Cassazione Civile, Ordinanza n. 20290/2022 del 23/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
Un professionista aveva presentato domanda di ammissione al passivo per un credito di euro 910.474,96 oltre accessori, relativo a prestazioni professionali asseritamente svolte per la realizzazione di un complesso residenziale turistico. Il giudice delegato aveva escluso integralmente il credito per incertezza sia nell'an sia nel quantum e per difetto di prova documentale. In sede di opposizione allo stato passivo il Tribunale aveva ammesso solo un limitato credito per attività peritale, riconoscendo il privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c. per euro 25.000, mentre aveva negato le ulteriori voci riferite a coordinamento della sicurezza, progettazione strutturale, direzione lavori, coordinamento generale e due diligence, ritenendo non provato il conferimento degli incarichi e lo svolgimento effettivo del rapporto professionale. Con il ricorso per cassazione il creditore ha dedotto: 1) nullità del decreto per violazione dell'art. 99 l.fall. e dell'art. 111 Cost., per mancata concessione del termine per memorie finali nonostante la richiesta, così da poter replicare alle difese della curatela; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c., sostenendo che il Tribunale avesse trascurato documenti e fatture da cui sarebbe emerso il conferimento e l'esecuzione degli incarichi e quindi il diritto all'ammissione del credito, anche in via privilegiata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il termine per memorie previsto dall'art. 99, comma 11, l.fall. è eventuale e rimesso alla discrezionalità del tribunale, mentre l'opponente deve esporre le proprie difese già all'udienza; inoltre il ricorrente non ha indicato quale concreto pregiudizio processuale gli sarebbe derivato dalla mancata concessione del termine. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché esso mirava, in realtà, a sollecitare una nuova valutazione delle prove documentali, attività non consentita in cassazione; il vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la diversa lettura di documenti e risultanze istruttorie. La Corte ha inoltre osservato che il Tribunale aveva comunque esaminato la documentazione, rilevandone l'inopponibilità al fallimento per mancanza di data certa o di sottoscrizione e la non idoneità delle fatture a provare il credito nei termini pretesi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 98 l.fall.
richiamato come base dell'opposizione allo stato passivo proposta dal creditore
art. 99 l.fall.
nel procedimento di opposizione allo stato passivo l'opponente deve esporre le proprie difese già all'udienza di comparizione; il termine per memorie è eventuale e rimesso alla discrezionalità del tribunale
art. 111 Cost.
invocato dal ricorrente a sostegno della censura sul contraddittorio, ma senza pregio nel caso concreto
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato per denunciare la pretesa violazione delle norme processuali
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la richiesta di rivalutazione delle prove
art. 2751-bis n. 2 c.c.
il credito per l'attività peritale è stato ammesso in privilegio
legge n. 205 del 2017
l'intervento modificativo in materia di privilegio è stato ritenuto non retroattivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
è stato dichiarato il presupposto per il raddoppio del contributo unificato
legge 228/2012
richiamata quale norma modificativa del d.P.R. 115/2002 sul contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il termine per memorie difensive ex art. 99, comma 11, l.fall. non costituisce un diritto incondizionato della parte, ma uno strumento rimesso alla valutazione discrezionale del tribunale, da accordare solo se utile ai fini del decidere.
- La mancata concessione di un termine per memorie non integra di per sé violazione del diritto di difesa se la parte aveva già la possibilità di replicare alle difese avversarie nell'udienza di comparizione e non allega un concreto pregiudizio processuale.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. non consente di censurare la mera valutazione delle prove o di ottenere un nuovo esame del materiale istruttorio; esso richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, principale o secondario, che sia stato oggetto di discussione tra le parti.
- Gli elementi istruttori non esaminati singolarmente non integrano, di regola, il vizio di omesso esame se il fatto storico che essi tendono a dimostrare è stato comunque considerato dal giudice di merito.
- In sede di insinuazione al passivo il creditore che agisce per compensi professionali deve fornire prova adeguata sia del conferimento dell'incarico sia dell'effettivo svolgimento della prestazione; documenti privi di data certa, di sottoscrizione opponibile o comunque non riferibili al fallimento possono essere ritenuti inidonei a fondare l'ammissione del credito.
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