Cassazione Penale, Sentenza n. 326/2022 del 10/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Vicenza del 04/11/2020 che aveva dichiarato la non procedibilità ai sensi dell'art. 337 c.p.p. per mancanza della querela rispetto ai reati ascritti (artt. 110 e 582 c.p.). Il ricorso deduceva che la fattispecie accertata doveva qualificarsi come tentativo (art. 56) del reato di violenza privata (art. 610 c.p.), reato perseguibile d'ufficio, per cui la pronuncia di improcedibilità per difetto di querela era illegittima.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Vicenza. La Corte ha affermato che il reato in concreto è perseguibile d'ufficio (artt. 56 e 610 c.p.), quindi la dichiarazione di improcedibilità per mancanza di querela era errata. Inoltre la Corte ha spiegato che, essendo il ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello (soggetto non legittimato all'impugnazione 'per saltum'), il rinvio deve avvenire al giudice che ha emesso la sentenza impugnata e non alla Corte d'Appello.
Norme richiamate
art. 610 cod. pen.
La Corte ha ritenuto che il fatto contestato rientrasse nella fattispecie di violenza privata, che è reato perseguibile d'ufficio; di conseguenza non può essere dichiarata l'improcedibilità per mancanza di querela.
art. 56 cod. pen.
Accertata la configurazione in forma tentata del reato (art. 56), ciò non altera la natura di perseguibilità d'ufficio della fattispecie sostanziale.
art. 337 cod. proc. pen.
La norma sulla condizione di procedibilità per i reati a querela è stata considerata inapplicabile perché il reato accertato è perseguibile d'ufficio; quindi la sua mancata sussistenza non poteva determinare l'improcedibilità.
art. 529 cod. proc. pen.
La sentenza impugnata era stata pronunciata ai sensi dell'art. 529 c.p.p. (non doversi procedere), ma la Cassazione ha ritenuto illegittima tale pronuncia per errata valutazione della natura del reato.
art. 582 cod. pen.
Il Tribunale aveva originariamente valutato responsabilità anche in relazione all'art. 582 c.p. (lesioni); la Corte ha valorizzato però la corretta qualificazione prevalente come art. 610 c.p., con conseguenze sulla procedibilità.
art. 593-bis, comma 2 cod. proc. pen.
Richiamata per spiegare la legittimazione del Procuratore Generale e le conseguenze processuali dell'impugnazione esperita da soggetto che non ha titolo per il ricorso 'per saltum'.
art. 569, comma 4 cod. proc. pen.
La Corte, richiamando la giurisprudenza, ha chiarito che nel caso di annullamento proposto dal Procuratore Generale privo di legittimazione per l'impugnazione per saltum, il rinvio deve essere al giudice che ha emesso la sentenza impugnata e non al giudice d'appello.
art. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137
Citato nel ricorso dal Procuratore Generale quale riferimento normativo rilevante nella motivazione dell'impugnazione; la Corte ne ha preso atto come elemento procedurale nel quadro dell'impugnazione.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 13808 del 18/02/2020 (Rv. 279075-01)
Richiamata dalla Corte per consolidare il principio secondo cui, quando il ricorso per cassazione è proposto dal procuratore generale presso la Corte d'Appello che non ha legittimazione all'impugnazione per saltum, l'eventuale annullamento impone il rinvio al giudice che ha emesso la sentenza impugnata e non al giudice d'appello.
Massime di principio
- Se il reato è perseguibile d'ufficio, la mancata querela non può determinare improcedibilità: il giudice deve verificare la corretta qualificazione sostanziale del reato prima di dichiarare la non procedibilità.
- La qualificazione giuridica del fatto (es. art. 610 vs art. 582) è decisiva per stabilire gli effetti processuali: errori di qualificazione possono rendere illegittima una pronuncia di improcedibilità.
- Quando la Corte di Cassazione annulla una sentenza su ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, e questi non era legittimato a impugnare 'per saltum', il rinvio va al giudice che ha emesso la sentenza impugnata, non alla corte d'appello.
- Il pubblico ministero deve essere attento nella scelta dell'impugnazione e nella ricostruzione della fattispecie per evitare che vizi di legittimazione o di qualificazione sostanziale pregiudichino l'azione penale.
- In presenza di reato in forma tentata (art. 56), occorre comunque verificare la perseguibilità d'ufficio della fattispecie sostanziale: la forma tentata non modifica la natura della perseguibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 149/2022 del 10/01/2022
- Sentenza penale · 10 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 150/2022 del 10/01/2022
- Sentenza penale · 10 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 151/2022 del 10/01/2022
- Sentenza penale · 10 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 152/2022 del 10/01/2022
- Sentenza penale · 10 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 153/2022 del 10/01/2022
- Sentenza penale · 10 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 155/2022 del 10/01/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →