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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24067/2024 del 18/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

DoValue ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Roma che aveva rigettato la domanda di ammissione al pagamento di un credito garantito da ipoteca di euro 92.337,91 iscritta su un immobile confiscato per lottizzazione abusiva. La ricorrente deduceva (i) violazione e erronea applicazione delle norme sugli effetti della confisca sui diritti dei terzi (art. 52 e ss. D.lgs. 159/2011, art. 1 comma 194 e ss. L. 228/2011 nonché principio generale di tutela dell'affidamento), sostenendo che la giurisprudenza estende la tutela del terzo di buona fede anche alle confische penali; (ii) vizio di illogicità della motivazione nella parte in cui la corte avrebbe ritenuto non esservi oggetto di revoca della confisca e contestualmente sostenuto che il terzo non ha titolo per chiederla.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui i diritti di terzi (in particolare garanzie ipotecarie) possono sopravvivere alla confisca solo se il terzo dimostra buona fede e un affidamento incolpevole corredato da adeguate verifiche precontrattuali (titoli abilitativi, compatibilità urbanistica, comportamento della P.A., oneri del cedente in caso di cessione in blocco). Nel caso concreto la ricorrente non ha fornito gli elementi richiesti a sostegno della propria buona fede e del proprio affidamento, limitandosi a dedurre l'applicabilità della disciplina. Perciò il ricorso è inammissibile, la ricorrente è condannata alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di euro 3.000,00 determinata in via equitativa.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p. comma 1 lett. b)

    Motivo invocato dalla ricorrente per dedurre violazione di legge; richiamato come norma formale di impugnazione ma la doglianza è stata valutata nel merito come generica e non idonea a rendere ammissibile il ricorso

  • art. 606 c.p.p. comma 1 lett. e)

    Motivo invocato per vizio di motivazione; la Corte ha esaminato la pretesa illogicità e l'ha ritenuta infondata perché il tema era la mancata allegazione degli elementi di fatto che avrebbero potuto rendere rilevante la revoca della confisca

  • art. 52 e ss. D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159

    Norma che tutela i diritti di terzi nella confisca di prevenzione; la Corte ha ritenuto che il principio sotteso a tali disposizioni ha valenza generale e può essere richiamato anche in altre ipotesi di confisca, ma richiede che il terzo provi buona fede e affidamento incolpevole

  • art. 1 comma 194 e ss. Legge 24 dicembre 2012 n. 228

    Richiamata per la disciplina di utilizzo analogico delle disposizioni su ammissione allo stato passivo; la Corte ritiene che l'interpretazione giurisprudenziale estendendo il principio di tutela del terzo sia coerente con la ratio normativa

  • art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella discussione sull'applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 52 e ss.; la Corte ha superato l'obiezione formale sul richiamo normativo affermando che il principio di tutela del terzo è di portata generale

  • art. 58 D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 / richiamo ad art. 58 D.lgs. n. 385/1993

    Riferimenti normativi alla disciplina dell'ammissione dei crediti e alle cessioni in blocco; la Corte sottolinea che l'acquisto in blocco non esime il cessionario dagli oneri di verifica sulla legittimità dell'origine del credito

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che regola l'attribuzione delle spese in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000 n. 186 (richiamata)

    Richiamata come parametro per la valutazione della responsabilità nella presentazione del ricorso e per giustificare il versamento equitativo alla Cassa delle Ammende senza ritenere colpa grave

Massime di principio

  • Un terzo titolare di un credito garantito da ipoteca può vedere preservato il proprio diritto anche se il bene è stato confiscato, ma occorre provare buona fede e affidamento incolpevole
  • La buona fede del terzo comporta non solo estraneità al reato ma anche l'adempimento positivo dell'obbligo di informazione e di verifica precontrattuale (titoli abilitativi, compatibilità urbanistica, controllo del comportamento della P.A.)
  • L'acquisto del credito 'in bocco' non esonera il cessionario dall'onere di verificare la regolarità della posizione originaria e non costituisce di per sé prova di buona fede
  • La disciplina di tutela prevista per la confisca di prevenzione (art. 52 e ss. D.lgs. 159/2011) esprime un principio che la giurisprudenza ritiene applicabile, per proporzione, anche ad altre ipotesi di confisca quando sia in gioco la posizione di terzi
  • In sede processuale il terzo deve allegare elementi specifici e documentali che dimostrino la sua buona fede e le cautele adottate; la mancanza di allegazioni concrete può determinare l'inammissibilità del ricorso

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