Cassazione Penale, Sentenza n. 13954/2022 del 12/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Panfil ha impugnato la conferma della condanna per ricettazione (art. 648 c.p.) sostenendo: 1) nullità del decreto di citazione per omessa valida notifica dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. presso il domicilio eletto; 2) insufficiente e illogica valutazione della prova e dell'attendibilità dell'imputato (art. 648 c.p. e art. 192 c.p.p.), rilevando che la motivazione si limitava ad una sola prova (abrasione del telaio) senza considerare spiegazioni alternative; 3) mancata derubricazione ai sensi dell'art. 712 c.p., per assenza della prova della piena consapevolezza dell'origine delittuosa del bene; 4) eccessiva quantificazione della pena in violazione degli artt. 132 e 133 c.p., nonostante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e aspecificità dei motivi. Ha ritenuto che: 1) la contestazione sulla notifica ex art. 415-bis c.p.p. fosse infondata perché l'ufficiale giudiziario aveva attestato il trasferimento dell'imputato e il fatto che l'imputato non comunicò il nuovo domicilio; inoltre il ricorrente partecipò comunque al giudizio ed ebbe efficace assistenza difensiva, quindi non risultò alcun pregiudizio concreto derivante dalla notifica; 2) la Corte di appello valutò correttamente la prova della provenienza furtiva del motorino (telaio abraso, mancanza di documenti, silenzio dell'imputato) e applicò correttamente il principio che chi è trovato in possesso di refurtiva senza fornire una spiegazione attendibile può essere ritenuto responsabile di ricettazione; 3) la mancata derubricazione fu motivata adeguatamente; 4) la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed era sufficientemente motivata. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
Norma sulla ricettazione: interpretata nel senso che la detenzione di un bene provento di furto, unitamente alla mancanza di una spiegazione attendibile sulla sua provenienza, è elemento sufficiente per la responsabilità.
art. 415-bis cod. proc. pen.
Disciplina della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini: la corte ha ritenuto valida la notifica o comunque non idonea a creare pregiudizio concreto, quando l'ufficiale giudiziario attesta il trasferimento e l'imputato non comunica il nuovo domicilio.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Norma citata in riferimento alle regole di notifica e domicilio; la corte ha ritenuto che l'obbligo di comunicare il cambio di domicilio gravi sull'interessato.
art. 157, comma 1, 7 e 8 cod. proc. pen.
Norme relative al domicilio eletto e alla notifica: interpretate nel senso che la notifica effettuata presso il domicilio eletto è valida se il destinatario non comunica il trasferimento.
art. 171, lett. e) e f) cod. proc. pen.
Richiamate come norme procedurali pertinenti alla validità e impugnazione degli atti, la corte ha valutato la legittimità formale delle notifiche e degli atti successivi.
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alla valutazione della prova e dell'attendibilità; la corte ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito sia stata congrua nel ritenere non credibile la spiegazione dell'imputato.
art. 712 cod. pen.
Norma sulla derubricazione: la corte ha ritenuto che, alla luce degli elementi probatori, non fosse possibile derubricare il fatto per mancanza di prova di inconsapevolezza sull'origine del bene.
art. 132 cod. pen.
Principio generale di determinazione della pena: la Corte ha confermato che la scelta del giudice di merito nella fissazione della pena rientra nella sua discrezionalità, se adeguatamente motivata.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la graduazione della pena: utilizzati dal giudice di merito e ritenuti correttamente applicati, con adeguata motivazione per restare insindacabili in Cassazione salvo vizi logici.
art. 62-bis cod. pen.
Circostanze attenuanti generiche: riconosciute ma non pregiudicanti la congruità della pena stabilita dal giudice di merito.
art. 185 cod. proc. pen.
Effetti delle nullità: la Corte ha ribadito che una nullità formale non invalida gli atti successivi se non risulta un pregiudizio concreto ai diritti di difesa.
art. 591, co. 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma sull'inammissibilità per aspecificità del motivo: applicata per dichiarare il ricorso inammissibile a causa della mancanza di specificità e correlazione con la motivazione impugnata.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Vizi della motivazione in sede di legittimità: la Corte ha richiamato il principio secondo cui chi denuncia vizi della motivazione deve indicare con precisione le parti in cui essa manca, è contraddittoria o illogica.
art. 616 cod. proc. pen.
Previsione della condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria per ricorso inammissibile: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai limiti della motivazione del ricorso di cassazione: uso formale per la esposizione dei motivi nei limiti necessari.
Massime di principio
- Motivi generici o aspecifici in cassazione sono causa di inammissibilità: chi impugna deve indicare con precisione il profilo della motivazione che si contesta.
- Una notifica formale viziata non annulla automaticamente il processo: bisogna dimostrare il pregiudizio concreto ai diritti di difesa perché la nullità si estenda agli atti successivi (art. 185 c.p.p.).
- La presenza effettiva e la continuativa assistenza difensiva dell'imputato possono attestare la conoscenza del procedimento e ridurre l'effetto di eventuali vizi formali nella notifica.
- Nel giudizio di merito la valutazione complessiva degli elementi (luogo, modalità di detenzione, caratteristiche del bene, mancanza di documentazione e silenzio dell'imputato) può legittimare la condanna per ricettazione anche senza prova diretta della provenienza delittuosa, se manca una spiegazione attendibile.
- La derubricazione a fattispecie meno grave richiede prova o elementi credibili di inconsapevolezza: la semplice contestazione teorica non basta se i fatti materiali indicano il contrario.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, se adeguatamente motivata e non manifestamente illogica, non è sindacabile in Cassazione.
- Per censurare la motivazione in Cassazione non è sufficiente proporre un'interpretazione alternativa dei fatti: è necessario confrontarsi specificamente con le argomentazioni del giudice di merito e indicare le parti effettivamente carenti o illogiche.
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