Cassazione Penale, Sentenza n. 18824/2024 del 13/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che li aveva ritenuti responsabili di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e di causazione dolosa del fallimento. Caso contestava di non aver avuto un ruolo effettivo nelle scelte gestionali nonostante la qualifica di amministratore unico e deduceva che i 76.000 euro di rimborso IVA fossero stati impiegati per pagamenti e retribuzioni relativi all'attività edilizia, non per essere distratti. Dessì contestava la qualificazione di "amministratore di fatto", sostenendo che la prova fosse basata su elementi indiziari non sufficienti e che non fosse dimostrata la gestione o cogestione della società.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha confermato la valutazione dei giudici di merito secondo cui convergenti elementi probatori (firma della richiesta di rimborso da parte di Caso, ammissione di Dessì di aver concepito l'operazione, comportamenti congiunti nella riscossione dei crediti, ordini e controllo dei cantieri, firma di assegni) dimostravano l'esercizio di funzioni tipiche sia dell'amministratore di diritto sia di fatto. La Corte ha ribadito che la valutazione deve essere complessiva e che la mera ipotesi sull'utilizzo delle somme a fini sociali è insufficiente in presenza del dato certo dell'ingresso della somma nelle casse sociali e dell'assenza di spiegazioni puntuali. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176)
Regola la possibilità della requisitoria e della discussione in forma scritta; nella vicenda le parti non hanno richiesto la discussione orale e è stata utilizzata la procedura scritta
Art. 43 cod. pen.
Riguarda la responsabilità per fatto altrui o partecipazione; i ricorrenti invocavano la mancata corresponsabilità ma la Corte ha ritenuto provata la compartecipazione alle operazioni illecite
Art. 2639 cod. civ.
Norma sul dolo eventuale e sulla simulazione (citata dai ricorrenti in relazione alla natura delle operazioni), interpretata dai giudici come coerente con la valutazione dell'elemento intenzionale nelle condotte fraudolente
Art. 216 legge fallimentare
Norma rilevante in tema di bancarotta; i giudici hanno ritenuto integrati i presupposti della bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale
Art. 192 cod. proc. pen.
Riguarda la valutazione della prova e le modalità istruttorie; i ricorrenti lamentavano vizi nella valutazione degli elementi probatori ma la Cassazione ha richiamato la necessità di esame complessivo del compendio probatorio
Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di articolazione dei motivi in cassazione; i ricorsi sono stati esaminati nei limiti consentiti
Artt. 219 e 223 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione ai vizi di motivazione e alla valutazione degli elementi indiziari e testimoniali; la Corte ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito sia logica e coerente
Massime di principio
- In materia di reati fallimentari, la qualifica di "amministratore di fatto" può essere riconosciuta anche in presenza di un amministratore di diritto se emerge un esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici della funzione da parte della persona contestata
- La valutazione della responsabilità si fonda sul complesso compendio probatorio: elementi indiziari convergenti e dichiarazioni confessorie, valutate nel loro insieme, possono costituire prova efficace anche se nessun singolo elemento è decisivo da solo
- L'ingresso certo di somme nelle casse sociali, unito all'assenza di spiegazioni dettagliate e verificabili sul loro utilizzo, può rendere inattendibile la tesi che tali somme siano state impiegate per regolari spese sociali
- La mera ipotesi o congettura sull'utilizzo di fondi per pagamenti leciti non è sufficiente a scalfire una motivazione basata su elementi concreti (documentali, confessioni, comportamenti congiunti)
- Per difendersi efficacemente in situazioni simili è importante produrre riscontri documentali puntuali sull'utilizzo dei fondi (movimenti bancari, giustificativi di pagamento), dimostrare autonomia gestionale reale se si nega la qualità di amministratore di fatto, e contestare la valutazione complessiva degli indizi non limitandosi a un esame atomistico
- In sede di impugnazione, la Corte di Cassazione tutela la valutazione logico-giuridica dei fatti compiuta dai giudici di merito salvo profili di illogicità o contraddittorietà evidenti: occorre dunque contestare specificamente la catena argomentativa e non solo i singoli passaggi
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