Cassazione Civile, Ordinanza n. 35912/2023 del 22/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal recupero da parte dell'amministrazione di somme corrisposte a una dipendente pubblica a titolo di assegno ad personam, ritenuto dalla P.A. riassorbibile e non più dovuto per effetto degli incrementi economici successivi. La lavoratrice, dopo essere stata impiegata presso Poste italiane, era stata comandata presso il Ministero dei Trasporti e poi definitivamente trasferita e inquadrata nei ruoli del Ministero con conservazione del trattamento economico più favorevole mediante assegno ad personam fino al riassorbimento. Ricevuto nel 2014 un provvedimento di recupero erariale per oltre 16 mila euro, ha chiesto l'accertamento della prescrizione, la declaratoria di insussistenza del debito, in subordine la riduzione dell'importo e la restituzione di quanto trattenuto. In appello, la domanda è stata rigettata. In cassazione ha dedotto, con un primo motivo, omesso esame di fatti pacifici, omessa motivazione e omessa pronuncia, sostenendo che la documentazione di busta paga e la dicitura dell'assegno avrebbero dimostrato la sua natura non riassorbibile o comunque un affidamento tutelabile; ha inoltre invocato la lesione dell'affidamento in ragione del lungo tempo di corresponsione senza riserve e delle conseguenze economiche del recupero. Con il secondo motivo ha denunciato violazione delle norme sul trattamento economico dei passaggi di carriera nel pubblico impiego e motivazione apparente, contestando il richiamo della Corte d'appello ai precedenti di legittimità e sostenendo che la fattispecie sarebbe diversa perché il trasferimento era avvenuto prima della trasformazione di Poste in società per azioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo nella parte relativa all'omesso esame dei fatti, per la presenza di doppia conforme e per l'inammissibilità della censura di travisamento della prova alla luce del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c.; ha inoltre escluso omissioni motivazionali o pronunce mancanti, rilevando che la sentenza di merito era congruamente motivata. Quanto al dedotto legittimo affidamento, ha osservato che le circostanze addotte non risultavano utilmente dedotte in primo grado, che le spese indicate erano ordinarie e che la lavoratrice sapeva sin dall'origine della regola del riassorbimento, mentre la successiva giurisprudenza sfavorevole e la chiara dicitura in busta paga rendevano non affidabile la pretesa irretrattabilità del beneficio; ha quindi escluso la violazione di affidamento anche alla luce dei principi richiamati in materia di recupero di indebiti della P.A. Con il secondo motivo ha ritenuto infondate le censure di violazione di legge: ha ribadito che la disciplina dell'assegno ad personam non riassorbibile, prevista per i passaggi di carriera tra amministrazioni statali, non si applica alle assegnazioni del personale postale al Ministero e al successivo reinquadramento, trattandosi non di passaggio di carriera ma di assegnazione provvisoria e successivo riassorbimento nei ruoli; pertanto il recupero delle somme era legittimo. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con l'avviso dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la censura di insufficienza o contraddittorietà della motivazione non è più deducibile dopo la riforma del 2012; nel caso di doppia conforme la doglianza sull'omesso esame dei fatti è preclusa
art. 348-ter c.p.c.
preclude in cassazione la deduzione dell'omesso esame dei fatti in presenza di doppia conforme
art. 202 d.P.R. n. 3 del 1957
disciplina il passaggio di carriera rilevante ai fini dell'assegno ad personam, ma non si applica alle assegnazioni del personale postale al Ministero seguite da reinquadramento
art. 3, comma 57, L. n. 537 del 1993
la non riassorbibilità dell'assegno ad personam prevista per i passaggi di carriera tra amministrazioni statali non opera nel caso del personale postale trasferito al Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
art. 6 L. n. 71 del 1994
le assegnazioni al Ministero delle Poste e Telecomunicazioni effettuate ai sensi di tale norma sono state qualificate come assegnazioni provvisorie con successivo reinquadramento, non come passaggi di carriera
art. 4, comma 2, d.l. n. 163 del 1995
richiamato per affermare che il trasferimento ad altra amministrazione statale del dipendente in comando integra una modificazione soggettiva del rapporto, assimilabile alla cessione del contratto
L. n. 273 del 1995
norma di conversione del d.l. n. 163 del 1995 richiamata nel quadro della mobilità del personale
art. 91 c.p.c.
le spese seguono la soccombenza
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, imponendo l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando il ricorso per cassazione è integralmente rigettato
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme, la deduzione in cassazione dell'omesso esame di fatti decisivi è preclusa, e non può essere surrettiziamente riproposta sotto forma di travisamento della prova o di critica alla sufficienza della motivazione.
- La mera indicazione in busta paga o di un codice amministrativo non è decisiva, se gli atti e la dicitura complessiva del trattamento evidenziano la natura riassorbibile dell'assegno ad personam e la dipendente era originariamente consapevole di tale regime.
- La disciplina sulla non riassorbibilità dell'assegno ad personam prevista per i passaggi di carriera nel pubblico impiego statale non si estende automaticamente a ipotesi di assegnazione provvisoria, mobilità o successivo reinquadramento da un ente non statale o da una diversa amministrazione, ove manchi un vero passaggio di carriera omogeneo.
- Nel caso di recupero di indebiti retributivi della pubblica amministrazione, il legittimo affidamento del percettore va valutato in concreto, tenendo conto dell'origine del pagamento, della conoscibilità dell'errore, dell'evoluzione giurisprudenziale e delle modalità di recupero; la corresponsione protratta nel tempo non basta di per sé a consolidare un diritto alla percezione.
- Quando il ricorso censura solo la mancata considerazione di documenti o di risultanze istruttorie, senza dimostrare un reale vizio motivazionale nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c., la doglianza non è idonea a scardinare la decisione di merito.
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