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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13954/2022 del 12/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Panfil ha impugnato la conferma della condanna per ricettazione (art. 648 c.p.) sostenendo: 1) nullità del decreto di citazione per omessa valida notifica dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. presso il domicilio eletto; 2) insufficiente e illogica valutazione della prova e dell'attendibilità dell'imputato (art. 648 c.p. e art. 192 c.p.p.), rilevando che la motivazione si limitava ad una sola prova (abrasione del telaio) senza considerare spiegazioni alternative; 3) mancata derubricazione ai sensi dell'art. 712 c.p., per assenza della prova della piena consapevolezza dell'origine delittuosa del bene; 4) eccessiva quantificazione della pena in violazione degli artt. 132 e 133 c.p., nonostante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e aspecificità dei motivi. Ha ritenuto che: 1) la contestazione sulla notifica ex art. 415-bis c.p.p. fosse infondata perché l'ufficiale giudiziario aveva attestato il trasferimento dell'imputato e il fatto che l'imputato non comunicò il nuovo domicilio; inoltre il ricorrente partecipò comunque al giudizio ed ebbe efficace assistenza difensiva, quindi non risultò alcun pregiudizio concreto derivante dalla notifica; 2) la Corte di appello valutò correttamente la prova della provenienza furtiva del motorino (telaio abraso, mancanza di documenti, silenzio dell'imputato) e applicò correttamente il principio che chi è trovato in possesso di refurtiva senza fornire una spiegazione attendibile può essere ritenuto responsabile di ricettazione; 3) la mancata derubricazione fu motivata adeguatamente; 4) la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed era sufficientemente motivata. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sulla ricettazione: interpretata nel senso che la detenzione di un bene provento di furto, unitamente alla mancanza di una spiegazione attendibile sulla sua provenienza, è elemento sufficiente per la responsabilità.

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Disciplina della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini: la corte ha ritenuto valida la notifica o comunque non idonea a creare pregiudizio concreto, quando l'ufficiale giudiziario attesta il trasferimento e l'imputato non comunica il nuovo domicilio.

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma citata in riferimento alle regole di notifica e domicilio; la corte ha ritenuto che l'obbligo di comunicare il cambio di domicilio gravi sull'interessato.

  • art. 157, comma 1, 7 e 8 cod. proc. pen.

    Norme relative al domicilio eletto e alla notifica: interpretate nel senso che la notifica effettuata presso il domicilio eletto è valida se il destinatario non comunica il trasferimento.

  • art. 171, lett. e) e f) cod. proc. pen.

    Richiamate come norme procedurali pertinenti alla validità e impugnazione degli atti, la corte ha valutato la legittimità formale delle notifiche e degli atti successivi.

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla valutazione della prova e dell'attendibilità; la corte ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito sia stata congrua nel ritenere non credibile la spiegazione dell'imputato.

  • art. 712 cod. pen.

    Norma sulla derubricazione: la corte ha ritenuto che, alla luce degli elementi probatori, non fosse possibile derubricare il fatto per mancanza di prova di inconsapevolezza sull'origine del bene.

  • art. 132 cod. pen.

    Principio generale di determinazione della pena: la Corte ha confermato che la scelta del giudice di merito nella fissazione della pena rientra nella sua discrezionalità, se adeguatamente motivata.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la graduazione della pena: utilizzati dal giudice di merito e ritenuti correttamente applicati, con adeguata motivazione per restare insindacabili in Cassazione salvo vizi logici.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Circostanze attenuanti generiche: riconosciute ma non pregiudicanti la congruità della pena stabilita dal giudice di merito.

  • art. 185 cod. proc. pen.

    Effetti delle nullità: la Corte ha ribadito che una nullità formale non invalida gli atti successivi se non risulta un pregiudizio concreto ai diritti di difesa.

  • art. 591, co. 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma sull'inammissibilità per aspecificità del motivo: applicata per dichiarare il ricorso inammissibile a causa della mancanza di specificità e correlazione con la motivazione impugnata.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Vizi della motivazione in sede di legittimità: la Corte ha richiamato il principio secondo cui chi denuncia vizi della motivazione deve indicare con precisione le parti in cui essa manca, è contraddittoria o illogica.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Previsione della condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria per ricorso inammissibile: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione ai limiti della motivazione del ricorso di cassazione: uso formale per la esposizione dei motivi nei limiti necessari.

Massime di principio

  • Motivi generici o aspecifici in cassazione sono causa di inammissibilità: chi impugna deve indicare con precisione il profilo della motivazione che si contesta.
  • Una notifica formale viziata non annulla automaticamente il processo: bisogna dimostrare il pregiudizio concreto ai diritti di difesa perché la nullità si estenda agli atti successivi (art. 185 c.p.p.).
  • La presenza effettiva e la continuativa assistenza difensiva dell'imputato possono attestare la conoscenza del procedimento e ridurre l'effetto di eventuali vizi formali nella notifica.
  • Nel giudizio di merito la valutazione complessiva degli elementi (luogo, modalità di detenzione, caratteristiche del bene, mancanza di documentazione e silenzio dell'imputato) può legittimare la condanna per ricettazione anche senza prova diretta della provenienza delittuosa, se manca una spiegazione attendibile.
  • La derubricazione a fattispecie meno grave richiede prova o elementi credibili di inconsapevolezza: la semplice contestazione teorica non basta se i fatti materiali indicano il contrario.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, se adeguatamente motivata e non manifestamente illogica, non è sindacabile in Cassazione.
  • Per censurare la motivazione in Cassazione non è sufficiente proporre un'interpretazione alternativa dei fatti: è necessario confrontarsi specificamente con le argomentazioni del giudice di merito e indicare le parti effettivamente carenti o illogiche.

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