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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21938/2024 del 31/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza d'appello che l'aveva condannata per corruzione propria (riqualificando la fattispecie originariamente contestata) e per distruzione di atti pubblici. I principali profili di doglianza riguardavano: l'erronea qualificazione dell'addetto di cancelleria Andrea Esposito come "incaricato di pubblico servizio" (mancanza dell'elemento soggettivo e natura meramente esecutiva delle sue mansioni); l'omessa motivazione circa l'applicabilità dell'art. 320 c.p. (riduzione di pena se il corrotto è incaricato di pubblico servizio); l'errata qualificazione/quantificazione della pena e violazioni del principio di non retroattività e del divieto di duplicazione delle valutazioni negative ai fini delle circostanze attenuanti generiche; la dedotta consunzione/assorbimento tra il furto (sottrazione del fascicolo) e la distruzione mediante incendio; e la contestazione che la condotta di distruzione fosse tentata e non consumata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in punto di qualificazione soggettiva dell'intraneus: ha ritenuto che Andrea Esposito svolgesse attività meramente materiali e non ricorresse la qualifica di incaricato di pubblico servizio; di conseguenza la riqualificazione in appello in termini di corruzione propria è stata ritenuta errata. Il fatto contestato al capo a) è stato ricondotto alla fattispecie di furto (concorso dell'imputata ai sensi dell'art. 110 c.p.), come correttamente ritenuto in primo grado. È stata confermata la responsabilità della Savanelli per la distruzione di atti pubblici (capo b) in forma consumata. La Cassazione ha escluso l'assorbimento/consunzione tra furto e distruzione, ritenendo le due condotte distinte e cronologicamente separate. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla parte relativa alla riqualificazione/quantificazione della pena e rinviata al giudice di rinvio per la nuova determinazione della pena, ferma l'affermazione di responsabilità per i reati così qualificati.

Norme richiamate

  • art. 319-ter c.p.; art. 321 c.p.

    Norme richiamate nella contestazione iniziale relative alla corruzione in atti giudiziari; la Cassazione ha però ritenuto che, per la parte relativa al capo a), mancassero i presupposti soggettivi e oggettivi per tale qualificazione, avendo escluso la qualifica pubblicistica dell'intraneus

  • art. 319 c.p.; art. 320 c.p.

    Art. 319 (corruzione propria) richiamato dalla Corte d'appello nella riqualificazione; art. 320 prevede una riduzione della pena quando il corrotto sia incaricato di pubblico servizio: la Cassazione ha ritenuto inaccertata la qualifica di incaricato di pubblico servizio e ha assorbito le deduzioni sul mancato esame dell'eventuale riduzione

  • art. 490 c.p.

    Norma sulla soppressione, distruzione e occultamento di atti veri: la Corte d'appello aveva ritenuto la distruzione consumata perché dal fascicolo si rinvenivano "parti residuali e parzialmente distrutte, senz'altro non utilizzabili"; la Cassazione ha confermato la qualificazione in fatto come consumato, ritenendo inammissibile una diversa ricostruzione in sede di legittimità

  • art. 358 c.p.

    "un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con l'esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale"

    La Corte ha richiamato la nozione oggettivo-funzionale di pubblico servizio: esclusione delle attività meramente materiali. Sulla base di tale interpretazione ha ritenuto che le mansioni dell'Esposito ricadessero nella "prestazione di opera meramente materiale", escludendo dunque la qualifica pubblicistica

  • art. 624 c.p.; art. 625 c.p.; art. 61 n. 11 c.p.

    Norme sul furto e sulle aggravanti: la condotta di sottrazione del fascicolo è stata ritenuta tipica di furto aggravato, con applicazione delle aggravanti richiamate (riqualificazione confermata dalla Cassazione rispetto al primo grado)

  • art. 110 c.p.

    Concorrente nel reato: la ricorrente è stata ritenuta concorrente nel furto determinando e avvalendosi della condotta dell'Esposito

  • art. 61 n. 2 c.p.

    Citato come possibile criterio di valutazione del nesso teleologico tra il furto e la distruzione; la Corte osserva che, pur potendo esserci nesso teleologico, non sussiste assorbimento delle fattispecie

  • art. 133 c.p.

    Principi di commisurazione della pena: le doglianze sulla mancata motivazione dell'aumento per continuazione e sulla quantificazione vicino al massimo edittale sono state considerate, ma la Cassazione ha rinviato al giudice del merito per la rideterminazione della pena

  • art. 15 c.p.

    Riferimento al criterio di specialità nel concorso apparente di norme: la Corte afferma che non opera specialità tra furto e distruzione nel caso di specie

  • art. 25 Cost.; art. 111 Cost.

    Richiamati nei motivi di ricorso: art. 25 (divieto di retroattività della legge penale sfavorevole) e art. 111 (diritto di difesa e motivazione): la Corte ha considerato le deduzioni ma ha risolto le questioni di merito con accertamenti sui profili fattuali e interpretativi

Massime di principio

  • La qualifica di "incaricato di pubblico servizio" va valutata secondo la nozione oggettivo-funzionale: mansioni meramente materiali o esecutive escludono la qualifica pubblicistica
  • Per ritenere un "funzionario di fatto" occorre dimostrare il consenso o la tolleranza dell'amministrazione e non una mera usurpazione di mansioni; attività svolte in periodo successivo all'evento devono essere escluse dalla valutazione
  • Quando l'atto dell'intraneus si sostanzia in una condotta riconducibile a comportamenti tipici del privato (es. impossessamento mediante espediente), la fattispecie più adeguata può essere il furto e non la corruzione
  • La distruzione di un documento e la sua sottrazione possono costituire reati differenti e non necessariamente assorbibili l'uno nell'altro quando risultano distinti cronologicamente e strutturalmente
  • Il giudice che applica o esclude riduzioni di pena (es. art. 320 c.p.) o aggravamenti/continuazioni deve motivare espressamente la decisione; la mancanza di motivazione rafforzata è motivo valido per annullamento e rinvio
  • Le questioni circa lo stato del documento (se le parti essenziali sono intatte) e la rilevanza di un intervento preventivo delle forze dell'ordine per qualificare il fatto come tentato o consumato sono questioni che richiedono accertamento di merito e non possono essere riformulate liberamente in sede di legittimità
  • Le confessioni, la collaborazione e fattori personali rilevanti ai fini delle attenuanti generiche richiedono una motivazione esplicita se il giudice li esclude, onde evitare duplicazioni valutative già espresse in altri gradi

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