrizione non impedisce all'amministrazione di apprezzare il fatto storico e il suo disvalore ai fini del procedimento di cittadinanza. La discrezionalità ministeriale consente inoltre di considerare non solo fatti definitivamente accertati in sede penale, ma anche elementi rilevanti nell'area della prevenzione e dell'astratta pericolosità sociale, allo scopo di formulare una prognosi sull'affidabilità futura e sull'adesione ai valori costituzionali. La stabile occupazione, l'integrazione sociale e l'assenza di pericolosità sono state ritenute circostanze ordinarie e condizioni minime per il soggiorno e per la presentazione della domanda, non elementi idonei a superare i fattori ostativi. Il requisito della residenza decennale è stato interpretato anche qualitativamente come periodo di osservazione nel quale il richiedente deve dimostrare una condotta senza mende. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 1.500 euro di spese di lite, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    residenza legale da almeno 10 anni nel territorio della Repubblica

    La concessione della cittadinanza per naturalizzazione richiede una valutazione discrezionale dell'interesse pubblico e dell'integrazione del richiedente; il requisito decennale opera anche come periodo qualitativo di osservazione della condotta.

  • art. 6 l. 91/1992

    Le condanne per reati puniti con pena edittale pari o superiore a tre anni possono costituire cause automaticamente ostative alla cittadinanza per matrimonio e, secondo il giudice, risultano a fortiori rilevanti nella valutazione della naturalizzazione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto ha consentito all'interessato di presentare osservazioni, ritenute non dirimenti dall'amministrazione.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il giudice ha ritenuto adeguatamente motivato il diniego, fondato su circostanze esplicitate e idonee a sorreggere il giudizio di inaffidabilità.

  • art. 495 c.p.

    La falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità è stata considerata fatto storico dotato di autonoma rilevanza amministrativa, anche in presenza di archiviazione per prescrizione.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    La stabilità del soggiorno e l'integrazione ordinaria costituiscono requisiti per l'ingresso e la permanenza dello straniero, non meriti speciali ai fini della naturalizzazione.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    L'integrazione e l'assenza di pericolosità, necessarie per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, rappresentano condizioni minime e non sono di per sé sufficienti per ottenere la cittadinanza.

Massime di principio

  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, l'amministrazione esercita un'ampia discrezionalità valutativa e deve formulare una prognosi complessiva sull'affidabilità del richiedente, sulla sua integrazione nella comunità nazionale e sulla sua adesione ai valori costituzionali.
  • Ai fini della naturalizzazione, precedenti deferimenti e condotte penalmente rilevanti possono essere valutati congiuntamente come indicatori sintomatici di inaffidabilità, anche quando non abbiano condotto a una condanna definitiva.
  • L'archiviazione del procedimento penale per prescrizione non impedisce all'amministrazione di considerare il fatto storico e il suo disvalore nell'ambito della valutazione amministrativa della personalità e dell'affidabilità del richiedente.
  • La valutazione amministrativa della condotta ai fini della cittadinanza è autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale, poiché il medesimo fatto può assumere diversa rilevanza nei distinti ordinamenti e procedimenti.
  • La stabile occupazione, l'integrazione sociale e l'assenza di pericolosità costituiscono condizioni ordinarie e minime per il soggiorno legale e per la presentazione della domanda di cittadinanza; non integrano, da sole, meriti speciali idonei a neutralizzare elementi ostativi.
  • Il requisito della residenza legale decennale per la naturalizzazione ha anche una dimensione qualitativa: il periodo antecedente la domanda costituisce un periodo di osservazione nel quale il richiedente deve dimostrare una condotta complessivamente senza mende.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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