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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22198/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, confermando quindi la condanna già pronunciata nei confronti degli imputati per il porto senza giustificato motivo delle armi/oggetti atti a offendere contestati. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, richiamando i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati ricorrevano avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per porto senza giustificato motivo di una mazza da baseball, di un coltello a serramanico e di un taglierino. Con l'unico motivo comune deducevano l'omesso riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 4, comma 3, l. n. 110 del 1975, sostenendo in sostanza che il fatto dovesse essere qualificato come di minima offensività. La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la censura, evidenziando che la motivazione di merito aveva valorizzato circostanze non illogiche: la pluralità degli oggetti portati fuori dall'abitazione, la loro detenzione in una botola ricavata sotto il sedile dell'autovettura, quindi nella immediata disponibilità degli imputati, e il contesto del trasporto in un veicolo che seguiva un mezzo pesante con andatura anomala.

Norme richiamate

  • art. 4 l. n. 895 del 1967

    norma incriminatrice richiamata come base della condanna per il porto senza giustificato motivo degli oggetti contestati.

  • art. 4, comma 3, l. n. 110 del 1975

    prevede l'ipotesi di lieve entità; la Corte ribadisce che la sua configurabilità va valutata non solo in base alle dimensioni dello strumento, ma anche considerando tutte le modalità del fatto e la personalità del reo, che possono dare particolare significato al porto ingiustificato.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamata in tema di condanna alla Cassa delle ammende per profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Ai fini del riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità nel porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere, non è sufficiente considerare la sola consistenza fisica dello strumento, dovendosi apprezzare anche le modalità concrete del fatto e la personalità dell'agente.
  • La pluralità degli oggetti portati, le modalità di occultamento e il contesto complessivo della condotta possono escludere la minima offensività richiesta per il fatto di lieve entità.
  • Quando la motivazione di merito esclude la lieve entità con argomenti non manifestamente illogici, la censura di legittimità che si limiti a prospettare una diversa lettura del fatto è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale

Testo integrale

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