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Sentenza

Sentenza n. 1609/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202500004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancato riconoscimento dei sei scatti stipendiali nel ricalcolo del trattamento di fine servizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare in quiescenza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già appartenente all'Arma dei Carabinieri, era stato collocato a riposo a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato oltre 35 anni di servizio utile ai fini contributivi. Ha chiesto l'accertamento del diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio mediante inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. La pretesa è stata fondata sull'applicabilità della disposizione al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, in forza dell'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010. L'INPS si è costituito con atto di mera forma e ha prospettato, secondo quanto emerge dalla motivazione, anche la questione della natura decadenziale del termine del 30 giugno previsto per la domanda di collocamento a riposo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato il diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali. Ha ritenuto che l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applichi anche agli appartenenti alle forze di polizia a ordinamento militare, tra cui l'Arma dei Carabinieri, e che l'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 abbia mantenuto ferma tale disciplina ai fini del trattamento di fine rapporto. Ha condiviso l'orientamento del CGARS secondo cui l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguarda la base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita. Ha inoltre escluso che il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, abbia natura decadenziale: esso costituisce un onere collegato alla decorrenza del collocamento a riposo, senza impedire la cessazione a domanda in annualità successive né determinare la perdita del beneficio. Il Collegio ha ritenuto non fondate le prospettate questioni di incostituzionalità, rilevando la natura retributiva, quale retribuzione differita, dell'indennità di buonuscita, la coerenza dell'interpretazione estensiva con la finalità di omogeneizzazione del trattamento del personale delle forze di polizia e l'assenza di violazione dell'art. 81, comma 3, Cost. Le spese, pari a euro 1.000 oltre accessori, refusione del contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari, sono state poste a carico dell'INPS.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987

    Al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento

    La disposizione si applica anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare e consente il riconoscimento dei sei scatti ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio; il termine del 30 giugno per la domanda di collocamento a riposo non ha natura decadenziale.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010

    Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472

    La norma conferma la perdurante applicabilità dell'art. 6-bis al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, ai fini del trattamento di fine rapporto.

  • art. 2 l. n. 232/1990

    È richiamato quale fondamento del collocamento a riposo a domanda al compimento di 55 anni di età e con 35 anni di servizio utile.

  • art. 4 d.lgs. n. 165/1997

    La disposizione attribuisce i sei aumenti periodici ai fini della base pensionabile, ma non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita relativo ai sei scatti previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

  • art. 13 d.lgs. n. 503/1992

    È richiamato perché disciplina l'importo della pensione e la base pensionabile cui si riferisce l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, senza incidere sul calcolo dell'indennità di buonuscita.

  • art. 36 Cost.

    Il principio di proporzionalità della retribuzione sostiene la qualificazione dell'indennità di buonuscita come prestazione di natura retributiva e retribuzione differita, da commisurare all'ultima retribuzione.

  • art. 3 Cost.

    Il canone di ragionevolezza giustifica l'interpretazione ampia della nozione di forza di polizia, evitando un trattamento ingiustificatamente deteriore per il personale delle forze di polizia a ordinamento militare.

  • art. 81, comma 3, Cost.

    Non risulta violato, poiché la copertura finanziaria è prevista dall'art. 1 del d.l. n. 387/1987 e il principio opera quale limite per il legislatore, non quale ostacolo all'interpretazione giudiziale della disciplina vigente.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, si applica anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, in quanto l'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 ne ha confermato la perdurante vigenza per tale personale.
  • L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, riferendosi all'attribuzione dei sei aumenti periodici ai fini della base pensionabile, non modifica il distinto regime di calcolo dell'indennità di buonuscita previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
  • Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento a riposo non è decadenziale, ma costituisce un onere funzionale alla determinazione della decorrenza del collocamento a riposo; il suo mancato rispetto non comporta la perdita del beneficio dei sei scatti.
  • L'indennità di buonuscita dei dipendenti statali, pur svolgendo anche una funzione previdenziale, ha natura retributiva e costituisce retribuzione differita; la sua disciplina deve quindi essere interpretata alla luce del principio di proporzionalità della retribuzione sancito dall'art. 36 Cost.
  • L'ente previdenziale competente a corrispondere l'indennità di buonuscita è il soggetto legittimato passivamente nella controversia avente a oggetto la riliquidazione del relativo trattamento.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneProporzionalità e ragionevolezzaTermini del procedimento

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