Cassazione Penale, Ordinanza n. 14332/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la condanna di primo grado per plurimi furti pluriaggravati contestati nei capi d'imputazione. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante della violenza sulle cose ex art. 625, comma 1, n. 2, c.p., contestando che la rimozione dell'apparato antitaccheggio integri tale aggravante. Con il secondo motivo lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto valorizzare elementi favorevoli quali le dichiarazioni confessorie e la scelta del rito abbreviato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, perché la rimozione dell'antitaccheggio dalla merce sottratta integra l'aggravante della violenza sulle cose, in quanto comporta una trasformazione oggettiva della cosa e la privazione dello strumento di protezione. Ha ritenuto il secondo motivo indeducibile in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, perché il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione non illogica e basata su elementi ritenuti decisivi: irrilevanza delle confessioni ai fini della ricostruzione dei fatti già provata dai filmati, assenza di resipiscenza e irrilevanza della definizione del processo con rito abbreviato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625, comma 1, n. 2, c.p.
L'aggravante della violenza sulle cose sussiste anche quando, nel furto in esercizio commerciale, venga rimosso l'apparato antitaccheggio applicato alla merce, perché la cosa subisce una trasformazione oggettiva e viene privata dello strumento di protezione.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito richiama gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessario confutare tutti gli elementi favorevoli dedotti dalle parti.
art. 606 c.p.p.
Le censure che investono la valutazione di merito sulle attenuanti generiche sono, nei limiti indicati dalla motivazione della sentenza impugnata, non deducibili in cassazione se risolvono questioni di fatto o di congruità motivazionale non manifestamente illogiche.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel furto, la rimozione dell'antitaccheggio apposto alla merce integra l'aggravante della violenza sulle cose, poiché incide materialmente sulla res e ne elimina un presidio di protezione.
- Il giudice può negare le circostanze attenuanti generiche valorizzando solo gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; non è tenuto a esaminare analiticamente tutti i dati favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti.
- In cassazione non è censurabile il diniego delle attenuanti generiche quando la motivazione del giudice di merito sia congrua e priva di evidenti illogicità, poiché la doglianza si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito.
- La definizione del processo con rito abbreviato, da sola, non impone il riconoscimento delle attenuanti generiche.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 20 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14200/2026 del 20/04/2026
- ordinanza_penale · 20 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14245/2026 del 20/04/2026
- ordinanza_penale · 20 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14250/2026 del 20/04/2026
- ordinanza_penale · 20 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14262/2026 del 20/04/2026
- ordinanza_penale · 20 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14278/2026 del 20/04/2026
- ordinanza_penale · 20 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14283/2026 del 20/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →