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Sentenza

Sentenza n. 754/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento previa adozione delle idonee misure cautelari della deliberazione del Consiglio generale della Comunità Montana Alento Monte Stella n. 3 del 12 giugno 2025 – pubblicata in Albo pretorio in data 26 giugno 2025 con numero 295 – avente ad oggetto “Approvazione Regolamento per il funzionamento del Consiglio Generale” nella parte in cui sono stati approvati gli articoli 5 comma 3, 4 comma 10, 7, 12, 29, 32, 33 e 35.

Giustizia amministrativa202501481

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione del Consiglio generale recante approvazione del Regolamento per il funzionamento del Consiglio generale, limitatamente agli articoli 5, comma 3, 4, comma 10, 7, 12, 29, 32, 33 e 35

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (consigliere dell'ente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha trasposto in sede giurisdizionale il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, cui la Comunità Montana si era opposta. Ha dedotto, in primo luogo, l'illegittimità dell'articolo 5, comma 3, nella parte in cui consentiva ai consiglieri la sola visione, ma non l'estrazione di copia, delle proposte di deliberazione, per violazione dell'articolo 43 del d.lgs. 267/2000 e lesione delle prerogative informative dei consiglieri. In secondo luogo, ha censurato l'articolo 4, comma 10, che attribuiva al consigliere più anziano, anziché al presidente uscente, la convocazione del Consiglio per la convalida dei componenti e l'elezione del presidente e della Giunta esecutiva, per contrasto con lo statuto e con l'articolo 50 del d.lgs. 267/2000. Ha poi impugnato l'articolo 7, comma 1 e comma 2, contestando la disciplina del quorum della seconda convocazione, perché non escludeva il presidente della Comunità Montana dal computo dei componenti necessari, in violazione dell'articolo 9, comma 17, della legge regionale Campania n. 12/2008. Ha inoltre contestato gli articoli 32 e 33, relativi a interrogazioni e interpellanze, lamentando l'illegittimità del termine di trenta giorni antecedenti la riunione assembleare per la loro presentazione, nonché l'articolo 35, che vietava la discussione assembleare sulle medesime. Infine, ha censurato l'articolo 12, comma 2, che qualificava come inappellabili le decisioni del presidente in materia di polizia dell'assemblea, e l'articolo 29, comma 1, che attribuiva al presidente il potere di annullare e rinnovare votazioni irregolari, deducendo l'eccesso dei poteri presidenziali rispetto alla dinamica democratica dell'organo.

La decisione

Il ricorso è stato accolto parzialmente. Il primo motivo è stato accolto: l'articolo 5, comma 3, è stato annullato nella parte in cui impediva ai consiglieri di ottenere copia delle proposte di deliberazione. Il giudice ha ritenuto che il diritto di accesso del consigliere, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del d.lgs. 267/2000, abbia ampiezza particolare e non possa essere limitato da esigenze di razionalizzazione amministrativa o di riservatezza, già tutelata dall'obbligo di segreto previsto dalla legge. Il secondo motivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la disposizione sull'organo competente alla convocazione è stata modificata in senso satisfattivo. Il terzo motivo è stato accolto: l'articolo 7, comma 2, è stato annullato nella parte in cui non specificava che, ai fini del quorum della seconda convocazione, il presidente della Comunità Montana non deve essere computato. Il quarto motivo è stato dichiarato improcedibile quanto all'articolo 35, perché la disposizione è stata sostituita nelle more e il nuovo testo non è stato impugnato con motivi aggiunti; quanto agli articoli 32 e 33, il motivo è stato ritenuto ammissibile, poiché la successiva specificazione delle censure non costituiva domanda nuova, ma è stato respinto nel merito. Il termine di trenta giorni per la presentazione di interrogazioni e interpellanze è stato ritenuto conforme all'articolo 43 del d.lgs. 267/2000, non essendo necessario coordinare rigidamente i termini di presentazione con quelli di convocazione delle assemblee straordinarie. Il quinto motivo è stato dichiarato improcedibile quanto all'articolo 12, comma 2, per modifica sopravvenuta della disposizione, e infondato quanto all'articolo 29, comma 1: il potere presidenziale di intervenire sulle votazioni irregolari rientra nelle competenze ordinarie di presidenza ed è bilanciato dalla possibilità di chiedere la pronuncia definitiva dell'assemblea ai sensi del comma 3. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 43, comma 2, d.lgs. 267/2000

    hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge

    Il diritto di accesso dei consiglieri degli enti locali, applicabile anche ai consiglieri delle comunità montane, è ampio e non condizionato: comprende ogni atto utile all'esercizio del mandato, senza necessità di motivazione e senza limitazioni regolamentari irragionevoli, inclusa l'estrazione di copia delle proposte di deliberazione.

  • art. 43, comma 3, d.lgs. 267/2000

    La disposizione impone al presidente dell'ente locale di rispondere, entro trenta giorni, alle interrogazioni e alle altre istanze di sindacato ispettivo dei consiglieri e rimette a statuto e regolamento la disciplina delle modalità di presentazione e risposta.

  • art. 38, comma 2, d.lgs. 267/2000

    Ai fini del quorum per la validità delle sedute degli organi consiliari, il presidente non deve essere computato, secondo la disciplina generale richiamata dal giudice.

  • art. 50 d.lgs. 267/2000

    È richiamato quale parametro della disciplina relativa alla convocazione del consiglio per la convalida dei componenti e l'elezione degli organi dell'ente.

  • art. 9, comma 17, legge regionale Campania n. 12/2008

    Per le comunità montane campane il regolamento deve disciplinare il numero dei componenti necessario per la validità delle sedute, assicurando in ogni caso la presenza di almeno un terzo dei componenti senza computare il presidente della Comunità Montana.

Massime di principio

  • Il diritto di accesso esercitato dai consiglieri degli enti locali, comprese le comunità montane, è funzionale all'esercizio del mandato e comprende tutte le notizie, informazioni e copie documentali utili, senza necessità di una motivazione specifica; il regolamento dell'ente non può limitarlo alla sola visione degli atti né escludere categorie documentali come le proposte di deliberazione.
  • Le esigenze di razionalizzazione amministrativa non giustificano la limitazione del diritto del consigliere all'estrazione di copia degli atti, soprattutto quando l'amministrazione digitale renda agevole il rilascio; le esigenze di riservatezza sono salvaguardate dall'obbligo di segreto previsto dalla legge e non legittimano un divieto generalizzato.
  • La disciplina regolamentare del quorum delle sedute delle comunità montane deve rispettare la previsione legislativa secondo cui il presidente dell'ente non è computato tra i componenti rilevanti ai fini della verifica del numero legale; l'omessa esplicitazione di tale esclusione rende illegittima la disposizione regolamentare.
  • Il termine regolamentare per la presentazione di interrogazioni e interpellanze dei consiglieri può essere fissato in funzione del termine di risposta previsto dalla legge e non è illegittimo per il solo fatto che, in alcune convocazioni straordinarie, non consenta la presentazione di istanze tempestive; i termini di convocazione dell'assemblea e di presentazione delle istanze rispondono a esigenze diverse e non devono necessariamente coincidere.
  • Il potere del presidente dell'organo consiliare di annullare e rinnovare una votazione viziata da irregolarità rientra nelle ordinarie funzioni di direzione dell'assemblea, purché sia garantita la possibilità per gli interessati di chiedere la decisione definitiva dell'assemblea.

Come è indicizzato

MaterieRegolamenti e atti amministrativi generaliAccesso documentaleOrgani degli enti locali
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaAccesso e trasparenzaProcedimento amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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