Sentenza del 09/11/2015 n. 22802 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva confermato l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria, pari a Euro 470.022, sostenendo che la decisione fosse affetta da motivazione apparente e insufficiente. In particolare, la CTR si era limitata ad affermare genericamente che il credito iscritto a ruolo era stato sostanzialmente estinto e che alcune cartelle erano state sgravate, senza esaminare le specifiche contestazioni dell'Ufficio relative alle singole cartelle, agli sgravi parziali, al condono e alla definizione del contenzioso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto tempestivo il ricorso e ha riconosciuto l'interesse dell'Agenzia delle Entrate, poiché la decisione sull'estinzione dei crediti tributari poteva pregiudicare il fondamento dell'iscrizione ipotecaria. Ha accolto entrambi i motivi di ricorso, ritenendo apparente e incongrua la motivazione della CTR, incapace di rendere comprensibile il percorso logico e di consentire il controllo sulla correttezza della decisione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, cui è stato demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi definita definitivamente la legittimità dell'iscrizione ipotecaria.
Norme richiamate
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Indicata in relazione al vizio di motivazione della sentenza.
La sentenza deve contenere una motivazione effettiva e comprensibile; una motivazione meramente apparente, generica o stereotipata non consente di individuare le ragioni della decisione.
Art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992
Indicato in relazione ai requisiti della motivazione delle sentenze tributarie.
Anche le sentenze delle Commissioni tributarie devono esporre in modo sufficiente i motivi di fatto e di diritto della decisione.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Violazione delle norme sulla motivazione della sentenza.
Consente di ricorrere per cassazione quando la sentenza presenta un vizio processuale, tra cui l'inesistenza o l'apparenza della motivazione.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Omessa o insufficiente motivazione, come dedotta dall'Agenzia delle Entrate.
Nel caso esaminato, la Corte ha rilevato soprattutto l'inidoneità della motivazione a ricostruire i fatti rilevanti e a rispondere alle specifiche censure dell'Ufficio.
Termine lungo per l'impugnazione e periodo feriale
La Corte ha ritenuto applicabile il termine di un anno e 46 giorni, con decorrenza dal 16 settembre.
La sospensione feriale incide sul calcolo del termine per impugnare; il ricorso notificato il 31 dicembre 2012 è stato considerato tempestivo rispetto alla sentenza depositata il 13 settembre 2011.
Massime di principio
- Una sentenza tributaria non può limitarsi ad affermazioni generiche come l'estinzione sostanziale del credito o l'avvenuto sgravio di alcune cartelle: deve indicare quali crediti siano estinti, per quali ragioni e con quali effetti sull'atto impugnato.
- Quando l'atto fiscale riguarda più cartelle o più componenti del debito, il giudice deve esaminare separatamente le posizioni rilevanti, distinguendo tra somme effettivamente sgravate, somme ancora dovute, condoni non perfezionati e controversie definite.
- Il rinvio generico alla motivazione di primo grado non è sufficiente se non consente di comprendere che le specifiche censure dell'appello siano state effettivamente esaminate e respinte.
- La motivazione è apparente quando non espone gli elementi di fatto e i passaggi logici posti alla base della decisione, impedendo alle parti e al giudice di legittimità di verificare la correttezza del ragionamento.
- L'Amministrazione finanziaria conserva interesse a impugnare una decisione sull'iscrizione ipotecaria anche quando la misura cautelare sia l'oggetto immediato della controversia, se la sentenza accerta anche l'estinzione dei crediti tributari sottostanti.
- La cassazione con rinvio per motivazione apparente non determina automaticamente la validità o l'invalidità definitiva dell'iscrizione ipotecaria: il giudice del rinvio deve riesaminare analiticamente la posizione alla luce dei rilievi della Corte.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 9 nov 2015Sentenza del 09/11/2015 n. 35 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 9 nov 2015Sentenza del 09/11/2015 n. 240 - Comm. Trib. Prov. Piacenza
- Sentenza · 9 nov 2015Sentenza del 09/11/2015 n. 376 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 9 nov 2015Sentenza del 09/11/2015 n. 378 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 9 nov 2015Sentenza del 09/11/2015 n. 379 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 9 nov 2015Sentenza del 09/11/2015 n. 384 - Comm. Trib. Prov. Lecco
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →