Sentenza del 10/02/2015 n. 699 - Consiglio di Stato
TARSU - Tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Determinazione delle tariffe con regolamento comunale - Applicazione di specifici criteri tecnici - Richiamo di atti normativi - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità della determinazione delle tariffe TARSU, ritenendo insufficiente o inadeguata la motivazione dell'aumento e sostenendo, in sostanza, che il Comune avesse esercitato un potere discrezionale senza indicare adeguatamente le ragioni e i criteri posti a fondamento della tariffa.
La decisione
La contestazione è stata ritenuta infondata. È stata affermata la legittimità del regolamento comunale e delle relative delibere, poiché le tariffe risultavano determinate sulla base di specifici criteri tecnici indicati negli atti comunali, coordinati con la normativa richiamata e con le elaborazioni dell'Osservatorio Nazionale dei rifiuti. La motivazione dell'aumento non è stata considerata una generica giustificazione di una scelta discrezionale, ma l'esito dell'applicazione di criteri normativi e prevalentemente tecnici.
Norme richiamate
Normativa in materia di TARSU e determinazione delle tariffe
La determinazione delle tariffe è legittima quando il Comune applica criteri specifici, verificabili e coerenti con la disciplina normativa, anche se tali criteri sono integrati da atti regolamentari, delibere e dati tecnici richiamati.
Elaborazioni dell'Osservatorio Nazionale dei rifiuti
I dati e le elaborazioni dell'Osservatorio possono concorrere a fondare tecnicamente la determinazione delle tariffe, purché siano richiamati e utilizzati insieme agli altri criteri normativi e tecnici indicati negli atti comunali.
Massime di principio
- Un aumento di una tariffa tributaria locale non è automaticamente illegittimo per il solo fatto di essere significativo: occorre verificare se l'ente abbia indicato i criteri normativi e tecnici utilizzati.
- La motivazione può risultare dalla lettura coordinata del regolamento, della delibera approvativa e della delibera tariffaria, senza che ogni singolo atto debba necessariamente ripetere integralmente tutti gli elementi giustificativi.
- La motivazione è normalmente sufficiente quando consente di ricostruire il percorso seguito dall'amministrazione e il collegamento tra costi, criteri tecnici, normativa applicabile e tariffa finale.
- La contestazione del contribuente ha maggiori possibilità di successo se dimostra l'assenza totale di criteri, l'uso di parametri arbitrari, l'incoerenza dei dati o la mancata indicazione degli elementi essenziali per verificare il calcolo.
- Quando la tariffa deriva dall'applicazione di criteri tecnici e normativi predeterminati, il giudice tende a non sostituire la propria valutazione a quella dell'ente, salvo manifesta irragionevolezza, arbitrarietà o violazione di legge.
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