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Sentenza

Sentenza del 11/05/2018 n. 5662 - Comm. Trib. Prov. Catania

Addizionale accise energia elettrica art. 6 D.L. 511/1988 rigetto istanza di rimborso.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva di avere diritto alla restituzione dell’addizionale sull’accisa sull’energia elettrica, ritenendo di averne sopportato economicamente il peso attraverso il prezzo della fornitura. La questione riguardava, in particolare, la legittimazione del consumatore finale a chiedere direttamente all’Amministrazione il rimborso dell’imposta.

La decisione

L’istanza di rimborso è stata rigettata. La vendita dell’energia elettrica dà origine a due distinti rapporti: uno pubblicistico tra Amministrazione finanziaria e fornitore, che è il soggetto passivo di diritto obbligato al versamento dell’accisa, e uno privatistico tra fornitore e consumatore. Il consumatore finale, pur sostenendo economicamente l’imposta come soggetto passivo di fatto, resta estraneo al rapporto tributario e non è quindi legittimato a chiedere direttamente il rimborso all’Amministrazione. Il rimedio, ove spettante, deve essere fatto valere nei confronti del fornitore secondo le regole del rapporto privatistico.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 52

    L’energia elettrica è sottoposta ad accisa al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo dell’energia elettrica prodotta per uso proprio.

    La norma individua il momento impositivo e conferma la distinzione tra il fornitore, soggetto passivo di diritto dell’accisa, e il consumatore finale, sul quale l’onere economico viene trasferito.

  • D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 14, comma 2

    Disciplina il rimborso delle accise e presuppone che la relativa richiesta sia presentata dal soggetto legittimato nel rapporto tributario, normalmente il soggetto passivo di diritto.

  • D.L. 23 dicembre 1988, n. 511, art. 6

    Prevede l’addizionale sull’accisa sull’energia elettrica oggetto della controversia.

  • D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 4, comma 10

    È richiamato nell’ambito della disciplina dell’accisa sull’energia elettrica e delle relative addizionali.

Massime di principio

  • Nel sistema delle accise occorre distinguere tra soggetto passivo di diritto, obbligato verso l’Amministrazione finanziaria, e soggetto passivo di fatto, che sopporta economicamente il tributo tramite il prezzo.
  • Il consumatore finale che abbia pagato l’imposta attraverso la fattura di fornitura, ma non sia il soggetto obbligato al versamento all’Erario, non è normalmente legittimato a chiedere direttamente il rimborso all’Amministrazione finanziaria.
  • L’eventuale restituzione dell’importo indebitamente addebitato al consumatore deve essere valutata nell’ambito del rapporto contrattuale privatistico con il fornitore, salvo specifiche disposizioni che riconoscano una diversa legittimazione.
  • La domanda di rimborso tributario deve essere presentata dal soggetto individuato dalla legge come obbligato al pagamento dell’imposta; la mera traslazione economica del tributo non attribuisce automaticamente la legittimazione processuale.
  • La giurisprudenza prevalente richiamata distingue nettamente il rapporto fiscale pubblicistico dal rapporto di somministrazione privatistico, anche se entrambi derivano dalla medesima fornitura di energia.

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